Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13486 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.29/05/2017),  n. 13486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20185-2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

121, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE VETERE, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA TIGER PETROLI di I.A. & C. SAS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CLAUSI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

LION PETROLI DI M.C. & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1612/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 6 febbraio 2015, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale di Cosenza che, in parziale accoglimento della domanda proposta da B.E. nei confronti della Tiger Petroli di I.A. & C. s.a.s. e della Lion Petroli di M.C. & C. s.a.s. (d’ora in avanti Tiger Petroli e Lion Petroli) aveva condannato la Tiger Petroli al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 2.203,33 oltre accessori di legge a titolo di TFR, rigettandola nel resto nei confronti della Tiger (erano state chieste anche differenze retributive tra quanto indicato in busta paga e quanto effettivamente versato alla lavoratrice, nonchè per lavoro irregolare dal gennaio al marzo 2002, straordinario per il mese di giugno 2006, 14 mensilità ed indennità per ferie non godute) e rilevando che, in corso di causa, la Lion Petroli aveva versato la somma di Euro 4.131,73 accettata dalla B., così assolvendo ad ogni pretesa avanzata nei suoi confronti;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la B. affidato a due motivi;

che la Tiger Petroli resiste con controricorso mentre la Lion Petroli è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui dissente dalla proposta del relatore ribadendo le argomentazioni di cui ai motivi di ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa di norme di legge nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per non avere la Corte di Appello – pur nella consapevolezza che la busta paga sottoscritta per quietanza dal lavoratore non preclude a quest’ultimo di contestarne la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata dimostrando tale circostanza – adeguatamente valutato le risultanze della espletata istruttoria e, in particolare, le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio dai rispettivi legali rappresentanti delle due società; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa pronuncia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) in quanto la Corte territoriale aveva reputato le prove testimoniali raccolte insufficienti a dimostrare le pretese della ricorrente attribuendo valore preminente alla deposizione del teste D. rispetto a quelle degli altri, omettendo di prendere in considerazione e la richiesta di disporre una nuova audizione dei testi escussi e quella di nomina di un consulente tecnico per verificare le differenze ancora dovute alla B.;

che entrambi i motivi sono inammissibili in quanto – nonostante la generica deduzione di violazione di legge contenute nelle intestazioni – si risolvono nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, peraltro, il secondo motivo è inammissibile anche con riferimento alla dedotta “omessa pronuncia” configurabile esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 13716 del 05/07/2016; Cass. n. 6715 del 18/03/2013; Cass. n. 3357 del 11/02/2009, ex multi3), nel caso in esame neppure dedotto;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore della Tiger Petroli di I.A. & C. s.a.s. in liquidazione con attribuzione all’avv. Claudio Francesco Clausi per dichiarato anticipo fattone, mentre non si provvede in ordine alle spese nei confronti della Lion Petroli di M.C. & C. s.a.s. rimasta intimata;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in favore della Tiger Petroli s.a.s. liquidate in Euro 200.00 per esborsi, Euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione; nulla per le spese nei confronti della Lion Petroli di M.C. e C. s.a.s..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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