Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13479 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13479 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 24484-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
IOLLO FRANCESCO;

– intimato avverso la sentenza n. 184/29/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 23.6.2010, depositata il 14/07/2010;

Data pubblicazione: 29/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO che ha concluso per l’estinzione o per il rigetto del

_ _ricorso.

Ric. 2011 n. 24484 sez. MT – ud. 10-04-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.456/45/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Iollo Francesco— ed ha così annullato l’avviso di classamento
di una unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere viziato l’atto di
classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati esplicitati gli
elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che giustifichino i
citati mutamenti, ma considerazioni generiche non idonee a consentire un’efficace
difesa da parte del destinatario.
L’Agenzia del territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con entrambi i motivi di ricorso (sostanzialmente centrati sulla violazione dell’art.7
della legge n.21212000) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello
abbia ritenuto inadeguata la motivazione dell’atto di accertamento catastale, senza
avvedersi che nella motivazione erano stati riportati tutti i presupposti giuridici e di
fatto, sicchè poi era bastata la sola enunciazione degli elementi oggettivi della
categoria, della classe e della rendita (calcolate in base alle consistenze desunte dagli
elaborati), appunto perché il classamento è frutto di un mero calcolo di tipo tabellare
effettuato secondo criteri e dati censuari predeterminati. Nella sede giudiziale erano

3C64
21I

3

letti gli atti depositati

stati poi indicati gli immobili a paragone con i quali il nuovo classa mento era stato
elaborato.
Il ricorso merita di essere rigettato.
Nel caso di specie, come risulta dallo stesso ricorso introduttivo di questo grado,
l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare conseguente alla richiesta del Comune di

assegnazione di nuovi classamenti, per una serie di fabbricati con classamento non
aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; se ne può arguire che l’attribuzione di rendita è stata
eseguita sulla base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo, dettate dai R.
D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di
quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere
effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi
specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo
comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali
degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche,
costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto
insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane, riconoscendo però che la motivazione specifica del
provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione appare comunque insufficiente a sorreggere adeguatamente il
provvedimento di modifica del classamento, come è stato correttamente ritenuto dal
giudice di merito.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)

4

Napoli di provvedere alla verifica degli attuali classamenti ed all’eventuale

ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato
classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in

si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- la sentenza impugnata non sia meritevole
di cassazione ed il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Roma, 30 dicembre 2012

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli
avvocati delle parti;
che la parte ricorrente, con atto di data 13.03.2013 ha comunicato di ve

Lisca p

nti,

oi i

ara o d . voler “rinunciare” al ricorso iscritto come

introduttivo della presente causa, chiedendo —ai sensi dell’art.390 cpc- che venga
dichiarata cessata la materia del contendere;
ritenuto che l’anzidetta dichiarazione di rinuncia, se pure non risulta notificato alle
altre parti del processo a mente del comma 3 dell’ad.390 cpc, implica comunque una
dichiarazione di disinteresse all’esame dell’impugnazione proposta con il ricorso per
cassazione, sicchè il ricorso deve comunque dichiararsi estinto per sopravvenuta
carenza di interesse,

5

questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui

che le spese di lite non necessitano di regolazione per la mancata costituzione
della parte intimata,
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per carenza di interesse. Nulla sulle spese.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese

Così deciso in Roma il 10 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA