Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13487 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14489-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempoie, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SCARDACI DI

GRAZIA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3970/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA DEL 19/11/2014,

depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sez stacc. Catania – n. 3970/34/14, depositata il 17 dicembre 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento a carico della contribuente B.A..

La CTR ha affermato, per quanto qui ancora interessa, che l’avviso di accertamento non risultava sottoscritto dal capo-ufficio e che mancava la delega alla firma del funzionario che l’aveva firmato, rilevando altresì che l’Agenzia, non aveva prodotto in giudizio tale atto di delega. La contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, censurando l’impugnata sentenza per aver affermato che a fronte della contestazione della contribuente al riguardo, gravava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’esistenza della delega del capo-ufficio per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

11 motivo appare destituito di fondamento.

Ed invero secondo il consolidato orientamento di questa Corte “in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell’ufficio, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio (Cass. 18758/2014).

La forza del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 incombe sull’Agenzia delle Entrate l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega, e tale conclusione deriva dalla tassativa sanzione legale di nullità dell’avviso di accertamento, che trova giustificazione nel fatto che gli avvisi di accertamento costituiscono la più complessa espressione del potere impositivo ed incidono con particolare intensità nella realtà economica e sociale, onde le qualità professionali di colui che emana l’atto costituiscono una essenziale garanzia per il contribuente (Cass. 1875/2014).

Di recente questa Corte con la sentenza n. 22800 del 9 novembre 2015 ha tenuto fermo il principio – che qui viene in rilievo – secondo cui, ove venga contestata l’esistenza di uno specifico atto di delega da parte del capo dell’ufficio e/o l’appartenenza del delegato alla carriera direttiva spetta all’Amministrazione fornire la prova della insussistenza del vizio dell’atto.

E ciò sia in base al principio della leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnatamente sulla parte pubblica) sia a quello della “vicinanza della prova”, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l’Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente, non essendo dunque nemmeno consentito al giudice tributario di attivare d’ufficio poteri istruttori.

A tali principi si è conformata la decisione impugnata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia. delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.500,00 Euro per compensi, oltre ad accessori di legge e rimborso di spese vive in misura di 200,00 Euro e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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