Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13483 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 03/06/2010), n.13483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26187-2008 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato BECCACECI GAIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINI CRISTIANA, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 64 56/2 007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5.10.07, depositata il 19/11/2007;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Che la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, dopo aver disposto il rinnovo della c.t.u., ha rigettato l’appello di U.A. contro la sentenza del Tribunale di Viterbo, di parziale accoglimento della domanda proposta dalla U. contro il Ministero dell’Interno per il ripristino dell’assegno di invalidità, riconosciuto tuttavia dall’aprile 2000 anzichè dal 13 dicembre 1995, data di revoca della prestazione.

La Corte territoriale, aderendo alle conclusioni della CTU ha accertato che le infermità da cui era affetta la U. determinavano nel periodo 1995-aprile 2000 un’invalidità del 70%, inferiore a quella del 74% necessaria per l’invocata prestazione nel medesimo lasso di tempo.

U.A. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso per tre motivi.

Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9.

Si sostiene che la ricorrente già fruiva della prestazione dal 19 dicembre 1985 allorchè la normativa introdotta dal citato D.Lgs. n. 509 del 1988 aveva elevato al 74% il grado di invalidità per l’assegno in questione e che, quindi, ai fini della verifica della persistenza del diritto alla data in cui la prestazione assistenziale era stata revocata, si doveva far riferimento alla percentuale di invalidità stabilita dalla precedente normativa, ossia alla misura superiore ai due terzi.

Con il secondo motivo di ricorso è denunciato vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si critica la sentenza impugnata per non aver spiegato le ragioni in base alle quali per il ripristino della prestazione aveva ritenuto di esigere la percentuale di invalidità del 74% anzichè quella dei due terzi, specificamente indicata dall’appellante nei motivi di gravame.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 del D.Lgs. 23 novembre 1998, n. 509, art. 9 e del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 6 nonchè “vizio di motivazione per sua carenza grafica”. Si sostiene che essendo stato richiesto il ripristino dell’assegno revocato, il giudizio ha natura di impugnazione del decreto di revoca e non è volto ad accertare il diritto ad un nuovo assegno di invalidità, con la conseguenza che l’accertamento del requisito sanitario per la prestazione ricade nell’ambito della disciplina dettata dalla prima norma denunciata.

I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono manifestamente fondati.

All’epoca della soppressione della rendita non si era verificata, secondo l’accertamento compiuto dal giudice del merito, quella modificazione delle condizioni sanitarie dell’assistibile che comportava l’estinzione del diritto in precedenza riconosciuto (v.

Cass. 29 gennaio 2009, n. 1839) solo in tal caso dovendosi far riferimento per il ripristino della prestazione alla diversa e maggiore percentuale di riduzione della capacità lavorativa nel frattempo disposta con la normativa sopravvenuta.

Il terzo motivo di ricorso resta quindi assorbito.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo; cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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