Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1348 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.19/01/2017),  n. 1348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8658-2014 proposto da:

L.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

3, presso lo studio dell’avvocato MICHELE SANDULLI rappresentato e

difeso dagli avvocati BRUNO e LORENZO RENZUILI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOFFICINA D’AMELIO di S.G., P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V. TEULADA 38-A, presso lo studio dell’avvocato

FRANCA TORNILLO rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CETRULO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. (già Autogerma), (OMISSIS), P.IVA

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI 21, presso

lo studio dell’avvocato CRISTINA VANDONI che la rappresenta

unitamente e disgiuntamente agli avvocati FULVIO PASTORE ALINANTE,

LUIGI ZUMBO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, emessa il

28/01/2014 e depositata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Lina Caputo (delega Avvocato Antonio Cetrulo), per

la controricorrente Autofficina d’Amelio, che si riporta agli

scritti;

udito l’Avvocato Cristina Vandoni, per la controricorrente Volkswagen

Group Italia S.p.A., che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L.S.G. ha proposto ricorso per cassazione, contro l’Autofficina D’amelio di S.G. e la Volkswagen Group Italia s.p.a. (già Autogerma s.p.a.), avverso l’ordinanza del 30 gennaio 2014, con cui, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., la Corte di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello da esso ricorrente proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi il 10 dicembre 2012.

p.2. Hanno resistito al ricorso con separati controricorsi entrambe le parti intimate.

p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

p.4. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. sono state svolte le seguenti considerazioni:

“(….)p.3. Il ricorso, affidato a tre motivi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

p.4. Il ricorso è stato notificato, dal punto di vista del notificante, il 1 aprile 2014 ed egli ha dichiarato che l’ordinanza impugnata gli è stata notificata il 14 febbraio 2014. La resistente Autofficina D’Amelio ha allegato che l’ordinanza venne però, comunicata a mezzo PEC lo steso giorno del deposito, cioè il 30 gennaio 2014 ed ha, pertanto, eccepito che il termine breve di impugnazione decorso da detta comunicazione si consumò il 31 marzo 2014.

Il ricorso, pertanto, sarebbe tardivo, giusta la previsione dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, che stabilisce che il termine per impugnare la sentenza di primo grado in caso di emissione di ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis decorre dalla comunicazione della stessa, e considerato che anche nei casi in cui è proponibile ricorso per cassazione contro l’ordinanza opera lo stesso termine (Cass. (ord.) n. 18827 del 2015).

Peraltro, sull’originale del ricorso figura un timbro cronologico intestato all’U.N.E.P. Napoli che reca la data del 31 marzo 2014, ma esso non risulta sottoscritto.

p.5. In ogni caso, se il ricorso si considerasse notificato il 31 marzo 2016, intendendosi consegnato all’ufficiale giudiziario in quel giorno, non cesserebbe di essere inammissibile per altra ragione, ravvisabile nella deduzione di motivi inerenti la decisione di inammissibilità dell’appello per ragioni che non sono quelle limitate in cui Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha ammesso la ricorribilità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.”.

p.2. Il Collegio rileva che nella memoria il ricorrente si fa carico delle considerazioni svolte nella relazione solo per quanto attiene al problema della mancata sottoscrizione del timbro cronologico, adducendo che si tratterebbe di mera dimenticanza.

Viceversa, la memoria non si preoccupa del rilievo di inammissibilità giusta la sentenza n. 1914 del 2016 delle Sezioni Unite.

Ora, anche a voler dare rilevanza, rispetto al rilievo concernente il timbro cronologico, ad una giurisprudenza che ritiene possa non essere decisiva la mancanza di sottoscrizione sul timbro (si vedano Cass. n. 13640 del 2013 e 3755 del 2015), giurisprudenza che comunque andrebbe esaminata per valutarne la congruenza, il Collegio rileva che residuerebbe in ogni caso il secondo rilievo, atteso che correttamente la relazione ha rilevato come i motivi di impugnazione si collochino del tutto al di fuori dei limiti entro i quali è ricorribile l’ordinanza ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.

p.3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi, in quanto Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, il quale, del resto, venne anche proposto prima che si manifestasse in contrasto di giurisprudenza risolto da detta decisione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto invece della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 3, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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