Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13489 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 02/07/2020), n.13489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12758/14 R.G. proposto da:

R.S., rappresentato e difeso, come da procura in calce al

ricorso, dagli avv.ti Rianna Arturo e Pucino Filippo, con domicilio

eletto presso lo studio in Napoli, via Cintia isolato n. 20 Parco

San Paolo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

– intimata –

e

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’avv. Trotta Carmela, giusta procura in

calce al controricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, via Filippo Corridoni, n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Campania n. 293/3/13 depositata in data 23 ottobre 2013

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

Fatto

RILEVATO

Che:

R.S. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) recante somme richieste a titolo di IRAP e I.V.A. per l’anno 1998, eccependo l’illegittimità del ruolo per omessa notifica della cartella e per intervenuti termini di decadenza, oltre che per carenza di motivazione.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso, rilevando che la cartella di pagamento era stata notificata il 26 maggio 2005 alla via (OMISSIS) in Giugliano, mediante deposito dell’atto presso il Comune, anche se l’estratto di ruolo indicava il diverso indirizzo di via (OMISSIS) nel Comune di Melito di Napoli.

Proposto appello principale dall’Agenzia delle Entrate ed appello incidentale dal Concessionario, la Commissione regionale della Campania, previa riunione delle impugnazioni, dichiarava l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, risultando la cartella notificata nei termini previsti dal D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 25, entro l’anno successivo alla intervenuta definitività dell’atto presupposto.

Rilevava la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, da ritenersi atto interno dell’Agenzia delle Entrate, come tale non ricompreso tra quelli elencati nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 lett. d), e la insussistenza di un interesse concreto ad impugnare in capo al contribuente ai sensi dell’art. 100 c.p.c..

Osservava, altresì, che la cartella, emessa sulla base di avviso di accertamento ormai definitivo perchè non impugnato, era stata notificata presso la residenza anagrafica del contribuente in data 26 maggio 2005 dopo che il messo notificatore aveva attestato l’irreperibilità del destinatario, per cui non risultava necessaria la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento; in presenza dell’attestazione del messo notificatore, il contribuente, ove avesse ritenuto la sua falsità, avrebbe dovuto proporre querela di falso.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione R.S., con due motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

L’Agenzia delle Entrate, sebbene intimata, non ha svolto attività difensiva, mentre Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, censura la decisione impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno affermato che l’iscrizione a ruolo costituisce mero atto interno dell’Amministrazione che il contribuente non ha interesse ad impugnare.

1.1. La censura è fondata.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704 del 2 ottobre 2015 hanno puntualizzato che “l’estratto di ruolo”, che si differenzia dal “ruolo”, è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, e precisamente un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente gli elementi di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta, ed è, pertanto, come tale, non impugnabile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 192, art. 19 perchè si tratta di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse ex art. 100 c.p.c., non avendo alcun senso l’eliminazione del solo documento dal mondo giuridico senza incidere su quanto in esso rappresentato (in senso conforme, Cass. ord. n. 22184 del 22/9/2017; Cass. n. 6610 del 15/3/2013).

1.3. Le Sezioni Unite hanno tuttavia evidenziato che può sussistere un interesse ad impugnare il contenuto del documento “estratto di ruolo”, ossia degli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati, il ruolo e la cartella, mai notificati.

In tal caso, infatti, sussiste la possibilità di impugnare per espressa previsione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. d), e dello stesso D.Lgs., art. 21, comma 1, non ostandovi l’ultima parte del citato art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e, quindi, non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, dato che l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato o reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass. n. 19704 del 2015 cit.).

Ovviamente, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è soggetta al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, essendo ininfluente la facoltatività dell’impugnazione dell’estratto.

Dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che l’impugnazione ha avuto ad oggetto, con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume non notificata e, pertanto, la censura formulata con il mezzo in esame va accolta.

2. Con il secondo motivo il contribuente censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui i giudici d’appello hanno ritenuto rituale la notifica della cartella di pagamento e non necessaria, ai fini del suo perfezionamento, la spedizione della raccomandata informativa.

Deduce che se, come sostenuto dalla Commissione regionale, alla data del 26 maggio 2005, quando è stata eseguita la notifica, risiedeva anagraficamente ancora in Giugliano, risulta evidente che è stata erroneamente applicata la procedura di cui all’art. 143 c.p.c., che trova applicazione nei casi di irreperibilità assoluta, anzichè quella di cui all’art. 140 c.p.c., applicabile nell’ipotesi di irreperibilità relativa, che impone l’invio della raccomandata informativa.

La censura è fondata.

Non può essere condivisa la tesi sostenuta dal Concessionario e dall’Agenzia delle Entrate secondo cui, nei casi di cd. “irreperibilità relativa” del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita con il deposito dell’atto nella casa comunale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, nella parte in cui stabilisce che la notifica della cartella di pagamento “nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. (….) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anzichè “nei casi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)”.

I giudici della Consulta hanno, al riguardo, evidenziato che, nell’ipotesi di irreperibilità meramente “relativa” del destinatario (ossia nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c.), la cartella di pagamento andrebbe notificata applicando, non l’art. 140 c.p.c., ma le formalità previste per la notificazione degli atti di accertamento a destinatari “assolutamente” irreperibili (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)) e che, pertanto, a differenza di quanto previsto per la notifica dell’avviso di accertamento, per la validità della notificazione della cartella, “nonostante che il domicilio fiscale sia noto e effettivo”, non sarebbero necessarie nè l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, nè la comunicazione del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, essendo prevista solo l’affissione nell’albo del Comune, secondo modalità improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella, con evidente disparità di trattamento di situazioni omologhe e violazione dell’art. 3 Cost..

La Corte Costituzionale ha, quindi, ritenuto necessario restringere la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e) alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile, escludendone l’applicazione al caso di destinatario “relativamente” irreperibile, previsto dall’art. 140 c.p.c., cosicchè, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” (cioè nei casi di cui all’art. 140 c.p.c.), va invece applicato, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto del citato art. 26, u.c., in forza del quale “per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 600 del 1973, art. 60” e, quindi, quelle dell’art. 140 c.p.c.

Ne discende che le disposizioni sopra richiamate richiedono, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, quali disciplinati dall’art. 140 c.p.c., l’inoltro al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 26/11/2014; Cass. n. 27825 del 31/10/2018).

Ciò comporta che ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è necessario il compimento di tutti gli adempimenti previsti da tale norma, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione (alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010), sicchè la omissione anche di uno di tali adempimenti comporta la nullità della notificazione.

Venendo al caso in esame, questo Collegio osserva che la notifica della cartella di pagamento è stata effettuata senza il rispetto di tutti gli adempimenti prescritti nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario dell’atto, emergendo dalla stessa sentenza impugnata che alla data di notifica (26 maggio 2005) il contribuente risultava residente anagraficamente nel Comune di Giugliano in Campania, alla via (OMISSIS), dove non è stato temporaneamente reperito dal messo notificatore, e che il trasferimento presso il nuovo indirizzo nel Comune di Melito di Napoli è avvenuto solo in data 5 settembre 2006.

L’accertato vizio di notificazione della cartella di pagamento non può, d’altro canto, ritenersi sanato ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per effetto dell’impugnazione comunque proposta dal contribuente, in quanto il Concessionario aveva, in giudizio, eccepito la tardività dell’impugnazione del contribuente, perchè proposta oltre i termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

3. In conclusione, la sentenza, in accoglimento del ricorso, va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese dei gradi del giudizio di merito e le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, essendo la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19704/15 intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio –

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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