Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13487 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 18/05/2021), n.13487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4292-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SARASIN SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA,

rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO DEL FEDERICO, PIERO

SANVITALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 463/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE delle MARCHE, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo all’annualità 2000 con il quale veniva contestata la fittizietà della sede legale della società, formalmente ubicata a Madeira in Portogallo, ritenendo che la sede effettiva sia invece in Italia a Civitanova Marche contestando dunque la sussistenza della c.d. “esterovestizione” di cui al T.U.I.R. (D.P.R. n. 917 del 1986), art. 73, comma 3;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, affermando che gli elementi posti a sostegno dell’esterovestizione (la provenienza di alcune mail della contribuente dall’Italia, la possibilità di operare su un conto corrente portoghese solo da parte di un soggetto italiano) costituiscono al più semplici indizi, non univoci, e come tali inidonei a dimostrare l’esistenza dell’amministrazione in Italia, mentre l’effettività della sede in Portogallo dimostrata dalle adunanze degli organi societari svolte in Portogallo nonchè dall’utilizzo di un ufficio e di attrezzature presso la sede portoghese e di conti correnti con banche di quel Paese.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria chiedendo la rimessione della causa in pubblica udienza allo scopo di consentire la trattazione congiunta con altre otto controversie pendenti fra le stesse parti, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87 e degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in quanto la Commissione Tributaria ha erroneamente escluso la sussistenza di elementi da cui poter desumere che la sede delle società fosse in Italia: in particolare la sentenza impugnata, laddove afferma che l’Ufficio non ha offerto una valida prova presuntiva circa la localizzazione in Italia della sede di direzione effettiva, si fonda su una disamina degli elementi indiziari meramente apparente, illogica e incompleta.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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