Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13485 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13485 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappreRicorrente

senta e difende per legge
Contro

Ferigutti Ilda, elett.te dom.ta in Roma alla via Vincenzo Ugo Taby n. 19, presso Pietro Pernarella, rapp.ta e difesa dall’avv. Walter Tarrunetta Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
n. 162/2010/40 depositata il 10/6/2010 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11/4/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Tammetta per la contro ricorrente;

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza

pag. 1

Data pubblicazione: 29/05/2013

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Pratis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Ferigutti Ilda contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto
dal contribuente contro la sentenza della CTP di Latina n.184/1/2009 che aveva
respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 4010301283 per irpef 2001.
La CTR riteneva di dover “stralciare” l’ordine di servizio datato 27/2/2008 in quanto
prodotto tardivamente in primo grado. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha
fissato l’udienza dell’11/4/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione degli artt. 31 e 58 del d.lgs. 546/92 laddove il giudice di appello non ha tenuto conto del documento tardivamente prodotto in primo
grado.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 23616 del 11/11/2011) secondo cui, in tema di contenzioso tributario, nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai
sensi dell’art. 58, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di depositare
nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in
primo grado.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della
CTR del Lazio
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

19429/11

Ordinanza

pag. 2

.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese
di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio

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Così deciso in Roma, 11/4/2013

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