Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13485 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 03/06/2010), n.13485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24045/2008 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato SERRINI Cesare, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di OSIMO in persona del Sindaco pro tempore e del Dirigente

Dipartimento Affari Generali, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato PETTINARI LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCCHETTI Alessandro, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 355/2007 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

21.9.07, depositata il 03/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Cesare Serrini che si riporta ai

motivi del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato Alessandro Lucchetti che si

riporta ai motivi del controricorso.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La sentenza della Corte d’appello di Ancona qui impugnata ha deciso sulla domanda di T.M. volta a far dichiarare la illegittimità della delibera n. 340 del 2002 con la quale il Comune di Osimo – del quale egli era stato dipendente fino al 15 maggio 1999, data di assunzione presso il Comune di Jesi – dopo aver annullato in autotutela le precedenti Delib. 15 luglio 1993, n. 131 e Delib. 30 novembre 1993, n. 231, aveva annullato la nomina del T. a dirigente.

La Corte territoriale ha confermato il rigetto di tale domanda, pronunziato dal giudice di primo grado, ed ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’appello incidentale del Comune, con il quale era stata contestata la giurisdizione del giudice ordinario.

Quanto alla giurisdizione, la Corte territoriale ha ritenuto che il Comune interamente vittorioso nel merito non avesse interesse a sollevare la relativa questione, e che comunque la questione fosse priva di fondamento, visto che la delibera controversa aveva statuito solo sulle posizioni lavorative dei dipendenti ma non conteneva alcuna decisione in materia di linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici.

Quanto all’appello del T., la Corte, condividendo sul punto la decisione di primo grado, ha ritenuto che la domanda fosse inammissibile per difetto di interesse e che la produzione di documentazione diretta a smentire tale assunto, effettuata solo in appello, fosse tardiva.

Questa sentenza è impugnata dal T. con ricorso per due motivi, illustrati da memoria.

Il Comune di Osimo resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale, illustrato da memoria.

I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 5. A norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603 e numerosissime altre conformi).

Il motivo non contiene tale momento di sintesi e costringe quindi la Corte ad enucleare il fatto decisivo, in contrasto con quanto previsto dalla disposizione cit. nell’interpretazione datane da ormai consolidata giurisprudenza.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., e si conclude con un quesito nel quale si chiede alla Corte di dire “se nell’azione di accertamento della qualifica il risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l’intervento del giudice, richiesto per la sussistenza dell’interesse ad agire, sia ravvisabile tutte le volte in cui debba rimuoversi uno stato di oggettiva incertezza in ordine alla sussistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti”.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 7197/2009; sostanzialmente negli stessi termini, Cass. S.U. 26020/ 2008).

Il quesito sopra riportato ha carattere del tutto generico, e postula una altrettanto generica risposta positiva, che tuttavia non sarebbe correlata ai termini della controversia.

Le considerazioni svolte nella memoria del ricorrente principale non inducono il Collegio ad una diversa conclusione. Quanto al primo motivo, per affermare che il momento di sintesi necessario per individuare il fatto controverso era chiaramente individuabile, esse ripercorrono le linee fondamentali del ricorso evidenziando la possibilità di identificare tale fatto, ossia compiono l’operazione che l’art. 366 bis c.p.c., nella lettura fattane dalla a giurisprudenza soprarichiamata, mira proprio ad evitare.

Quanto al secondo motivo, ciò che si afferma nella memoria non dimostra affatto che il quesito sopra riportato sia – come dovrebbe essere – strettamente collegato alla fattispecie concreta e idoneo, in tal senso, ad esprimere una regula juris suscettibile di ulteriore applicazione, per tale dovendosi intendere non una regola del tutto astratta e quindi applicabile solo dopo il necessario confronto con i fatti ovvero un diverso modo di fraseggiare una disposizione di legge o, come nel caso di specie, un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ma una vera e propria regola del caso, suscettibile di conferma in relazione a casi futuri, simili a quello in relazione al quale essa è stata espressa.

In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto al ricorso incidentale, ne va dichiarata l’inefficacia, in applicazione dell’art. 334 c.p.c., comma 2, considerate la data di pubblicazione della sentenza impugnata (3 ottobre 2007) quella di notifica del ricorso principale (2 ottobre 2008) e quella di notifica del controricorso (12 novembre 2008).

Spese a carico del ricorrente principale, che soccombe in modo del tutto prevalente.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace l’incidentale; condanna il ricorrente principale alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorari, nonchè IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA