Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13483 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 02/07/2020), n.13483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6506/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

PETRONAS LUBRICANTS ITALY s.p.a., (C.F. e P. IVA: (OMISSIS)) in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Sorrentino Bonaventura, con domicilio eletto presso

l’Avv. Sorrentino Bonaventura, con studio in Roma, in viale Parioli

n. 54;

R.G.N. 6506/20I4-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Cons. Ernestino Luigi

Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-A.D./PETRONAS LUBRICANTS

ITALY s.p.a.;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 195/07/2013, pronunciata il 5 dicerr6re 2013 e

depositata il 10 dicembre 2013;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 ottobre 2019

dal Consigliere Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 339/21/2012 emessa dalla CTP di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione di avviso di pagamento in materia di accise su oli lubrificanti (n. (OMISSIS)).

2. La contribuente, società di produzione e commercializzazione di oli, grassi e fluidi lubrificanti, fu oggetto di verifica fiscale (relativa al periodo 1-24 gennaio 2008), con particolare riguardo alla determinazione delle giacenze contabili ed effettive dei prodotti petroliferi ivi stoccati, conclusasi con PVC evidenziante una incongruenza tra giacenze reali e giacenze contabili e cali ritenuti superiori a quelli legali.

Alla verifica seguì la notificazione di avviso di pagamento (n. (OMISSIS)) con il quale l’Amministrazione dedusse, per quanto ancora rileva in questa sede, l’impossibilità di operare una compensazione (tra eccedenze riscontate ed ammontare dei cali) tra oli lubrificanti rigenerati e prodotti di prima distillazione, essendo i primi soggetti ad aliquota ridotta (e, pertanto, fiscalmente diversi).

3. La CTP rigettò il ricorso proposto avverso l’avviso di pagamento in oggetto, con il quale la contribuente dedusse di aver stoccato nei medesimi serbatoi oli rigenerati ed oli nuovi, con statuizione riformata mediante la sentenza oggetto di attuale ricorso per cassazione.

4. La Commissione regionale, in particolare, ritenne legittimo l’operato della contribuente in relazione al D.M. n. 557 del 1996, art. 3, non imponendo esso l’obbligo della detenzione separata degli oli rigenerati da quelli di prima distillazione, prevedendo invece tale normativa che gli ammanchi riscontrati in sede di verifica siano ripartiti proporzionalmente ai quantitativi (dei detti oli) introdotti, attesa l’impossibilità di distinguerli una volta stoccati negli stessi serbatoi. Dalle argomentazioni di cui innanzi (in merito all’insussistenza dell’obbligo di stoccaggio in serbatoi separati) il Giudice d’appello dedusse l’insussistenza dell’obbligo di una contabilità rapportata a ciascun serbatoio (fermi restando gli obblighi di contabilizzazione separata, con riferimento agli oli rigenerati ed agli altri oli, previsti dello stesso citato art. 3).

5. Contro la sentenza d’appello l’A.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, e la contribuente si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione del D.M. n. 557 del 1996, art. 3, nonchè dell’art. 2697 c.c. e del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62, comma 5, (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di seguito anche: “TUA”).

In sostanza, ci si duole dell’assunta errata interpretazioni del citato art. 3, per aver la CTR ritenuto insussistente l’obbligo di una contabilizzazione separata tra oli rigenerati ed oli di prima distillazione, con conseguente violazione anche del principio dell’onere della prova oltre che dell’art. 62 TUA in tema di imposizione degli oli lubrificanti.

2.1. Il motivo di ricorso è inammissibile non avendo colto (e quindi sindacato) la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata. Essa, difatti, non è da ravvisarsi nell’insussistenza in capo al contribuente di un obbligo di contabilizzazione separata (degli oli rigenerati da quali di prima distillazione) bensì nella possibilità di uno stoccaggio dei detti oli nei medesimi serbatoi, con conseguente ripartizione degli ammanchi riscontrati in sede di verifica proporzionalmente ai rispettivi quantitativi introdotti (risultanti dalla contabilizzazione) e, quindi, dalla conseguente insussistenza di un obbligo di contabilità rapportata a ciascun serbatoio.

3. In conclusione, il ricorso non è accolto ed è pronunciato d’ufficio il seguente principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363 c.p.c., comma 3.

In materia di accise su oli lubrificanti, D.M. n. 557 del 1996, ex art. 3 e art. 62 TUA, comma 5, applicabili ratione temporis, fermo restando l’obbligo della loro contabilizzazione separata, la custodia degli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati e di quelli di prima distillazione (a differente regime fiscale) può essere effettuata promiscuamente, non sussistendo un obbligo di contabilità rapportata a ciascun serbatoio, e gli eventuali ammanchi devono essere ripartiti proporzionalmente ai quantitativi di tali oli introdotti.

4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in considerazione dei parametri applicabili ratione temporis, in Euro 2.300,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione, trattandosi di Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esente dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex plurimis: Cass. sez. Cass. sez. 6-4, 29/01/2016, n. 1778, Rv. 638714-01; Cass. sez. 6-4, 05/11/2014, n. 23514, Rv. 633209-01; Cass. sez. 3, 14/03/2014, n. 5955, Rv. 630550-01).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in Euro 2.300,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA., come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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