Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13483 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13483 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 10530-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente contro

ICARDI MARIA LUISA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 35/30/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di MILANO del 23.11.09,
depositata il 22/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 29/05/2013

consiglio del 27/02/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del

Dott. PASQUALE FIMIANI.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Reg. Gen. 10530/2011
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Maria Luisa Icardi

1. L’Agenzia delle Entrate
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia 35/30 /10 del 22 febbraio 2010 che rigettava l’appello
dell’Ufficio affermando la inapplicabilità della sospensione temporanea dell’esercizio commerciale
di pertinenza della contribuente.
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso deve essere accolto.
In quanto l’avvenuta definizione amministrativa delle violazioni per omesso rilascio delle ricevute
fiscali non pregiudica l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio
commerciale.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 27 febbraio 2013
Il presiden
relatore

E’ stata depositata la seguente relazione:

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