Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13484 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.29/05/2017),  n. 13484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8172-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 651/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 18/11/2010 R.G.N. 112/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 18 novembre 2010 Corte di Appello di Potenza ha riformato la sentenza del Tribunale di Lagonegro, dichiarando la nullità della clausola appositiva del termine “per sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione di processi di mobilità tuttora in fase di completamento, di cui agli accordi del 17/18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 23 maggio e 18 settembre 2002 che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società”, di cui al contratto di lavoro stipulato tra A.R. e Poste Italiane Spa il 29 novembre 2002, e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal 6 aprile 2004, detratto l’aliunde perceptum;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui non ha opposto difese l’ A. intimata con notifica a mezzo posta in data 1 aprile 2011;

che la società ha comunicato memoria, poi replicata in vista dell’Adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli accordi collettivi tra Poste e le OO.SS. degli anni 2001/2002 per avere la sentenza impugnata ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo per genericità della clausola; con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che la società non avesse fornito la prova della sussistenza delle ragioni poste a fondamento dell’apposizione del termine; con il terzo motivo ci si duole che l’impugnata sentenza non avrebbe condiviso la prospettazione dell’esponente società secondo cui, anche in caso di termine nullo, non avrebbe luogo la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato; con il quarto motivo si denuncia ancora violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle richieste economiche del lavoratore prive di adeguato supporto probatorio; infine, nell’ipotesi di conferma della sentenza, la società ha invocato l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32;

che il primo motivo è inconferente perchè la Corte territoriale pone la ragione fondamentale del decisum non sulla genericità della clausola appositiva del termine, quanto piuttosto negando che la società avesse fornito la prova della ricorrenza delle indicate esigenze collegate al processo di mobilità in nesso causale con l’assunzione;

che con il secondo motivo inammissibilmente si censura tale statuizione con doglianze che investono la quaestio facti, con critiche anche attinenti all’ammissibilità ed alla rilevanza della prova, nonchè alla sua rinuncia, che sfuggono al sindacato di legittimità di questa Corte;

che non merita accoglimento neanche il terzo motivo di ricorso per le ragioni già espresse da questa Corte in numerose pronunce dalle quali non v’è ragione di discostarsi (Cass. n. 12985 del 2008; conf. Cass. n. 7244 del 2014);

che, invece, vanno accolte per quanto di ragione le residue censure riguardanti le conseguenze economiche dell’illegittimità del termine, essendo applicabile lo ius superveniens rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. 12.8.2015 n. 16763 ed i precedenti ivi richiamati); nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f, (da ultimo Cass. n. 7132 del 2016);

che le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; hanno altresì chiarito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”;

che pertanto non vi è giudicato sulle conseguenze risarcitorie sino a quando resta impugnato l’an sulla illegittimità del termine ed ove questa statuizione venga confermata occorre tenere conto della L. n. 183 del 2010, art. 32 affinchè la decisione adottata sia conforme all’ordinamento giuridico;

che, pertanto, respinti gli altri motivi di ricorso, va accolto l’ultimo nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad esso e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461 del 2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr. per tutte Cass. n. 3062 del 2016), provvedendo altresì alle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il motivo concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ad esse rinvia alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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