Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13480 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28200-2010 proposto da:

P.A. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

NATALE EDOARDO GALLEANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

VINCENZO MESSINA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo

studio dell’avvocato ELISABETTA LANZETTA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIA POLICASTRO, giusta delega in

calce al ricorso notificato;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1959/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/11/2009 R.G.N. 1783/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato POLICASTRO LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza del 30.11.2009, la Corte d’appello di Palermo, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda di P.A. volta a dichiarare l’illegittimità del prelievo operato sulla sua retribuzione a titolo di contributo di solidarietà L. n. 144 del 1999, ex art. 64, comma 5, e conseguentemente a condannare l’INPS a restituirgli quanto trattenuto dal 1.10.1999 in poi.

La Corte, in particolare, riteneva che il contributo di solidarietà in questione dovesse gravare non soltanto sulle prestazioni integrative erogate dal Fondo di Previdenza integrativa per il personale INPS, ma altresì sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ancora in servizio e che, già iscritti al Fondo, avevano maturato prestazioni a carico del Fondo stesso, ancorchè queste ultime non fossero ancora erogate per mancanza del presupposto della cessazione dal servizio.

Contro questa pronuncia ricorre P.A. affidandosi ad un unico motivo. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli e ha svolto difese orali in pubblica udienza.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che il contributo di solidarietà disciplinato dalla norma cit. dovesse gravare anche sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ancora in servizio e che, già iscritti al Fondo, avevano maturato prestazioni a carico del Fondo stesso, ancorchè queste ultime non fossero ancora erogate per mancanza del presupposto della cessazione dal servizio: ad avviso di parte ricorrente, infatti, la disposizione in esame andrebbe interpretata nel senso che detto contributo dovrebbe essere posto ad esclusivo carico delle prestazioni integrative erogate dal Fondo di Previdenza integrativa per il personale INPS. Il motivo è infondato.

Com’è noto, sull’interpretazione dell’art. 64, comma 5, cit., si era registrato un dissidio tra una parte della giurisprudenza di merito, che aveva ritenuto che la dizione “prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi” dovesse essere intesa con riferimento non solo ai trattamenti integrativi in atto, ma anche con riferimento alla somma maturata a titolo di trattamento pensionistico integrativo dai dipendenti in servizio sulla base degli accantonamenti effettuati fino al 30.9.1999, e la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, orientata viceversa nel senso che il contributo di solidarietà dovesse gravare solo sulle “prestazioni integrative, che possono dirsi “maturate” (a prescindere dal fatto che siano anche “erogate”) solo nella ricorrenza di tutti gli altri presupposti costitutivi contemplati dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, tra cui, appunto, l’intervenuta cessazione dal servizio.

E’ altresì noto che, con il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 19, (conv. con L. n. 111 del 2011), è stata dettata una norma dichiaratamente di interpretazione autentica, secondo la quale le disposizioni della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 “si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa”.

Tenuto conto che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata non si presta ad equivoci, onde il contributo di solidarietà va considerato dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento sia dai lavoratori ancora in servizio (cfr. da ult. Cass. n. 24222 del 2014), e che la Corte costituzionale, con sentenza n. 156/2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma recante l’interpretazione autentica, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, (quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà individuali), nessuna censura può essere ormai rivolta alla sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Il ricordato contrasto giurisprudenziale e la risolutività dell’intervento del legislatore giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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