Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13481 del 29/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.29/05/2017),  n. 13481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6531-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 193/2010 dolio CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 12/03/2010 R.G.N. 175/2009.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 193/2010, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia emessa in data 6.2.2008 del Tribunale di Sulmona con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto, intercorso tra Poste Italiane spa e D.S.G., dall’8.10.2002 al 31.12.2002, per “sostenere il livello di servizio del recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tutt’ora in fase di completamento di cui agli accordi del 17, 18 e 25 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002, che prevedono al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della Società”, nonchè era stata affermata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla messa in mora fino al ripristino effettivo del rapporto, oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che D.S.G. è rimasto intimato senza svolgere attività difensiva;

che il P.G. non ha formulato richieste;

che la società ha depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione degli artt. 1362 e 1175 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, per avere la Corte territoriale ritenuto insufficiente il solo elemento temporale, cioè il lungo lasso di tempo trascorso tra la cessazione del rapporto a termine (di 2 mesi e 20 giorni, cessato il 31.12.2002) e la offerta della prestazione (dicembre 2006) nonchè l’inizio dell’azione giudiziaria (agosto 2007), a ritenere risolto il rapporto per mutuo consenso; 2) la violazione del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, per avere i giudici di seconde cure considerato che, con riguardo alle ragioni della apposizione del termine genericamente richiamate nel contratto individuale, il processo di mobilità e di riposizionamento su tutto il territorio nazionale degli organici della società avrebbe dovuto essere valutato in relazione al singolo ufficio postale o alla singola filiale di assunzione del lavoratore a termine; 3) la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, n. 5 e n. 7 per non essere stato riconosciuto, quale risarcimento del danno, l’indennità onnicomprensiva statuita dalla citata disposizione; che il primo motivo deve essere rigettato poichè la Corte territoriale, nel vagliare l’eccezione di mutuo consenso del rapporto, si è attenuta alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte (tra le altre Cass. 14.10.2015 n. 20704), con un accertamento di merito conforme a diritto e congruamente motivato, in virtù del quale è necessaria una chiara e certa volontà consensuale di porre definitivamente fine al rapporto lavorativo che non può ravvisarsi nel solo fattore temporale o anche in un atteggiamento meramente remissivo del lavoratore se finalizzato a favorire una nuova chiamata o addirittura una possibile stabilizzazione;

che il secondo motivo è infondato perchè, come più volte sottolineato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 14.3.2016; Cass. 16.7.2010 n. 16702), dagli accordi indicati nel contratto si desume l’attivazione, nel periodo dagli stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di mobilità all’interno dell’azienda al fine di riequilibrare la distribuzione su tutto il territorio nazionale, ma la persistenza, all’epoca dell’assunzione del D.S., della fase attuativa della procedura di mobilità di cui agli accordi suindicati non è sufficiente ad integrare le ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001 e cioè ad individuare, in seno al contratto, le esigenze produttive che, oggettivamente, avevano reso necessaria l’assunzione del lavoratore nell’ambito della struttura di destinazione, con specifico riferimento alle mansioni affidate: la Corte di appello di L’Aquila ha puntualmente fatto applicazione di tali principi ritenendo appunto indispensabile che le ragioni dell’apposizione del termine fossero rapportate alla concreta situazione riferibile al singolo lavoratore e che l’onere della prova incombeva sul datore di lavoro (Cass. 10.2.2010 n. 2279; Cass. 11.12.2012 n. 22716);

che il terzo motivo è fondato, relativamente alla chiesta applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 posto che non si è formato nella specie alcun giudicato sul capo della decisione con il quale sono state regolate le conseguenze economiche dell’illegittimità del termine apposto al contratto, accertata in appello ed oggetto di censura in sede di legittimità; secondo il recente orientamento chiarificatore delle Sezioni Unite la censura ex art. 360 c.p.c., comma 3 può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (cfr. Cass. Sez. Un. 27.10.2016 n. 21691);

che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di l’Aquila, in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte intimata ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr tra le altre Cass. n. 3062/2016).

PQM

 

La Corte accoglie il motivo concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 respinti gli altri, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA