Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13488 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11429-2009 proposto da:

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. BANTI 34, presso lo studio dell’avvocato BRUNI ANNA

MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BARBAGALLO GIOVANNI ANTONIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SARP ASSICURAZIONI RISCHI PERSONE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (OMISSIS), S.G. nato a

(OMISSIS), FONDIARIA SAI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3397/2008 del TRIBUNALE di CATANIA, SEZIONE 5^

CIVILE, emessa il 21/07/2008, depositata il 21/07/2008 R.G.N.

5385/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. B.C. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Catania, depositata il 21 luglio 2008, che – in relazione a controversia promossa per il risarcimento dei danni da sinistro stradale nel quale il fabbricato della predetta era stato danneggiato a seguito dell’urto da parte del veicolo di proprietà e condotto da S. G., assicurato per la R.C.A. con la SARP – per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva ritenuto prescritto il diritto all’indennizzo, osservando che: a. va preferito l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la ricevuta di spedizione ha valore solo se il destinatario non contesti d’aver ricevuto la lettera o il telegramma, sorgendo, a seguito della contestazione del destinatario, l’onere per il mittente di provarne il ricevimento, attraverso la produzione del relativo avviso, cosi da mettere il giudice in grado di verificare documentalmente se, a chi e quando il plico sia stato recapitato; mentre il destinatario si può limitare ad una generica contestazione; b. nel caso in esame, lo S. ha sempre inequivocamente contestato d’aver ricevuto tra il 1996 ed il 2000 degli ulteriori atti di costituzione in mora;

mentre l’attrice si è limitata a richiamare la copia del telegramma già prodotta, senza fornire alcuna prova dell’effettiva ricezione.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. Col primo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2729 e 1335 c.c., in rel. all’art. 360 c.p.c., n. 3 e chiede alla Corte “se, ai sensi della prima di tali disposizioni, la produzione in giudizio del telegramma o della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dell’ufficio postale, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisca prova certa della spedizione e da essa consegua la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. da parte dello stesso e, se a fronte di tale presunzione semplice, il destinatario possa limitarsi in giudizio ad affermare genericamente di non aver ricevuto l’atto o, invece, spetti al medesimo l’onere di dare la prova con qualsiasi mezzo di non avere avuto notizia dell’atto senza sua colpa”.

3. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 1335, 2943 e 2947 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e chiede alla Corte se “ai fini dell’art. 2947 c.c., l’atto di costituzione in mora, inviato al debitore con telegramma a mezzo del servizio postale che si presume giunto a destinazione e a conoscenza del medesimo – sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce atto di interruzione della prescrizione ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 2943 c.c.”.

4. Il primo motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che un telegramma (cosi come una lettera raccomandata), anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione anzidetta e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell’atto (v. Cass. 3^, 4.6.2007 n. 12954; 2^, 13.3.2006 n. 8649;

Lav. 16.1.2006 n. 758; 3^, 24.11.2004 n. 22133; 3^, 27.2.01 n. 10284, conf. N. 3908/92, 1265/99, 4140/99, 13959/00). Siffatta produzione, ovviamente, non da luogo ad una presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell’atto, essendo sempre possibile la specifica confutazione della circostanza e la prova contraria. Nel caso di specie tale confutazione, per quanto ritenuta “inequivoca” dal giudice di merito, non risulta essere idonea, non essendo stati addotti elementi di prova al riguardo (quali la circostanza che il plico non contenga alcuna lettera o ne contenga una di contenuto diverso: Cass. n. 22133/04; assenza del destinatario dalla residenza o domicilio indicati nel telegramma all’epoca della convocazione:

8649/06) o sollecitati accertamenti (presso gli uffici dell’amministrazione postale) atti a verificare l’assunta mancata ricezione. In altri termini, l’opponente dopo avere, nell’atto introduttivo, negato di avere ricevuto atti interruttivi, a seguito della produzione in giudizio, da parte dell’attrice, della copia del telegramma, non poteva limitarsi ad insistere sulla precedente generica negazione, ma aveva l’onere di confutare specificamente, nei termini sopra indicati, la concreta rilevanza probatoria dell’atto ex adverso prodotto, al fine di superare la presunzione da esso derivante. Non risultando che ciò sia avvenuto, la censura deve essere accolta, restando assorbita ogni decisione in ordine al secondo motivo, peraltro non specificamente riferibile alla ratio della decisione impugnata, la quale aveva trattato solo dell’onere probatorio circa la ricezione del telegramma, non dell’idoneità di questo a rappresentare valido atto interruttivo della prescrizione (idoneità argomentabile tra le altre, da Cass. n. 9046/07).

5. Pertanto, accolto il primo motivo ed assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa rimessa, per nuovo esame del merito della domanda al medesimo Tribunale in diversa composizione, che provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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