Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13480 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13480
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 13350-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRAT,E (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
V.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7535/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 30/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE
CATALDI.
Fatto
RITENUTO
che:
1. V.M., proprietario di un’unità immobiliare sita in (OMISSIS) e ricompresa nella microzona (OMISSIS), ha impugnato, dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento catastale che, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, ha modificato il classamento dello stesso bene, con conseguente aumento delle rendite catastali.
La CTP ha accolto il ricorso, ritenendo non motivato l’avviso impugnato.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 7535/08/2018, depositata il 30 ottobre 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto la sua notifica a mezzo posta, eseguita tramite il servizio privato fornito dalla Nexive s.p.a. prima del 10.9.2017, data di entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 57, comma 1, ed era quindi da considerarsi inesistente.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandolo ad un motivo.
Il contribuente è rimasto intimato.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, artt. 1,2,3,4, e 5, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, entrato in vigore il 30 aprile 2011; del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16; della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58; della L. 20 novembre 1982, n. 890; nonchè dell’art. 149 c.p.c..
Assume infatti la ricorrente Agenzia che sarebbe valida la notifica dell’appello effettuata a mezzo di un operatore postale privato.
Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo del giudizio di merito dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, rinviando pertanto a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021