Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13484 del 30/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 30/06/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14226-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, chè la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO 69, presso lo studio dell’avvocato MAURO CAPONE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO LAURENZA,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 259/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO del 12/02/2015, depositata il 27/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre, con un motivo, nei confronti del contribuente B.G., per la cassazione della sentenza n. 259/31/15, depositata il 27.2.2015, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, riconoscendone il diritto al rimborso della maggiore Irpef versata, previa applicabilità dell’aliquota ridotta ex D.L. n. 223 del 2006.
La CTR affermava la pacifica applicabilità dell’aliquota ridotta posto che la somma a titolo di incentivo era stata erogata nel luglio 2008 (allorquando il Contribuente era già in possesso dei requisiti di età), sulla base di un accordo stipulato il 20 dicembre 2004 e nella vigenza della normativa transitoria di cui al D.L. n. 223 del 2006.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione dell’art. 19, comma 4 bis, TUIR e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23 censura la sentenza della CTR per aver ritenuto l’applicabilità dell’aliquota agevolata prendendo come anno di riferimento l’accordo sindacale del 20.12.2004 e non anche l’accordo sottoscritto dalle parti(datore di lavoro e lavoratore) il 30.5.2007, deducendo in particolare che il piano del 20.12.2004 non stabiliva il termine entro il quale il lavoratore poteva manifestare la propria adesione.
La censura appare infondata.
Ed invero la L. n. 248 del 2006, nel convertire il D.L. n. 223 del 2006, con la disposizione dell’art. 36, comma 23 ha mantenuto l’applicazione dell’abrogato art. 19, comma 4 bis, TUIR “alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Come questa Corte ha già affermato, dallo stesso tenore letterale della norma su menzionata è agevole rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, la disciplina previgente, più favorevole, continua a trovare applicazione, in via alternativa, in due casi distinti:
a) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati entro il 3 luglio 2006 (vale a dire prima dell’entrata in vigore del decreto legge);
b) con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dopo la suddetta data di entrata in vigore, ma in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori al 4 luglio 2006 (Cass. 25953/2015).
Orbene, nel caso di specie appare sussistente il presupposto di cui alla lett. b), atteso che l’incentivo all’esodo fu corrisposto sulla base di accordo tra la rappresentanza sindacale aziendale e l’azienda, avente data certa anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto, rientrante nell’ambito di applicazione della disposizione citata, che comprende oltre agli accordi tra datore di lavoro e singolo lavoratore, tutti gli impegni a carattere collettivo assunti dal datore di lavoro con le associazioni di categoria dei dipendenti.
Tale interpretazione appare conforme alla ratio della L. n. 348 del 2006, art. 36 che ha inteso far salve le situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in quanto fondate su accordi aventi data certa anteriore, e ad essa risulta essersi conformata la sentenza impugnata.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in 4.000,00 Euro per compensi oltre ad accessori di legge e rimborso spese vive, in misura di 200,00 Euro e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016