Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13483 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 14/04/2021, dep. 18/05/2021), n.13483
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11132-2018 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA GOSSOLENGO SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO n. 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERLUIGI MUCCARI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 59/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che la Società Agricola Gossolengo s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Piacenza. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso un avviso di liquidazione imposta di registro per l’anno 2009.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la Società Agricola Gossolengo s.r.l. deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente introdotto un presupposto diverso rispetto a quelli su cui si era basato il gravame dell’Ufficio e cioè che l’acquisto del terreno celasse un intento speculativo;
che, col secondo, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, della L. n. 604 del 1954, artt. 1,2 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la normativa non avrebbe ricollegato alcuna decadenza al presunto intento speculativo al momento dell’acquisto e connesso ad un’ipotesi di futura alienazione del fondo dopo l’ottenimento di una diversa destinazione urbanistica;
che, col terzo, la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, parte prima, art. 1, nota I, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la CTR avrebbe illegittimamente negato il riconoscimento all’agevolazione di cui alla norma citata, richiesta in via subordinata dalla società;
che l’Agenzia si è costituita con controricorso; che la ricorrente ha depositato tempestiva memoria; che il processo va trasmesso alla sezione 5, mancando le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c.;
che nella fattispecie, invero, la società sii era attivata al fine di ottenere il mutamento di destinazione urbanistica a poco più di due anni dall’acquisto dei fondi a regime agevolato; che, tuttavia – ferma restando la continuità dell’attività di coltivazione del fondo, nella prospettazione della ricorrente – si tratta di stabilire se l’intervenuto mutamento della destinazione sia sufficiente, da solo, ad integrare la perdita dell’agevolazione.
P.Q.M.
rimette la causa alla 5 sezione.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021