Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13489 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 03/06/2010), n.13489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, PATRIZIA TADRIS, EMANUELE DE ROSE, giusta mandato speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S.;

– intimata –

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA

22, presso lo studio legale VESCI GERARDO & PARTNERS,

rappresentata e

difesa dagli avvocati VESCI GERARDO, SCRITTONE NICOLO’, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, PATRIZIA TADRIS, EMANUELE DE ROSE, giusta mandato speciale

in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 487/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

13/06/06, depositata il 16/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO;

udito l’Avvocato Mosca Pasquale, (delega avvocato Gerardo Vesci),

difensore della controricorrente e ricorrente incidentale che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 16 settembre 2008 la Corte di appello di Bologna ha accolto la domanda avanzata da M.S. nei confronti dell’INPS, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennita’ di maternita’, quale coltivatrice diretta, per il periodo di astensione obbligatoria per il periodo dal (OMISSIS), negato dall’adito Tribunale per intervenuta prescrizione del diritto.

Questa, ad avviso della Corte territoriale, non si era verificata, perche’ dopo la domanda dell’interessata avanzata in data 21 dicembre 1998, pressoche’ in concomitanza con la cessazione del periodo di maternita’, il patronato, cui si era rivolta la M., nel novembre 1999 aveva inviato all’INPS una comunicazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione; ma l’ente previdenziale aveva respinto l’istanza con provvedimento del 1 febbraio 2001, cui aveva fatto seguito il ricorso in via amministrativa da parte del patronato nel marzo 2001, rigettato dal Comitato provinciale dell’Istituto il 15 maggio 2001. Operando la sospensione del termine di prescrizione dopo l’apertura del procedimento amministrativo di liquidazione della prestazione, il giudice del gravame ha concluso per la tempestivita’ del ricorso al giudice in data 25 giugno 2001.

Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso con un motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato con un motivo, cui l’INPS ha replicato con controricorso.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale. Ad essa la M. ha replicato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto i due ricorsi, in quanto avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

L’unico motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione della L. 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6 in riferimento all’art. 2943 c.c.. Deduce il decorso del termine annuale di prescrizione tra l’atto interruttivo costituito dalla lettera inviata il 29 novembre 1999 dal patronato per conto della interessata e la successiva interruzione del 15 febbraio 2001 per il ricorso al Comitato provinciale presentato dal medesimo patronato. Sostiene che non era utilmente invocabile l’orientamento giurisprudenziale, peraltro contrastato, secondo cui il termine di prescrizione rimane sospeso durante il tempo necessario per la conclusione del procedimento amministrativo, il quale era da considerarsi definito al 19 luglio 1999 (decorsi 120 giorni dalla domanda amministrativa del 21 dicembre 1998, dovevano aggiungersi 90 giorni per ricorrere al Comitato provinciale, cosi’ pervenendosi al 19 luglio 1999), a nulla valendo ai fini interruttivi il ricorso proposto al Comitato provinciale il 15 febbraio 2001, oltre il termine dei 90 giorni dal silenzio rifiuto sull’istanza iniziale.

Al termine dell’illustrazione del motivo e’ stato enunciato il seguente quesito: “Voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare se il diritto all’indennita’ economica di maternita’ in favore di una coltivatrice diretta si prescriva ai sensi della L. n. 138 del 1943, art. 6 quando – successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo avviato con la domanda della prestazione – tra il primo atto interruttivo della prescrizione ed il secondo intercorra inutilmente un arco di tempo superiore all’anno”.

Il motivo del ricorso incidentale, proposto in via condizionata, denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato ai fini della interruzione della prescrizione l’invio da parte dell’INPS dei modelli F24 relativi al pagamento dei contributi del nucleo di appartenenza del 2000, comprensivi degli arretrati dal 1998 in avanti.

Esaminando in quanto pregiudiziali le eccezioni di inammissibilita’ dei due ricorsi, principale e incidentale, come rispettivamente sollevate dalle parti, se ne deve rilevare l’infondatezza.

Il Collegio condivide infatti le osservazioni su tale questione nella relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Quanto all’eccezione concernente il ricorso dell’INPS, il principio dell’autosufficienza del ricorso per Cassazione non attiene ai documenti richiamati nella esposizione dei fatti di causa, assolutamente incontroversi in atti e per i quali non vi e’ stata alcuna valutazione da parte del giudice del merito oggetto di censura.

Quanto alla mancata indicazione del fatto controverso, che l’Istituto addebita alla resistente per il denunciato vizio di motivazione, esso risulta ben delineato (v. fine di pag. 17 e inizio di pag. 18 del controricorso) non occorrendo che quella indicazione sia riportata in una collocazione specifica dell’atto (v. Cass. 18 luglio 2007 n. 16002).

Il ricorso principale deve essere accolto.

Innanzi tutto si deve evidenziare che e’ incontroversa la ricostruzione dei fatti di causa come riportata nella sentenza impugnata, e cosi’ puntualizzata:

la M. in data 21 dicembre 1998 aveva presentato domanda all’INPS per ottenere l’indennita’ di maternita’ a lei spettante quale coltivatrice diretta, per il periodo di astensione obbligatoria dal 28 luglio al 18 dicembre 1998;

nel novembre 1999 il patronato, cui essa si era rivolta non avendo ricevuto la liquidazione della prestazione richiesta, aveva inoltrato una comunicazione all’Istituto, idonea a interrompere la prescrizione;

HNPS il 1 febbraio 2001 aveva rigettato la domanda, essendo decorso il termine di prescrizione annuale al 30 novembre 2000;

la M., a mezzo del medesimo patronato, nel marzo 2001 aveva presentato ricorso in via amministrativa al Comitato Provinciale, ricorso pero’ respinto nel maggio 2001, per l’intervenuta decadenza a far tempo dal settembre 2000;

infine (nel giugno 2001) aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto a quella prestazione.

Attesa la data della domanda in via amministrativa per la liquidazione dell’indennita’ in questione e il successivo ricorso al Comitato provinciale del marzo 2001 (l’Istituto nel precisare la data di questo ricorso in via amministrativa, la anticipa al 15 febbraio 2001), si deve ritenere che gia’ dal 19 luglio 1999 era decorso il termine prescritto per l’esaurimento del procedimento amministrativo (ai centoventi giorni per la pronuncia sulla domanda amministrativa vanno aggiunti novanta giorni per ricorrere al Comitato Provinciale, ai sensi della L. 3 settembre 1989, n. 88, art. 46, comma 5 cosi’ pervenendosi al 19 luglio 1999, e non computandosi gli ulteriori novanta giorni per la definizione del ricorso al suddetto Comitato, qui inoltrato abbondantemente fuori termine il 15 febbraio 2001).

Dalla medesima data del 19 luglio 1999, inizio’ a decorrere il termine di un anno previsto per la proposizione dell’azione giudiziaria dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 nel testo come sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438, ma la sentenza impugnata ha pero’ ritenuto, affermando che non era maturata la prescrizione del diritto alla prestazione rimasta sospesa sino alla conclusione del procedimento amministrativo e in applicazione del principio di diritto fissato da Cass. 15 novembre 2004 n. 21595, che l’omissione, qui verificatasi, nel provvedimento dell’Istituto delle indicazioni prescritte dal comma 5 del detto articolo (precisazione dei gravami esperibili e dei termini per l’esercizio dell’azione giudiziaria), configura, come pure la mancanza di un provvedimento esplicito dell’ente previdenziale sulla domanda, un impedimento al decorso del termine di decadenza dalla scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo.

Ma tale questione – rilevabile di ufficio e riguardando l’ammissibilita’ della tutela giurisdizionale (v. Cass. Sez. Unite 30 ottobre 2008 n. 26019), il suo esame e’ evidentemente pregiudiziale rispetto a quella di merito concernente la prescrizione della indennita’ – va risolta alla stregua del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, intervenute sul contrasto registrato in proposito nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, con la pronuncia 29 maggio 2009 n. 12718.

In tale sentenza si e’ affermato: “In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 1992, n. 438) dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dall’art. 46, commi quinto e sesto, della L. 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilita’ dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall’anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al medesimo art. 47, comma 5”.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda della lavoratrice per l’intervenuta decadenza.

Disattesa la domanda, va respinto anche il ricorso incidentale, con il quale la ricorrente ha lamentato l’omessa considerazione, ai fini della interruzione della prescrizione, dell’invio da parte dell’INPS dei modelli F24 relativi al pagamento dei contributi del nucleo di appartenenza del 2000, comprensivi degli arretrati dal 1998 in avanti.

Sebbene soccombente, la M. resta esonerata dal pagamento delle spese dell’intero processo, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

PQM

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta l’incidentale e pronunciando sul ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda della M.; nulla per le spese del intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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