Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13486 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 18/05/2021), n.13486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 38494-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.R.M., nella qualità di liquidatore e legale
rappresentante di PALLAMANO CASARANO SRL, già A.H. ITALGEST
CASARANO ASD, D.M.A.P., I.G.,
M.M., TO.IV., D.M.I., P.G.,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato DONATO MELE MONGIO’;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1386//2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il
06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non
partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
RITENUTO
che:
1 Pallamano Casarano srl in liquidazione (già Associazione Handball Italgest ASD, già A.H. Italgest Casarano ASD), D.M.A.P., I.G., M.M., To.Iv., D.M.I. e P.G. proponevano ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce avverso l’avviso, notificato in data 8/5/2014, con il quale l’Agenzia delle Entrate accertava il maggior reddito per l’anno 2008 di Euro 671.491,00 ed operava una ripresa Ires per Euro 184.648,00 ed Irap per Euro 26.648,00.
2. La CTP rigettava il ricorso.
3 Sull’impugnazione proposta dai contribuenti accoglieva parzialmente il ricorso non riconoscendo la responsabilità per i debiti fiscali di I.G., M.M., To.Iv., D.M.I. e To.Iv. e confermando la fondatezza dell’avviso di accertamento nei confronti dell’Associazione e del Presidente e legale rappresentante D.M.P..
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. L’Associazione e I.G., M.M. e To.Iv. si sono costituiti depositando controricorso con ricorso incidentale condizionato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.Con l’unico motivo di ricorso denuncia l’Agenzia delle Entrate la violazione degli artt. 38 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente escluso la sussistenza della responsabilità solidale di tutti i componenti del Comitato direttivo per il pagamento delle maggiori imposte accertate dall’Agenzia non avendo l’Ufficio dato prova della concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’Associazione e non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente. In particolare i giudici di seconde cure non si sarebbero attenuti al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in materia di obbligazioni tributarie, riconosce la responsabilità solidale dei soggetti che abbiano diretto la complessiva gestione organizzativa nel periodo di imposta.
2.7 La causa, quindi, non ponendosi in termini dell’immediata evidenza decisoria va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021