Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13488 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14497-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

154, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COSTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO MUZ giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 484/08/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRIESTE dell’1/12/2014, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Antonio Costa difensore del controricorrente che

si riporta alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi nei confronti del contribuente F.A. per la cassazione della sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia n.484/08/14, depositata il 3 dicembre che ha affermato l’invalidità degli avvisi di accertamento relativi ad Irpef per gli anni 2007 e 2008, per inosservanza del termine dilatorio di gg. 60 previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Il contribuente ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria illustrativa.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 346 e 112 c.p.c., nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 56 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), censurando la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare la formazione del “giudicato interno” sulla – implicita – reiezione dell’eccezione, formulata dal contribuente sin dal ricorso introduttivo, avente ad oggetto la violazione del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Il motivo non appare fondato.

Il giudice di primo grado, infatti, nel dare atto che la questione relativa all’osservanza del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, era stata rimessa alle Ss.Uu., in attesa della relativa decisione (“non avendo ancora lumi”) non ha respinto, neppure implicitamente, la relativa eccezione proposta dalla contribuente, ma ha esaminato nel merito i motivi di impugnazione, sulla base della cd. “ragione più liquida”, ritenendo dunque assorbita la questione del termine su menzionato.

Il principio della “ragione più liquida”, infatti, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Ss.Uu. 9936/14 e Cass. 12002/14).

Il contribuente, il quale, essendo risultato pienamente vittorioso, non era tenuto a proporre appello incidentale, ha poi riproposto la relativa questione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56 in sede di controdeduzioni, cosi evitando la configurabilità di una rinunzia implicita alla domanda suddetta.

Con il secondo motivo l’Agenzia denunzia la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della CTR che ha affermato la nullità degli avvisi di accertamento, per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Il motivo deve ritenersi fondato.

Ed invero, come le Ss.Uu. di questa Corte hanno chiarito, in materia di Imposte dirette ed Irap, va escluso che sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass. Ss.Uu. 24823/2015) Di conseguenza le garanzie di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 consistenti nell’instaurazione di un contraddittorio anticipato con il contribuente e nel rispetto del termine dilatorio di 60 gg. per l’emissione dell’avviso di accertamento operano esclusivamente nelle ipotesi di accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguite nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, non venendo in rilievo nel caso di attività di verifica e controllo effettuate, come nel caso di specie, senza accesso nella sede o nei locali dell’impresa e sulla base della documentazione prodotta dallo stesso contribuente in sede di risposta ai questionari inviati dall’Ufficio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

PQM

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della CIR del Friuli Venezia-Giulia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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