Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13484 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13484 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 12775-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente
contro
2013

CESARETTI DANIELE;
– intimato –

1739

avverso
Tributaria

l’ordinanza

3/532012

Provinciale

di

della

SIENA del

Commissione
10.1.2012,

depositata il 03/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 29/05/2013

consiglio del 28/02/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. TOMMASO BASILE.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto:art. 295 c.p.c.
Reg. Gen.12775/2012
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Daniele Cesaretti

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Commissione
Tributaria Provinciale di Siena 3/05 /12 del 10 gennaio 2012 che disponeva la sospensione ex art.
295 c.p.c. i giudizi riuniti 456 e 457 del 2011 in attesa della definizione di un processo penale.
2. Il contribuente non si è costituito in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto.
In quanto la soluzione della controversia tributaria non “dipende” dalla decisione assunta in sede
penale, che può solo costituire un elemento od un indizio da valutare nel processo stesso.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Provinciale di Siena.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 28 febbraio 2013
Il presi
relatore

E’ stata depositata la seguente relazione:

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