Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13486 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13486 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimata

Talia Leone

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.
124

depositata il 7/7/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11/4/2013 dal
Dott. Marcello lacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Pratis
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Talia Leone

contro l’Agenzia delle Entrate è stata defini-

ta con la decisione in epigrafe recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate contro la sentenza della CTP di Genova

n. 44/16/2006 che aveva accolto il

ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. R4G01A10004622004 per il

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/05/2013

reddito di partecipazione alla Bar Sol s.n.c. 2000. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle
Entrate si articola in 4 motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’ intimata. Il relatore ha depositato relazione ex
presidente ha fissato l’udienza del

380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il
11/4/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di

Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Con primo motivo la ricorrente assume la nullità della sentenza in quanto celebrata senza la
partecipazione della società e degli altri soci
La censura è fondata . Secondo quanto affermato dalle Sezioni UU. ( Sentenza n.

14815

del 04/06/2008) in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art.
5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione

dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto,
anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Conseguentemente,
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del
contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e
grado del procedimento, anche di ufficio. Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori
motivi. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata (restando

peraltro in ciò travolta anche la sentenza di primo grado), con rinvio alla C.T.P. di
Genova affinché provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio. Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle
spese dell’intero giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata

e rinvia alla CTP di Genova. Compensa le spese dell’intero
Così deciso in Roma, 11/4/2013

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza pag. 2

Motivi della decisione

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