Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13481 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 30/06/2016), n.13481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21513-2010 proposto da:

GAMMA PETROLI S.R.L. C.E. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI FAGELLA 4/D, presso lo studio dell’avvocato STUDIO PELLEGRINO

BENEDETTA COCCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO

PELLEGRINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante

pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA

29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e

difesi dagli avvocati LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA E.T.R. S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 649/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 10/09/2009 R.G.N. 43/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha rigettato l’opposizione alla cartella esattoriale proposta dalla Soc. Gamma Petroli avverso la cartella notificata su istanza dell’Inps per contributi relativi al periodo marzo 1986-dicembre 1988.

La Corte ha riferito, in relazione all’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società,che l’Inps aveva affermato di aver interrotto la prescrizione con lettera raccomandata dell’1/9/1995 ricevuta il 5/9/95 con la conseguenza che trovava ancora applicazione il termine prescrizionale decennale; che ulteriore interruzione vi era stata con la notifica dell’avviso bonario del 27/4/2005 e poi della cartella.

Per quel che qui rileva la Corte ha affermato che la raccomandata Inps spedita il 1 settembre 1995 dall’Ufficio postale di Nocera Inferiore – unitamente all’avviso di ricevimento del 5/9/1995 –

costituiva valido atto interruttivo pur essendo stato prodotta solo in fotocopia; che colui che l’aveva ricevuta era stato indicato come “ragioniere”e che pertanto non aveva rilievo l’illeggibilità della sottoscrizione; che costituivano validi atti interruttivi l’avviso bonario con la relativa raccomandata e ricevimento della stessa in data 27/4/2005 con firma per ricezione illeggibile. Secondo la Corte vi era prova che entrambe le raccomandate erano entrate nella sfera cognitiva del destinatario essendo state consegnate nella sede della società ed a mani di soggetto verosimilmente abilitato alla ricezione.

Avverso la sentenza ricorre la soc Gamma Petroli con due motivi.

Resiste l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 145 c.p.c.. Deduce che la lettera raccomandata del 1/9/1995 non aveva alcun valore probatorio in quanto prodotta in fotocopia; che non era possibile identificare il soggetto che l’aveva ricevuta non essendo la firma leggibile e la qualità di “ragioniere” di colui che l’aveva ricevuta sufficiente a tal fine, mancando la precisazione del rapporto con la società; che non risultava effettuata alcuna ricerca del legale rappresentante e che la circostanza che la notifica era avvenuta presso la sede della società non era sufficiente a garantire lo scopo della stessa.

Con il secondo motivo la società denuncia violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, L. n. 212 del 2000, art. 17, art. 2948 c.c..

Il ricorso è infondato.

La raccomandata inviata dall’Inps in data 1/9/1995 ricevuta dalla società in data 5/9/1995 costituisce valido atto interruttivo del termine prescrizionale e consente l’applicazione del termine decennale ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10.

Quanto alla produzione in fotocopia della raccomandata va rilevato che la conformità della stessa all’originale non risulta disconosciuta dalla ricorrente esonerando I’Inps,qualora avesse voluto valersene,dal depositare l’originale. Va, comunque, osservato che la Corte territoriale, pur dando atto della produzione in copia della raccomandata, ha ritenuto che essa costituisse idoneo atto interruttivo valutati complessivamente sia la specificazione della qualità di “ragioniere” di colui che l’aveva ricevuta, sia l’irrilevanza dell’illeggibilità della firma.

Le affermazioni della Corte non sono censurabili perchè la Corte territoriale ha supportato il proprio convincimento con argomentazioni che appaiono logiche e coerenti con i dati di fatto acquisiti, valorizzando in particolare la circostanza della spedizione e della indicazione della qualità di ragioniere di colui che aveva sottoscritto la ricevuta. Le contrarie argomentazioni della ricorrente introducono in realtà questioni di mero fatto che mirano a ribaltare le conclusioni del giudice d’appello senza peraltro dimostrare un vizio logico o giuridico della motivazione.

Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha valorizzato che la raccomandata del 1995 (ciò vale tuttavia anche per la successiva raccomandata del 2005) è giunta presso la sede della società e sottoscritta per ricevuta da soggetto verosimilmente abilitato alla ricezione,ed anzi qualificatosi quale ragioniere,in difetto di prova contraria essendo irrilevante l’illeggibilità della firma. Al riguardo questa Corte ha affermato che, a fronte di una raccomandata ricevuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi irrilevante che la firma della persona che materialmente ha ricevuto la copia dell’atto sia illeggibile (cfr Cass. n. 758/2006, n. 9962/2010, ord. n. 14865/2012, ord. n. 705/2015) ed anzi si è pure precisato che “la lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento –

costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso,per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto” (cfr Cass. 758 citata).

Risulta, altresì, infondato il secondo motivo con cui la ricorrente ha eccepito che il nuovo termine prescrizionale quinquennale si applica anche alle contribuzioni relative ad anni precedenti l’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, salvo atti interruttivi.

La decisione della Corte non è infatti censurabile atteso che la nuova norma di cui alla L. n. 335 citata, art. 3, comma 10, ha abbreviato i termini di prescrizione anche per i contributi relativi a periodi precedenti la sua entrata in vigore. Essa, tuttavia, nell’abbreviare i termini di prescrizione con efficacia dall’1/1/96, detta anche una speciale disciplina transitoria. In particolare ha stabilito che il precedente termine decennale resta in vigore,con riferimento a quei contributi maturati anteriormente all’entrata in vigore della legge, nel caso in cui siano stati compiuti atti interruttivi dell’INPS entro il 31/12/1995. In sostanza per i contributi che alla data di entrata in vigore della legge il termine di prescrizione quinquennale sia già decorso permane il termine decennale se l’atto interruttivo dell’Istituto intervenga entro il 31/12/95 come avvenuto nella fattispecie in esame con la prima raccomandata inviata dall’Istituto nel 1995 a cui ha fatto seguito, nel rispetto dell’ulteriore periodo di dieci anni, la nuova richiesta del 19/4/2005 (v. Cass. sez. lav. N. 13831/2015).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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