Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13480 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO DARIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato T.M.

difensore di sè medesimo;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA – SAI SPA (già SAI – Società Assicuratrice Industriale

S.P.A.) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE

44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 532/2005 del TRIBUNALE di GROSSETO, emessa il

06/05/2005, depositata il 08/06/2005; R.G.N. 2483/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato PALARICO DOMENICO (per delega dell’Avvocato DI

GRAVIO DARIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.M. conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Grosseto la S.A.I. s.p.a. esponendo di aver ricevuto dalla stessa un rifiuto in ordine all’offerta di pagamento del premio assicurativo relativo al biennio 1999-2001 di una polizza avente ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi professionali dell’attività di avvocato, stipulata il 13 novembre 1987 con durata decennale e con previsione di proroga automatica biennale in caso di mancata disdetta entro tre mesi dalla scadenza (disdetta non intervenuta).

Assumendo l’illegittimità di detto rifiuto l’attore chiedeva dichiararsi l’avvenuta rinnovazione della polizza e condannarsi la compagnia assicuratrice convenuta al risarcimento dei danni.

La S.A.I. s.p.a. resisteva, deducendo di aver dato disdetta del contratto con raccomandata del 31 luglio 1997, impedendone così il rinnovo per il periodo relativamente al quale l’assicurato aveva fatto offerta di pagamento del premio.

Il giudice di pace respingeva la domanda, ritenendo che la missiva inviata dalla società assicuratrice conteneva la volontà di non prorogare il rapporto e che la persona, che aveva sottoscritto la disdetta (indicato come responsabile della direzione operativa) ne avesse il potere, non essendo stata fornita prova contraria.

Avverso la sentenza proponeva appello il soccombente dinanzi al tribunale di Grosseto, che dichiarava inammissibile il primo motivo d’appello, relativo alla carenza del potere di rappresentanza della società in capo al responsabile della direzione operativa.

Il tribunale rigettava anche il secondo motivo d’impugnazione, considerando la raccomandata del 31 luglio 1997 era idonea ad integrare valida disdetta, tenuto conto del tenore complessivo della stessa, che rendeva sufficientemente chiara ed univoca la volontà della compagnia di impedire la rinnovazione del contratto per un altro biennio.

Propone ricorso per cassazione T.M. con due motivi.

Resiste con controricorso la Fondiaria – S.A.I. s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 345 c.p.c., all’art. 180 c.p.c. all’art. 311 c.p.c. e all’art. 320 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e, comunque, nullità della sentenza o del procedimento per inosservanza delle suddette norme (art. 360 c.p.c., n. 4”.

Il tribunale di Grosseto ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello ritenendo che la questione relativa alla carenza di poteri di rappresentanza della S.A.I. in capo al firmatario della raccomandata inviata all’attuale ricorrente fosse un’eccezione in senso stretto tardivamente proposta, con comparsa conclusionale, in primo grado e dunque un’eccezione nuova ex art. 345 c.p.c..

Secondo il ricorrente, invece, si sarebbe dovuto rilevare d’ufficio il fatto impeditivo, costituendo esso eccezione proponibile in appello.

Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza nell’ambito delle eccezioni in senso stretto, sottratte al rilievo officioso, rientrano unicamente quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, oltre quelle che corrispondono alla titolarità di un’azione costitutiva.

Tutte le altre ragioni, invece, che possono portare al rigetto della domanda per difetto delle sue condizioni di fondatezza, o per la successiva caducazione del diritto con essa fatto valere possono essere rilevati anche d’ufficio, come nel caso del fatto estintivo sopravvenuto che emerga dalle risultanze processuali ritualmente acquisite (Cass., 12 gennaio 2006, n. 421).

Nel caso in esame l’eccezione proposta tardivamente in primo grado e riproposta in sede di appello solleva una questione di carenza di rappresentanza di P.R., che dichiara di agire nella qualità di rappresentante della S.A.I. Infatti, ipotizzando che il P. fosse sfornito di poteri di rappresentanza, si dovrebbero applicare alla fattispecie gli artt. 1398 e 1399 c.c..

Tali disposizioni, che disciplinano il caso in cui un soggetto, che si dichiari rappresentante di un altro, ma manchi del potere rappresentativo o ecceda i limiti della procura, stipuli un contratto con un terzo, sono stati ritenuti applicabili da questa Corte anche agli atti unilaterali, in forza del richiamo contenuto nell’art. 1324 c.c. Conseguentemente le suddette disposizioni si applicano anche alla disdetta, trattandosi di atto unilaterale di natura negoziale con effetti patrimoniali.

Va in tal senso rilevato che il negozio concluso da falsus procurator non è nè nullo nè invalido, ma solo inefficace e tale inefficacia non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, a sollevare la quale è legittimato solo lo pseudo rappresentato (Cass., 26 febbraio 2004, n. 3872).

Pertanto l’eccezione proposta dal T. presenta un duplice profilo di inammissibilità: in primo luogo, perchè proposta tardivamente in primo grado solo con la comparsa conclusionale; in secondo luogo, perchè l’unico soggetto legittimato a proporre tale eccezione sarebbe la S.A.I. s.p.a. e non il T..

Con il secondo motivo si denuncia violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3) ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) relativo alla idoneità della missiva inviata dalla compagnia di assicurazione ad integrare la disdetta.

Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, il contenuto della lettera del 31 luglio 1997 non manifesterebbe la volontà dell’assicurazione diretta ad impedire la rinnovazione tacita del rapporto assicurativo.

Anche detta censura non può essere accolta.

L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass., 30 aprile 2010, n. 10554).

Il giudice del merito ha spiegato in modo logico e coerente come il tenore complessivo della missiva manifestava la chiara intenzione dell’assicuratore di impedire la protrazione del contratto per un altro biennio e, rispetto a detta motivazione, non è in questa sede proponibile una diversa interpretazione dell’atto unilaterale, siccome il ricorrente sollecita.

Il ricorso, pertanto, è rigettato ed il soccombente va condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA