Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13480 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13480 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Motivazione.
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
AVV. DI LELLA LUIGI residente a Napoli, in giudizio di
persona ex art.86 cpc, elettivamente domiciliato in

di

Roma, Via Fontanella\rBorghese, 72, presso lo studio
CONTRORICORRENTE

dell’Avv. Antonio Voltaggio,
AVVERSO

la sentenza n.196/17/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli

Sezione n.

17,

in data

Data pubblicazione: 29/05/2013

28.05.2010, depositata il 03 giugno 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio dell’il aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.20661/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1)

L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione

avverso la sentenza n.196/1712010 in data 28.05.2010,
depositata il 03 giugno 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 17, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, la quale aveva accolto il ricorso del signor
Di Lella Luigi, avverso l’avviso di accertamento con
cui l’Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di
Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di
unità immobiliare di pertinenza del contribuente.
Affida l’impugnazione a quattro mezzi.
2)

L’intimato controricorrente ha chiesto il rigetto

dell’impugnazione.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata
2

ai sensi

Presente il P.M. dott. Pierfelice Pratis.

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; in detto atto impositivo

stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente
della Repubblica l ° dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma l ° , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4) I giudici di merito hanno ritenuto che le
argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
3

veniva specificato che l’attribuzione della rendita era

sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
nel relativo procedimento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
essere risolte sulla base del principio affermato in

discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un
orientamento giurisprudenziale formatosi in occasione
di controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura
di classamento degli immobili.
In particolare, in tema di riclassificazione di
immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
4

recenti pronunce di questa Corte, la quale si è

contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).

doglianze, per mancanza di interesse della ricorrente
Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto
di

riclassamento,

correttamente

rilevato

dalla

Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione
autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di
annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
fondatezza delle censure, che investono le altre
ragioni poste a base della decisione impugnata, non
potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005,n.20454/2005).
7) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto, per manifesta
infondatezza. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che, giusta nota 13.03.2013 dell’Avvocatura
Generale dello Stato,

la ricorrente Agenzia ha
5

6) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre

dichiarato di rinunciare al ricorso;
Considerato che costituisce consolidato orientamento
giurisprudenziale quello secondo cui “Ove la parte che
ha proposto ricorso per cassazione vi rinunci, alla

segue sempre la declaratoria di estinzione, anche
qualora

sussista

dell’impugnazione”

una causa di inammissibilita’
(Cass.

SS.UU.

n.3129/2005,

n.

23737/2004, n. 2492/2003);
Considerato che, nel caso, non essendo ravvisabile
interesse alla coltivazione del ricorso, va dichiarata
l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia
del contendere;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio di
legittimità, avuto riguardo alla complessità della
questione, all’epoca del consolidarsi di un
orientamento giurisprudenziale al riguardo nonché al
comportamento delle parti, vanno compensate;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2013.

manifestazione di detta volonta’ abdicativa

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