Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1348 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 03/07/2019, dep. 22/01/2020), n.1348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26756/2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Torino 7,

presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Vitale Gianluca;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

Pubblico Ministero Procuratore Generale Corte Di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 183/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 da Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza pubblicata il 5 febbraio 2018, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città del 10 gennaio 2017, che aveva respinto il ricorso presentato da C.S., cittadino del Mali, contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, e, in subordine, della protezione umanitaria.

A motivo della decisione la Corte territoriale ha rilevato come non ricorressero i presupposti di nessuna delle misure tutorie invocate:

– quando al riconoscimento dello stato di rifugiato richiesto dall’appellante in ragione del paventato timore di rimanere esposto, egli cristiano, alle persecuzioni di natura religiosa ipotizzabili, in caso di rimpatrio, da parte degli zii musulmani, che ne avevano preteso l’abiura -, perchè la narrazione dei fatti giustificativi del diritto ad ottenere la protezione invocata era manifestamente generica, lacunosa e contraddittoria su elementi significativi, nonchè sguarnita di elementi di corroborazione, e perchè la paventata persecuzione non sarebbe provenuta dai soggetti indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5;

– quanto alla protezione sussidiaria, perchè le fonti internazionali compulsate (rapporti dell’UNHCR 2016 – 2017) attestavano che i conflitti armati, pur presenti nelle aree settentrionali e centrali del Mali, non interessavano la zona meridionale del Paese nella quale si trovava, in particolare (OMISSIS), regione di provenienza del richiedente;

– quanto alla protezione umanitaria, perchè il richiedente – il cui racconto, come anticipato, era caratterizzato da gravi lacune ed inverosimiglianze – nulla aveva allegato in ordine ad una sua effettiva integrazione socio-lavorativa in Italia, non essendo sufficienti, in funzione del riconoscimento della misura di protezione minore, le sole buone possibilità di inserimento.

2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, che denunciano:

I. – il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, avendo il giudice censurato omesso di indicare le specifiche carenze e contraddizioni, nonchè i difetti di allegazione, suscettibili di connotare in termini di inverosimiglianza la narrazione del richiedente; carenze e difetti che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere colmati in virtù dei poteri di collaborazione officiosa delle Autorità decidenti;

II. – il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 non avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione della norma richiamata, dovendosi riconoscere i seri motivi posti a fondamento del permesso di protezione umanitaria nella situazione socio-politica del Paese di origine del richiedente e nell’incolmabile sproporzione rispetto a quella esistente nel Paese ospitante.

3. L’intimato Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per la mancata collaborazione istruttoria officiosa prestata dalle Autorità decidenti in relazione a lacune narrative ed insufficienze probatorie del richiedente la protezione internazionale.

4.2 La Corte di appello ha argomentato nel senso che, quand’anche fosse accertato in Mali il rischio di persecuzioni in pregiudizio dei cristiani, l’allegata appartenenza alla religione (OMISSIS) da parte del richiedente era radicalmente smentita dalla sua verificata ignoranza dei principi fondamentali e dei riti del detto credo, peraltro neppure da lui praticato in un paese, quale l’Italia, in cui la professione di esso non incontrava alcuna limitazione.

Per altro verso nulla è stato allegato dal richiedente quanto al rifiuto o all’impossibilità delle autorità pubbliche del Mali o di organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente di fornire protezione adeguata ai (OMISSIS) vittime di persecuzioni religiose (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013, Rv. 628471 – 01).

5. Il secondo motivo che discute dei seri motivi idonei a giustificare il rilascio del permesso di protezione umanitaria è generico, perchè declinato in maniera del tutto astratta, senza, cioè, alcun addentellato alla situazione concreta del richiedente, pure esaminata nella sentenza impugnata.

5.1. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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