Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13486 del 30/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 30/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14424-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempo; elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CIARDO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MANLIO INGROSSO, MARCELLA

FERRANTE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10796/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 3/12/2014, depositata l’11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte;

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, nei confronti del contribuente I.D. per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale della Campania, n. 10796/14, depositata l’11 dicembre 2014, che ha affermato la genericità dell’appello proposto dall’Ufficio, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Il contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 7 L. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente affermato la genericità dell’impugnazione, senza esaminare il merito della controversia.

li motivo appare fondato.

Si osserva infatti che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte: “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (Cass. 3064/2012; 1200/2016).

Nel caso di specie, come risulta dall’atto di impugnazione interamente riportato nel corpo del ricorso, esso contiene una censura sufficientemente precisa e determinata della pronuncia di primo grado, censurando in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata e, nel ribadire la sussistenza dei presupposti per dar luogo ad accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39 sulla base di irregolarità contabili reiterate e di evidente gravità, costituiva idonea contrapposizione alle argomentazioni con le quali quella sentenza aveva ritenuto di accogliere il ricorso introduttivo della contribuente e ritenere infondata la pretesa tributaria.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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