Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13485 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso unificato lo studio

dell’avvocato DE MATTEIS FERDINANDO MARIA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MEI ALESSANDRO giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

SASA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 454/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione 2 Civile, emessa il 6/03/2007, depositata il 05/03/2008;

R.G.N. 1646/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato DE MATTEIS FERDINANDO;

udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1.1. C.F. impugna, sulla base di sei motivi, la sentenza della Corte di Appello di Bologna, depositata il 5 marzo 2008, la quale, per quanto qui rileva: a. ha ritenuto documentalmente evidente che la Sasa non aveva accolto la clausola di deroga all’art. 1910 c.c. , norma ormai pacificamente ritenuta applicabile all’assicurazione infortuni, sicchè spettava al C., al ricevimento della polizza, non accettarne la stipula in quei termini e chiedere la restituzione del premio; ha osservato inoltre che la proposta tendeva all’esonero dall’obbligo di avviso di cui all’art. 1910, comma 1, non di quello di cui al comma 3, che, strettamente connesso al principio inderogabile ivi enunciato (divieto d’indennità superiore al danno effettivo) e al diritto di regresso di cui al comma successivo, disciplina le modalità di esercizio del diritto all’indennità; b. l’art. 1910 ha riguardo al danno dimostrato, a nulla rilevando il rapporto tra il massimale assicurato complessivamente e il danno corrispondente all’invalidità permanente assoluta; c. lo stesso attore aveva riconosciuto di aver conseguito da altre due compagnie totale indennizzo del danno conseguente ai due infortuni; onde in base alla norma imperativa di cui all’art. 1910, comma 3, la sua domanda doveva in ogni caso essere rigettata.

1.2. La compagnia assicuratrice resiste con controricorso e chiede dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso.

2. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1326, comma 1, art. 1327, comma 1, e art. 1362 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 e chiede alla Corte se, ai fini della conclusione del contratto di assicurazione, i fatti aventi ad oggetto: 1. l’accettazione del pagamento del premio assicurativo indicato dal Broker della compagnia (con incasso dell’assegno emesso dal proponente in epoca largamente antecedente alla consegna materiale della polizza) 2. la messa in copertura del rischio assicurato alla data del pagamento del premio costituiscano espressione di consenso dell’assicuratore alla proposta di contratto formulata dal contraente.

3. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1326, u.c., artt. 1341 e 1342, 1370, 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 e chiede alla Corte se la polizza di assicurazione emessa dall’assicuratore, 1. a distanza di mesi rispetto all’incasso del premio (il cui corrispettivo era stato allegato alla proposta formulata dal contraente), 2. con decorrenza coincidente con la citata proposta 3. con clausole prestampate diverse rispetto a quelle contenute nella proposta formulata dall’assicurato, debba essere considerata inefficace limitatamente alle “clausole difformi rispetto alla proposta di contratto” ovvero debba essere considerata “nuova proposta” ai sensi dell’art. 1326 c.c., u.c..

4. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo della formazione del contratto in questione con l’accettazione da parte dell’assicurazione con l’incasso del premio.

5. Col quarto motivo, il ricorrente lamenta, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo della formazione del contratto in questione su una proposta (contenente la deroga all’obbligo di comunicazione ex art. 1910 c.c.) accettata dall’assicurazione con l’incasso del premio.

6. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1910, comma 3, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, e chiede alla Corte se, nell’assicurazione contro gli infortuni trovino applicazione il terzo e l’art. 1910 c.c., comma 4 e se, nell’affermativa, sia onere dell’assicuratore (convenuto per il pagamento dell’indennizzo) dimostrare che le somme complessivamente riscosse o da riscuotere, in forza di polizze stipulate per lo stesso rischio presso diversi assicuratori, superino l’ammontare del danno.

7. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 183 nel testo anteriore alla novella del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 e chiede alla Corte se l’applicabilità dell’art. 1910, comma 3, ultima parte debba essere richiesta dalla parte che ne abbia interesse nei termini previsti dal codice di rito, disciplinati, nel sistema anteriore alla novella del 2006, dagli artt. 180 e 183 c.p.c. 8.1. I motivi del ricorso del C. si rivelano tutti inammissibili per mancanza del momento di sintesi nei motivi terzo e quarto e per inidoneità dei quesiti formulati alla fine degli altri motivi (il primo, secondo, quinto e sesto), nei quali non si da conto neppure sinteticamente della fattispecie come accertata dal giudicante nè delle regole applicate dal medesimo nella sentenza impugnata, con conseguente non conferenza del quesito alle questioni rispettivamente controverse. I quesiti, come noto, non possono consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, – adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941). Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v. Cass., 17/7/2008 n. 19769;

26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

8.2. Nella specie, invece, i motivi formulati a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3 sono inammissibili, dato che, anzichè essere conclusi con idonei quesiti, terminano con la generica domanda di conferma di principi di diritto, senza indicazione nè degli esatti termini della fattispecie, nè di quale sia stato il divergente principio adottato dal giudice di secondo grado, così rendendo palese che l’effettivo scopo della censura non è quello di prospettare un error in indicando, ma di proporre un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze di causa, congruamente apprezzate dal giudice di appello.

Deve ribadirsi che, nel caso di violazioni denunciate – come nella specie – ai sensi dell’art. 360 c.p.c. , n. 3) , il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico- giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità; non può, pertanto, ritenersi sufficiente che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perchè anche una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., secondo cui è, invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass., Sez. 2^, 20 giugno 2008 n. 16941).

Del resto, consistendo solo nell’indicazione del principio che si vorrebbe affermato o che si assume erroneamente applicato, essi non contengono – come si è sopra rilevato – gli altri requisiti ritenuti indispensabili per la formulazione di idonei quesiti di diritto, rappresentati dalla sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice (Cass., Sez. 3^, Ord. n. 19769 del 17/07/2008, cit.), o, rispettivamente, della regola che si vorrebbe vedere applicata.

8.3. Senza contare circa l’applicabilità all’assicurazione infortuni dell’art. 1910 c.c., non vi è dubbio che all’assicurazione contro le disgrazie accidentali non mortali, in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell’assicurazione contro i danni, si applica l’art. 1910 c.c., comma 1 e 2, il quale imponendo, in caso di stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l’onere per l’assicurato di dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, e prevedendo, in caso di omissione dolosa dell’avviso, l’esonero degli assicuratori dal pagamento dell’indennità – mira ad evitare che l’assicurato, ottenendo l’indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento; Detta norma, invece, non trova applicazione in caso di assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all’assicurazione sulla vita (Cass. S.U. n. 5119/02; conf. Cass. 5435/05; 15172 e 5102 del 2006). Inoltre, ricorrendo detta ipotesi, l’assicurato è tenuto a provare che il cumulo fra la chiesta indennità e le somme eventualmente da lui già riscosse per il medesimo sinistro da altri assicuratori non superi l’ammontare del danno sofferto in conseguenza di esso, poichè tale circostanza rappresenta un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere, in quanto, ai sensi del secondo inciso dell’art. 1910 c.c., comma 3, un danno indennizzabile sussiste solo se essa ricorre (Cass. n. 8826 del 1999). Da ciò si desume che correttamente la Corte territoriale ha rilevato che la domanda doveva in ogni caso essere rigettata, anche se fosse risultato derogato l’obbligo di avviso di cui al primo comma (pag. 9 sentenza impugnata), da cui deriva un ulteriore profilo d’inammissibilità delle censure coinvolgenti detta asserita deroga (primo e secondo motivo), nonchè la mancanza d’interesse dell’odierno ricorrente a proporre tutte le censure coinvolgenti le altre ragioni della decisione impugnata.

8.4. Quanto ai motivi con cui si deducono vizi di motivazione, a completamento della relativa esposizione, essi devono indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (Cass. 17/7/2008 n. 19769, in motivazione). Orbene, nel caso con riferimento al terzo ed al quarto motivo, nonchè alle parti degli altri quattro, con i quali vengono denunziati vizi di motivazione, il ricorrente non ha formulato i richiesti momenti di sintesi. Difetta, pertanto, la “chiara indicazione” del “fatto controverso” e delle “ragioni” che rendono inidonea la motivazione a sorreggere la decisione, indicati dall’art. 366 bis c.p.c., che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte, oltre che consistere in un’inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, apprezzate con congrua motivazione nella sentenza impugnata.

9. I motivi si rivelano pertanto privi dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

10. Pertanto, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200=, di cui Euro 3.000= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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