Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13481 del 29/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13481 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 9295-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– ricorrente
contro
DINO GIORGI SRL IN LIQUIDAZIONE 00438700486,
IMMOBILIARE FARO SRL 02039000407;
– intimati
–
avverso la sentenza n. 17/9/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di FIRENZE del 20.11.09,
depositata il 19/02/2010;
Data pubblicazione: 29/05/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/02/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PASQUALE FIMIANI.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Reg. Gen. 9295/2011
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Dino Giorgi srl
1. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana 17/09 /10 del 19 febbraio 2010 che accoglieva l’appello
della contribuente affermando la illegittimità di cartella di pagamento IRPEG 2000 emessa in
difetto di preventiva contestazione dell’addebito.
2. La contribuente non si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Questa Corte con sentenza n. 24233 del 18 novembre 2011 ha affermato che l’invito a fornire
chiarimenti previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 è limitato ai casi in cui
“sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; e quindi l’emissione della cartella di
pagamento con le modalità previste dagli artt. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in
materia di tributi diretti) e 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è
condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il
controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi dì irregolarità
riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 27febbraio 2013
Il preside
e relatore
E’ stata depositata la seguente relazione: