Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13481 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PIA PRODOTTI ITTICI ALIMENTARI SPA, incorporata nella PANAPESCA

S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore

amministratore unico P.V., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G CARDUCCI 4, presso lo studio dell’avvocato

MORBIDELLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CELLI GIOVANNI giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del Presidente ed

Amministratore Delegato Dottor D.P.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 77, presso lo studio dell’avvocato

PONTECORVO EDOARDO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ARNAUDO CERCHIO SILVIA giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1039/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Seconda Civile, emessa il 28/03/2006, depositata il

08/05/2006; R.G.N. 1.636/A/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato PONTECORVO EDOARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La P.I.A. – Prodotti Ittici Alimentari spa convenne in giudizio, con citazione notificata il 24.11.93, dinanzi al Tribunale di Pistoia la Toro Ass.ni spa per sentirla condannare al pagamento di L. 159.958.030 – oltre interessi e rivalutazione – a titolo di indennizzo per la perdita di prodotti alimentari da essa assicurati (kg 20.150 di pesce surgelato e hamburger) avutasi il 19.8.91, allorchè gli stessi, caricati il 14.8.91 dal vettore La Rocca Frigo e da questa lasciati nel semirimorchio frigorifero nel piazzale dell’attrice in attesa di essere trasportati all’acquirente S.I.SMA. spa, si erano deperiti per la rottura del compressore dell’impianto di refrigerazione.

1.2. Il Tribunale, nonostante le eccezioni della convenuta anche sull’insussistenza della copertura assicurativa in ragione della prolungata sosta del carico e dell’eccepita colpa grave dell’assicurato, accolse la domanda e condannò l’assicuratrice al pagamento della somma di Euro 193.306,92, comprensiva di interessi e rivalutazione.

1.3. Sul gravame della Toro ass.ni, la Corte di Appello di Firenze accolse peraltro l’eccezione, in quella sede formulata, di carenza di legittimazione attiva dell’assicurato, ritenendo trasferita in capo all’acquirente la garanzia assicurativa, rigettando così la domanda originaria, compensate le spese.

1.4. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata addì 8.5.06 con il n. 1039, propone ora ricorso la Panapesca spa, quale incorporante la P.I.A., affidandolo a cinque motivi; resiste con controricorso la Toro ass.ni; e, per la pubblica udienza del 10.5.11, prodotte memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. da entrambe le parti, compare la sola controricorrente per la discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente censura la gravata sentenza mediante:

2.1. un primo motivo, di “nullità del procedimento e/o della sentenza” in relazione agli artt. 342 e 112 cod. proc. civ., con il quale lamenta che la propria legittimazione attiva non era stata oggetto di specifico motivo di appello, concludendo con il prescritto quesito di diritto;

2.2. un secondo motivo, anch’esso di “nullità del procedimento e/o della sentenza”, in relazione agli artt. 345 e 112 cod. proc. civ. e L. n. 353 del 1990, artt. 52 e 92 in base al quale qualifica come inammissibili le eccezioni nuove nei giudizi di appello iniziati dopo il 30 aprile 1995, concludendo con il prescritto quesito di diritto;

2.3. un terzo motivo, cumulativamente riferito a violazione e falsa applicazione di legge (art. 1510 c.c., comma 2, artt. 1378 e 1918 cod. civ.) ed a vizio di motivazione, in forza del quale nega che il trasferimento della proprietà di cose determinate solo nel genere debba aver luogo sempre e comunque con la consegna al vettore e rileva la carenza di accertamento, ad opera dei giudici di appello, del momento in cui detto trasferimento si era avverato; e concludendo con un quesito riguardante esclusivamente il profilo di violazione di legge;

2.4. un quarto motivo, anch’esso cumulativamente riferito a violazione e falsa applicazione di legge (art. 1891 c.c., comma 2 e art. 1411, comma 3) ed a vizio di motivazione, in forza del quale lamenta avere la Corte fiorentina omesso di valutare se l’assicurazione fosse per conto proprio o di chi spetta e ad ogni buon conto, qualora si fosse trattato di assicurazione per conto di chi spetta, di accertare se la condotta del titolare dell’interesse non avesse fondato comunque il diritto del contraente ad avvalersi delle prestazioni del contratto; e formula due quesiti, anch’essi attinenti esclusivamente al profilo di violazione di legge;

2.5. un quinto motivo, anch’esso cumulativamente riferito a violazione e falsa applicazione di legge (art. 1918 cod. civ.) ed a vizio di motivazione, in forza del quale sostiene la persistenza del diritto all’indennizzo nel caso – come quello di specie – in cui il pagamento della merce assicurata sia collegato alla consegna, così accollandosi il venditore mittente il rischio della perdita di quella; e conclude con un quesito, anche in tal caso riferito esclusivamente al profilo di violazione di legge.

3. Dal canto suo, la Toro assicurazioni contesta partitamente i motivi di ricorso:

3.1. sostenendo di avere adeguatamente sollevato con l’atto di appello l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, il quale comunque sarebbe stato rilevabile di l ufficio;

3.2. negando l’obbligo della Corte territoriale di indagare di ufficio su eventuali patti contrari alla conseguenza normale del trasferimento della proprietà di merci spedite al momento della consegna al vettore, soprattutto dinanzi alla linearità ed all’evidenza di quest’ultima circostanza;

3.3. negando trattarsi di assicurazione per conto di chi spetta e sussistere poi il consenso del preteso titolare dell’interesse alla fruizione dei diritti da parte del contraente, in quanto:

3.3.1. tanto non può evincersi dalla mera inerzia del primo o dall’invio – da parte del secondo – di altri beni in sostituzione di quelli deperiti;

3.3.2. non si applica l’art. 1411 c.c., comma 3, all’assicurazione per conto di chi spetta;

3.3.3. occorre comunque un consenso espresso;

3.3.4. tanto è stato oggetto di specifico accertamento nella gravata sentenza;

3.4. negando la rilevanza, nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, degli accordi intercorsi tra questi ed il compratore della merce.

4. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità delle censure di vizio di motivazione (proposte oltretutto in modo cumulativo con la violazione di legge nei motivi terzo, quarto e quinto):

4.1. il quesito è imposto anche per tale tipologia di motivo (come puntualizza già Cass. , ord. 18 luglio 2007, n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v. tra le ultime Cass., ord. 30 dicembre 2009, n. 27680) dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed applicabile – in virtù del medesimo D.Lgs., art. 27, comma 2 – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge);

4.2. per il vizio di motivazione la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. 30 dicembre 2009, n. 27680): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 13 luglio 2007 n. 16002);

4.3. può poi qualificarsi ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, ma alla imprescindibile condizione che lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770);

4.4. nel caso di specie, per i motivi terzo, quarto e quinto i quesiti formulati si soffermano soltanto sui profili di violazione di legge e pertanto risultano inammissibili le doglianze di vizio di motivazione.

5. Ciò posto, i motivi di ricorso – ed il terzo, quarto e quinto, per la parte in cui sono ammissibili – sono infondati, una volta rilevato che non sussisterebbero profili di nullità del procedimento o della sentenza per la risoluzione della controversia in base a questione non sottoposta preventivamente alle parti, per quanto si dirà in ordine al punto 5.1. e 5.2.:

5.1. quanto al primo motivo, la contestazione della legittimazione ad agire si legge – secondo quanto riportato, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso e del controricorso per cassazione, dalla controricorrente a pag. 5 del controricorso – in modo idoneo e chiaro a pag. 7 dell’atto di citazione in appello da parte della Toro assicurazioni spa;

5.2. quanto al secondo motivo, il divieto di eccezioni nuove in appello, secondo il testo dell’art. 345 cod. proc. civ. introdotto dalla L. n. 353 del 1990, non opera se non altro – e a prescindere dai seri dubbi sulla qualificazione di una tale contestazione come eccezione in senso stretto e per di più nuova – perchè, in forza della disciplina transitoria di tale riforma, le nuove disposizioni, tra cui appunto il nuovo testo dell’art. 345 cod. proc. civ., possono applicarsi solo ai giudizi iniziati in primo grado dopo il 30.4.1995 (tra le molte: Cass. 4 giugno 2004, n. 10654; Cass. 29 settembre 2005, n. 19151; Cass. 29 maggio 2006, n. 12744; Cass. 4 gennaio 2011, n. 99), mentre nel caso di specie la causa è iniziata con citazione notificata il 2 4.11.93;

5.3. quanto al terzo, limitatamente al profilo di violazione di legge a causa dell’inammissibilità di quello di vizio di motivazione per quanto indicato sopra al punto 4, la Corte territoriale in modo congruo, logico e conforme a diritto motiva sulla sussistenza, nel caso di specie, della conseguenza normale del trasferimento della proprietà all’atto della consegna al vettore; essa da atto anche, altrettanto correttamente, della possibilità di un patto contrario o di una diversa evenienza: ma tanto andava naturalmente provato da chi ne aveva interesse, cioè dalla ricorrente, la quale – invece – neppure deduce se e quando e quali elementi di fatto abbia articolato e documentato, nel corso dei gradi di merito, a sostegno della diversa conclusione del passaggio della proprietà in tempo differente (e non rilevando le argomentazioni svolte per la prima volta in questa sede di legittimità);

5.4. quanto al quarto (anche in tal caso limitatamente al profilo di violazione di legge a causa dell’inammissibilità di quello di vizio di motivazione per quanto indicato sopra al punto 4):

5.4.1. la Corte territoriale qualifica espressamente il contratto (pag. 7, settimo rigo, della sentenza gravata, a conclusione della disamina condotta nelle due pagine precedenti) come assicurazione per conto proprio, all’esito di un’operazione ermeneutica avverso la quale il sindacato della Corte di legittimità sarebbe consentito soltanto nell’ipotesi di violazione evidente dei canoni di interpretazione della volontà delle parti;

5.4.2. una simile violazione, a ben vedere, neppure viene prospettata dalla ricorrente, che si limita – se non altro negli atti in cui ciò le è consentito, non potendo sopperirvi con la memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. – a contrapporre, meramente giustapponendola, a quella della Corte di appello la propria ricostruzione della fattispecie, senza indicare quali passaggi del ragionamento dei giudici di merito siano evidentemente fallaci e le ragioni di tale insostenibilità;

5.4.3. ad ogni buon conto, perfino ove si potesse trattare di assicurazione per conto di chi spetta di beni mobili venduti e da trasportare da un luogo all’altro (tra le ultime, v. Cass. 3 settembre 2007, n. 18514 e Cass. 28 marzo 2008, n. 8063) i diritti nascenti dal contratto di assicurazione stipulato dal venditore (primo o dopo la consegna e che non sia – come non è nel caso in esame – a sua volta vettore) spetterebbero – salvo patto contrario, del quale non vi è allegazione o comunque idonea prova nel caso in esame – all’acquirente;

5.4.4. infine, nessun espresso consenso risulta nel caso di specie manifestato dal preteso titolare dell’interesse, non potendo esso desumersi da condotte meramente omissive di questi o dalle commissive condotte unilaterali dell’assicurato;

5.5. in ordine al quinto (anche in tal caso limitatamente al profilo di violazione di legge a causa dell’inammissibilità di quello di vizio di motivazione per quanto indicato sopra al punto 4), il patto intercorso tra venditore – mittente ed acquirente-destinatario della merce assicurata riguarda non già il trasferimento della proprietà, ma, nella stessa prospettazione del primo, il pagamento del prezzo, con la duplice conseguenza: che persiste la validità della regola generale del trasferimento della proprietà (e del rischio connesso al perimento) della merce al momento della consegna al vettore o allo spedizioniere (oltre alle pronunce già indicate per l’assicurazione per conto di chi spetta, sopra al punto 5.4.3., si veda, tra le altre e sul punto specifico, Cass. 9 luglio 2003, n. 10770); e che non si tratta di un patto, siccome res inter alios acta, in grado di incidere sul contratto di assicurazione, salvo il caso – che qui non ricorre – di. un’espressa menzione di tale eventualità.

6. Il ricorso va pertanto rigettato e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la Panapesca, quale incorporante di P.I.A. Prodotti Ittici Alimentari spa, in pers. del leg. ra.ppr.nte p.t., al pagamento, in favore della Toro Assicurazioni spa, in pers.

del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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