Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13484 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 03/06/2010), n.13484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29144-2008 proposto da:

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANA SPA in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6430/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

4.10.07, depositata il 03/12/2007.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Che il Tribunale di Latina, con sentenza 2934/02, depositata il 23 gennaio 2003, condannava l’IPOST a rideterminare l’indennità di buonuscita – erogata al dipendente postale F.M., in quiescenza dal 21 12.1996 (recte : 30.9. 1998), con riferimento alla retribuzione in atto alla data del 28 febbraio 1998 – in base allo stipendio percepito dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Respingeva la domanda diretta al computo della quattordicesima mensilità nella stessa indennità.

Appellavano in via principale l’IPOST, il quale sosteneva che la buonuscita maturata alla data del 28 febbraio 1998 andava calcolata in base al trattamento retributivo in atto, e, in via incidentale il F., il quale chiedeva che l’IPOST fosse condannato al ricalcolo della buonuscita mediante l’inserimento della quattordicesima mensilità nella base di calcolo di tale indennità e che nell’ipotesi di accoglimento della tesi di IPOST, fosse applicato un meccanismo di adeguamento dell’importo della indennità.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza non definitiva 7163/2006 depositata il 25 maggio 2007 “non definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello principale di IPOST per quanto di ragione, già in riforma della gravata sentenza, dichiara insussistente il pronunciato diritto alla rideterminazione della indennità di buonuscita sulla base dello stipendio percepito dal lavoratore all’atto del collocamento in quiescenza; rigetta il motivo di appello incidentale concernente il mancato computo della quattordicesima mensilità; dispone con separata ordinanza per la deliberazione sulla domanda subordinata dell’appellante incidentale; al definitivo per le spese”.

Con sentenza definitiva 6430/2007 depositata il 3 dicembre 2007, la Corte d’appello “definitivamente pronunciando, rigetta gli ulteriori motivi dell’appello incidentale” compensando interamente le spese del doppio grado.

La Corte riteneva che, riguardo alla buonuscita, fosse da rigettare anche la domanda subordinata del lavoratore, diretta all’applicazione di un meccanismo di adeguamento dell’importo dell’indennità dal 28 febbraio 1998 alla data del pagamento.

Avverso entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva, ricorre per cassazione l’IPOST (che aveva formulato riserva di appello) con due motivi.

F.M. non si è costituito.

Con il primo motivo di ricorso l’IPOST deduce la nullità delle sentenze per l’insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza non definitiva.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

E’ vero che nella motivazione della sentenza non definitiva la Corte d’Appello sostiene, diversamente da quanto deciso dal primo giudice, che la quattordicesima mensilità deve essere computata sulla base di calcolo della buonuscita; tuttavia il dispositivo reca il rigetto dell’appello incidentale del F. “concernente il mancato computo della quattordicesima mensilità”.

Non essendo possibile armonizzare il dispositivo con la motivazione, stante il radicale ed insanabile contrasto tra di loro, deve darsi la prevalenza al contenuto del dispositivo, secondo un principio consolidato nel rito del lavoro. Poichè il comando giudiziale si esprime nel dispositivo della sentenza, le enunciazioni contenute nella motivazione, che siano con esso incompatibili, sono da considerare come non apposte e inidonee a costituire giudicato (v.

per tutte, Cass. 18090/2007). Di conseguenza con il rigetto dell’appello del F. (ad opera della sentenza non definitiva) è passata in giudicato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di computo della quattordicesima mensilità. Non derivando dalla sentenza non definitiva di appello – valutata, come è necessario in base al dispositivo – alcuna soccombenza dell’IPOST, questi non ha interesse a far valere la contraddittorietà che inficia detta sentenza (Cass. 8456/1987; 13839/2001; 13325/2005). Il secondo motivo di ricorso, con il quale l’IPOST censura quella parte della sentenza non definitiva nella quale si afferma la computabilità della quattordicesima mensilità nella base di calcolo della buonuscita, resta assorbito.

In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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