Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1348 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1348 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 25278-2014 proposto da:
COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato AGATA BARBAGALLO;
– ricorrente contro

VINCIGUERRA PAGENHARDT MONICA DANILA, elettivamente
2017
2334

domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 252, presso lo
studio dell’avvocato MARIKA MICELI, rappresentata e
difesa dall’avvocato CRISTINA FANARA;
controricorrente nonchè contro

RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SERIT SICILIA S.p.A.);

Data pubblicazione: 19/01/2018

-

intimata

avverso la sentenza n. 2133/2014 del TRIBUNALE di
CATANIA, depositata il 03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 27/09/2017 dal Consigliere RAFFAELE

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale GIANFRANCO SERVELLO,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SABATO;

27.9.2017 n. 43 25278-14 ORD [IN

Rilevato che:

Vinciguerra Pagenhardt nei confronti del comune di Catania e della
Riscossione Sicilia s.p.a. avverso sentenza del giudice di pace di
Catania – ha, con sentenza depositata il 3/6/2014, qualificato come
opposizione all’esecuzione l’impugnativa proposta in prime cure in
ordine a cartella di pagamento notificata alla sig.a Vinciguerra
Pagenhardt per violazioni del codice della strada e l’ha annullata
limitatamente all’iscrizione a ruolo delle maggiorazioni per ritardato
pagamento ex art. 27 della I. n. 689 del 1981, ritenendo applicabile
alle sanzioni pecuniarie disciplinate dal codice della strada l’art. 203,
terzo comma, del codice medesimo che derogherebbe all’art. 27 cit.
prevedendo per il ritardato pagamento l’iscrizione a ruolo della sola
metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del
10% previsti dal ripetuto art. 27;

per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso il comune
di Catania, su un motivo illustrato da memoria, cui Monica Danila
Vinciguerra Pagenhardt resiste con controricorso; non espleta attività
difensiva la Riscossione Sicilia s.p.a.;

il procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte nel senso
dell’accoglimento del ricorso;

il tribunale di Catania – adito in sede di appello da Monica Danila

Considerato che:

con l’unico motivo il Comune di Catania deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 27 della I. n. 689 del 1981, sostenendo che
erroneamente di tale norma il tribunale ha affermato l’inapplicabilità

il motivo è fondato;

dopo un iniziale indirizzo in senso diverso (Cass. n. 3701 del
16/2/2007) la successiva giurisprudenza di questa corte (tra le varie
Cass. n. 22100 del 22/10/2007 e, di recente, Cass. n. 1884 del
1/2/2016, n. 21259 del 20/10/2016, n. 25865 del 24/10/2016, n.
2538 del 31/1/2017 e n. 3621 del 10/2/2017) è nel senso della
applicazione anche alla fattispecie della maggiorazione del 10% per
ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era
esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso
all’esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di
carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento in
relazione al chiaro disposto dell’art. 27 della I. 689 del 1981; del resto
la Corte Cost. con l’ord. 14/7/1999 n. 308 ha qualificato tale sanzione
non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva, nascente al momento
in cui diviene esigibile la sanzione principale, dichiarando
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
prospettata;

poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte
è abilitata a decidere nel merito dall’art. 384, comma secondo, ult.
inc. cod. proc. civ.;

2

alla fattispecie;

reputata corretta l’applicazione delle maggiorazioni per le quali è
stata fatta l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 27 della legge n. 689
del 1981, va quindi respinta la corrispondente censura dell’opponente
onde va integralmente rigettata l’opposizione proposta da Monica

il contrasto esistente in merito all’applicabilità dell’art. 27 della legge
n. 689 del 1981 e il consolidamento in epoca recente della
giurisprudenza costituiscono motivi per compensare interamente fra
tutte le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
pronunciando nel merito, rigetta l’opposizione originaria proposta da
Monica Danila Vinciguerra Pagenhardt; compensa le spese dell’intero
giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile, il 27 settembre 2017.
Al presidente

(S. Petitti)

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Roma,

Danila Vinciguerra Pagenhardt avverso la cartella di pagamento;

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