Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13489 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. un., 18/05/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 18/05/2021), n.13489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. –

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27374/2019 proposto da:

C.I.B. COSTRUZIONI INTERNAZIONALI BASILICATA S.R.L., (già CIE

COSTRUZIONI IMPIANTI EUROPA SPA), in persona del titolare pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIOVANNI COSCARELLA;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER

LA CALABRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2019 della CORTE DEI CONTI – TERZA SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 21/03/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria esercitò l’azione contabile, nei confronti degli attuali ricorrenti, chiedendone la condanna per danni, per avere P.F. e la s.r.l. Costruzioni Internazionali Basilicata, già Costruzioni Internazionali Europa, esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, indebitamente beneficiato di contributi, concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei (Fondo Sociale Europeo), per incentivi alle imprese per incremento occupazionale e formazione in azienda dei lavoratori neoassunti.

2. Con la domanda di accesso agli incentivi l’impresa si impegnava a mantenere costante, per 36 mesi, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato già in servizio, a trasmettere schede di monitoraggio e controllo previste nel bando; dichiarava di non avere effettuato, nei 12 mesi precedenti, riduzione di personale a tempo determinato, salvo le esclusioni espressamente contemplate, e assumeva l’obbligo, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, ad avviare tirocini formativi propedeutici all’assunzione di lavoratori e a perfezionare 14 assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. All’esito degli approfondimenti istruttori era emersa la violazione degli obblighi di assunzione di lavoratori, alle condizioni pattuite, di mantenimento in servizio, dei neoassunti per almeno 36 mesi e dei lavoratori già in servizio, e di svolgere corsi di formazione.

4. La sentenza di primo grado del giudice contabile, affermata la giurisdizione e ritenuta inammissibile l’eccezione di prescrizione, condannava gli attuali ricorrenti al risarcimento del danno nei confronti della Regione Calabria.

5 Decidendo sul gravame svolto dagli attuali ricorrenti, la Corte dei Conti, sezione terza giurisdizionale di appello, escluso essere agli atti alcuna istanza di definizione agevolata, come assumevano invece gli appellanti, dichiarava inammissibile il gravame proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, via Pec, della sentenza impugnata.

6. La s.r.l. CIB Costruzioni Internazionali Basilicata, già CIE Costruzioni Impianti Europa s.p.a e P.F. propongono ricorso, affidato a sette motivi.

7. Ha resistito, con controricorso, il Procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei Conti.

8. Il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

9. La richiesta di discussione orale svolta dalla parte ricorrente va disattesa perchè il ricorso non presenta una questione di diritto rilevante (art. 375 c.p.c., u.c.).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

10. Con i motivi di ricorso si denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, violazione o falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 231-233, violazione dell’art. 24 Cost., dei principi del giusto procedimento, del giusto processo e difesa, degli artt. 3,24,97 Cost., per non avere la sentenza impugnata ritenuto assorbente, rispetto ad ogni altra questione, di rito e di merito, la richiesta di definizione agevolata; violazione dell’art. 112 c.p.c., insufficiente e inadeguata motivazione, omesso esame di un fatto decisivo, per non avere rilevato, e deciso, sull’istanza di definizione agevolata, tempestivamente depositata; violazione dei principi in materia di giurisdizione giacchè la verifica dell’irregolare utilizzo del contributo rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario; violazione dei principi in materia di prescrizione per decorso del termine in assenza di atti interruttivi; violazione dell’art. 164 c.p.c., per incompleta e insufficiente esposizione della causa petendi; violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1, come modificato dalla L. n. 639 del 1996, per l’inadeguata verifica dell’elemento soggettivo (dolo e colpa grave); omessa pronuncia, nella decisione di primo grado, sulle eccezioni di parte; omessa motivazione su circostanze fattuali che, ove considerate, avrebbero condotto ad un esito diverso della decisione; errore nell’avere ritenuto sussistente il danno erariale.

11. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Procura generale presso la Corte dei Conti, per essere stato il ricorso notificato alla Procura regionale della Corte dei Conti e, altresì, presso l’Avvocatura generale dello Stato, alla stregua delle disposizioni valevoli per i ricorsi notificati alle Amministrazioni dello Stato.

12. Invero, l’ufficio della Procura Generale presso la Corte dei Conti e quello della Procura Regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte, ancorchè collegati, sono processualmente autonomi e, in caso di impugnazione, innanzi a queste Sezioni Unite, della sentenza emessa dalla sezione giurisdizionale centrale di appello, la legittimazione a resistere alla stessa compete, in via esclusiva, al Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti e i termini processuali decorrono, utilmente, dalle notifiche effettuate nei suoi confronti, restando ininfluente quella fatta al Procuratore Regionale (Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 19; Cass., Sez. Un., 9 novembre 2009, n. 23681; Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26256).

13. Inoltre, il ricorso risulta notificato presso l’Avvocatura dello Stato, totalmente estranea alla presente vicenda (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 1992, n. 12866; Cass., Sez. Un., 2 marzo 1982, n. 1282).

14. E’ tuttavia attribuibile efficacia sanante all’avvenuta notificazione del controricorso e costituzione del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti (Cass., Sez. Un., 4 ottobre 2012, n. 16849, in motivazione).

15. Nondimeno il ricorso è inammissibile.

16. Con la definizione, in rito, e la declaratoria di inammissibilità, il Giudice contabile di appello si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia e, dunque, la parte soccombente non ha l’onere, nè l’interesse ad impugnare.

17. Inoltre, il ricorso non solo prospetta l’indimostrato assunto della proposizione dell’istanza agevolata in esito alla decisione di primo grado esclusa, invero, dal giudice del gravame – ma trascura di considerare che la definizione agevolata postula, pur sempre, valutazioni di merito, affidate al giudice contabile, con esclusione di un ingiustificato automatico effetto premiale (Cass., Sez. Un., 3 aprile 2014, n. 7847).

18. Invero, il ricorso all’esame, con le sue molteplici censure, esula dall’ambito delle previsioni dell’art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c. e tenta di ampliare l’alveo delle censure deducibili ex art. 111 Cost., comma 8, richiedendo il sindacato sulla giurisdizione oltre il perimetro tracciato dalla costante giurisprudenza in linea con le indicazioni cogenti di Corte Cost. n. 6 del 2018 in ordine agli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonchè ai presupposti e limiti del ricorso ex art. 111 Cost., comma 8.

19. La norma sulla definizione agevolata, va aggiunto, non costituisce una norma sulla giurisdizione bensì una modalità procedimentale di definizione del giudizio contabile e, quindi, attiene ad una questione interna allo stesso processo (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2015, n. 476 ed ivi l’affermazione secondo cui la tutela con riguardo agli atti processuali è assicurata nell’ambito del processo ed è all’interno del processo stesso che può essere sollevata la questione di costituzionalità delle norme che, eventualmente, non garantiscano un’adeguata tutela dei diritti della parte).

20. La natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei Conti, in ragione della sua posizione istituzionale – di organo propulsore dell’attività giurisdizionale dinanzi alla Corte dei Conti, al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d’ufficio e nell’interesse pubblico, partecipando al giudizio non come esponente di un’amministrazione, ma quale portatore dell’interesse generale dell’ordinamento giuridico – esclude l’ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (cfr. tra le tante, Cass., Sez. Un., 2 aprile 2003, n. 5105; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2017, n. 11139; Cass., Sez. Un., 30 aprile 2019, n. 11502).

21. Ciò impedisce anche che la parte, pur soccombente, possa essere condannata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, al pagamento di una somma equitativamente determinata, come richiesto dal Procuratore generale presso la Corte dei conti (fra tante, Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2020, n. 5589).

22. Detta norma, infatti, presuppone, per la sua applicazione, che vi sia, anzitutto, una pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e, dunque, una condanna al pagamento delle spese processuali a carico del soccombente.

23. Richiede, inoltre, che la condanna al pagamento di detta somma sia pronunciata a favore della controparte, ossia della parte vincitrice che ha ottenuto, a proprio vantaggio, la condanna ex art. 91 c.p.c..

24. Per le anzidette ragioni, in favore del Procuratore generale non vi è luogo ad una condanna al pagamento delle spese processuali del soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.: è parte solo formale, non è controparte che può beneficiare della condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c., comma 3.

25. Nè potrebbe aversi, al pari di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 31, comma 4 (recante il codice di giustizia contabile), una condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dello Stato, in tal senso valorizzandosi la posizione istituzionale del Procuratore generale innanzi evidenziata.

26 I parallelismo tra la disposizione del codice di giustizia contabile e l’art. 96 c.p.c., comma 3, non conduce ad una integrale sovrapposizione delle due norme, come reso evidente, per l’appunto, dal fatto che il legislatore dell’art. 96 citato (introdotto dalla L. n. 69 del 2009) ha inteso modulare l’istituto processuale privilegiando, in modo non irragionevole, la posizione della parte processuale vittoriosa e non l’Erario.

27. In questi termini, del resto, l’art. 96, comma 3, ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (Corte Cost. n. 152 del 2016, i cui principi sono stati ribaditi dalla più recente sentenza n. 139 del 2019), avendo il Giudice delle leggi posto in rilievo che l’obbligazione prevista da detta disposizione (e “che si affianca al regime del risarcimento del danno da lite temeraria”) ha una “natura sanzionatoria dell’abuso del processo, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa… Ciò perchè l’attribuzione patrimoniale – a differenza di varie altre norme del codice di procedura civile che sanzionano con pene pecuniarie specifiche ipotesi di abuso del processo (…) – è riconosciuta proprio in favore della parte vittoriosa, al di là del danno risarcibile per lite temeraria, e non già – come si sarebbe portati a ritenere – in favore dell’Erario, benchè sia anche l’amministrazione della giustizia a subire un pregiudizio come disfunzione e intralcio al suo buon andamento”.

28. E’ proprio in siffatta “variante” che l’art. 96 c.p.c., comma 3, pur nella “matrice comune, volta a contrastare l’abuso del processo” (Corte Cost. n. 139 del 2019 cit.), si differenzia dall’art. 31, comma 4, c.g.c. che consente al giudice di pronunciare (anche d’ufficio) la condanna del soccombente al pagamento di somma equitativamente determinata non solo “in favore dell’altra parte”, ma anche, “se del caso”, in favore “dello Stato”.

29. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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