Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13486 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 22/03/2010, dep. 03/06/2010), n.13486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9651-2009 proposto da:

T.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato PINTO ALDO, rappresentata

e difesa dall’avvocato RICIGLIANO MAURIZIO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DEGLI INTERNI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1768/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

07/03/08, depositata il 19/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis c.p.c..

La Corte d’appello di Napoli, nell’accogliere, con decorrenza dall’1.4.2003, la domanda proposta da T.T. di riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, escludeva il diritto alla corresponsione del trattamento in alcuni periodi, rilevando che durante gli stessi la assistita era stata ricoverata a titolo gratuito presso strutture pubbliche o convenzionate.

L’interessata ricorre per cassazione con solo riferimento a dette esclusioni.

L’Inps resiste con controricorso. Memoria da parte della ricorrente.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile, anche a norma dell’art. 366 bis c.p.c., la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione: per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008.

Come è stato più volte osservato da questa Corte, il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris in quanto tale idonea sia a risolvere la specifica controversia che a ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 3519/2008 e 18759/2008; Cass. n. 11535/2008).

Nella specie il motivo denuncia violazione di norme di diritto e il quesito è formulato in termini di richiesta di accertamento circa la violazione o meno della L. n. 18 del 1980, art. 1, comma 3, nel caso concreto in cui il diritto all’indennità, pur riconosciuto in termini generali, è stato escluso per periodi superiori a 15 giorni durante la quale la interessata era stata ricoverata presso ospedali o strutture convenzionate. Il quesito deve ritenersi inidoneo in quanto non chiarisce quale sia in effetti il principio di diritto la cui violazione comporterebbe la fondatezza del ricorso. Tenute presenti le osservazioni di cui alla memoria, deve ribadirsi che sicuramente il quesito non evidenzia chiaramente un principio di diritto, e anche da un punto di vista sostanziale non implica una chiara presa di posizione relativamente alle condizioni per la valutabilità della permanenza presso strutture sanitarie per la cura o la riabilitazione come ricovero gratuito in istituto a norma della L. n. 18 del 1980, art. 1.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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