Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13479 del 20/06/2011

Cassazione civile sez. III, 20/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 20/06/2011), n.13479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato

MANCINI ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GRECO ROSAVIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BIPIELLE GESTIONE CREDITO SPA ORA SOC GEST CREDITI BP SPA QUALE

MAND.RIA TIEPOLO FINANCE 2, (OMISSIS), in persona del dott. D.

M.B., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TORRE FRANCESCO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, CAPITALIA SERVICE JV SRL, BANCA

ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA, D.V.N.A.

(OMISSIS), CASTELLO FINANCE SRL , BANCA NAZIONALE LAVORO SPA

(OMISSIS), BANCO POPOLARE VERONA E NOVARA SCARL, INTESA GESTIONE

CREDITI SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 980/2008 del TRIBUNALE di BARI, SECONDA

SEZIONE CIVILE, emessa il 18/03/2008, depositata il 17/04/2008;

R.G.N. 3183/2004; udita la relazione della causa svolta nella

pubblica udienza del 03/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE

STEFANO;

udito l’Avvocato MASSARELLI ROBERTO (per delega dell’Avvocato GRECO

ROSAVIO); udito l’Avvocato TORRE FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con unitario ricorso depositato il 18.3.04 R.M. C., debitrice esecutata nella procedura esecutiva immobiliare n. 286/98 r.g.e. del Tribunale di Bari, promossa da V. D.:

1.1.1. propose opposizione agli atti esecutivi, lamentando la nullità della notifica – operata in data 8.4.98 – del pignoramento, eseguita a mani della nipote, che al momento però risiedeva in altro luogo ed era oltretutto minore di 14 anni, nonchè la carenza di sottoscrizione del pignoramento da parte del procedente, con conseguente vizio per derivazione di tutti gli atti successivi; e dolendosi dell’improcedibilità ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ.;

1.1.2. propose opposizione all’esecuzione, adducendo l’intervenuta desistenza del procedente e lamentando l’assenza di valide ragioni creditorie in capo agli intervenuti Banca Commerciale Italiana, Intesa Gestione Crediti, Banca di Roma, Banca Nazionale dell’Agricoltura ed Efibanca.

1.2. Si costituirono il procedente, nonchè l’Italfondiario spa quale Mandataria di Castello Finance srl (cessionaria dei crediti facenti capo alla Banca Commerciale Italiana), la Capitalia Service spa (quale mandataria di Capitalia spa, già Banca di Roma), la Banca Antoniana Popolare Veneta (già Banca Nazionale dell’Agricoltura), la Banca Popolare di Verona e Novara, l’Intesa Gestione Crediti spa, la Banca Nazionale del Lavoro e la Bipielle Società Gestione del Credito spa; tutti contestarono la tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi e la sussistenza dei presupposti dell’invocata improcedibilitàr peraltro argomentando pure a sostegno delle rispettive ragioni di credito.

1.3. Sospesa la procedura esecutiva, il Tribunale di Bari definì l’opposizione con sentenza n. 980/08, pubbl. il 17.4.08, con la quale:

1.3.1. dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi, previo riscontro della validità della notifica del pignoramento.

1.3.2. disattese le doglianze di improcedibilità, ritenendole non comprese nel mezzo di gravame in concreto dispiegato;

1.3.3. escluse la fondatezza delle doglianze circa il credito del surrogante, in quanto fondato almeno in parte su titoli esecutivi cambiari;

1.3.4. sul presupposto della sussistenza di litisconsorzio necessario, nelle cause di opposizione alla esecuzione, soltanto nei confronti dei creditori muniti di titolo, dichiarò inammissibile l’opposizione avverso le loro ragioni creditorie;

1.3.5. compensò le spese quanto all’opposizione agli atti esecutivi ed all’opposizione all’esecuzione nei rapporti tra opponente e procedente ed interventori non muniti di titolo esecutivo, mentre quanto ai rapporti tra opponente e surrogante BAPV condannò il primo alle spese della seconda.

1.4. Avverso tale sentenza, con ricorso spedito per la notifica in data 17.4.09, propone ora ricorso per cassazione la C., affidandosi a venti motivi;

resiste con controricorso la Società Gestione Crediti BP spa quale mandataria di Tiepolo Finance 2 srl; e, per la pubblica udienza del 3.5.11, le parti, pur non depositando memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., discutono oralmente la causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. In via preliminare la C. precisa di avere notificato il ricorso a D.V., alla Banca Antoniana Popolare Veneta spa oggi incorporata dalla Banca Monte Paschi Siena ed a S. G. solo per esigenze di rispetto del contraddittorio, ma senza formulare domande nei loro confronti, avendo già definito ogni rapporto con costoro e purchè gli stessi non dispieghino in questa sede domande nei suoi confronti; e deduce l’estraneità (anche ai fini della condanna alle spese) del Banco Popolare di Verona e Novara scarl e della BNL, in quanto erroneamente indicate come controparti nella gravata sentenza. E procede a sviluppare i suoi motivi di ricorso, organizzandoli in quattro gruppi:

un primo, comprendente quelli relativi alla nullità ratione loci della notifica del pignoramento (tre motivi);

un secondo, comprendente quelli relativi alla nullità ratione personae della notifica del pignoramento (cinque motivi);

un terzo, comprendente quelli relativi alla violazione dell’art. 567 cod. proc. civ. e dell’art. 170 disp. att. cod. proc. civ. (undici motivi);

– un quarto, comprendente quelli relativi al merito dei crediti azionati in via esecutiva dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura (poi Banca Antonveneta) (un motivo articolato su tre sottomotivi).

3. In particolare, i motivi sono così esplicitati:

3.1. il primo motivo (articolato su due quesiti) comprende sia un vizio di motivazione sulla non corrispondenza tra luogo di notifica e residenza effettiva che la doglianza di violazione di legge per l’impossibilità di ricercare la casa di effettiva abitazione in comune diverso;

3.2. il secondo motivo, per violazione di legge (art. 115 o in subordine art. 116 cod. proc. civ.), si fonda sulla dedotta omessa valutazione di prove o sull’imprudente loro apprezzamento (con un quesito articolato su due proposizioni);

3.3. il terzo motivo si basa sul vizio di motivazione prospettato in ordine alla residenza effettiva del destinatario della notifica in rapporto alle risultanze anagrafiche;

3.4. il quarto motivo si articola sulla prospettazione di omessa o insufficiente motivazione in ordine alla ritualità della notifica a mani di soggetto infraquattordicenne;

3.5. il quinto motivo ha ad oggetto una violazione di legge (con quesito articolato su proposizione duplice ed alternativa) consistente nella dedotta insanabilità della carenza di valida intimazione al debitore in dipendenza della nullità della notifica;

3.6. il sesto motivo si articola sull’omessa o insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza di sanatoria della nullità;

3.7. il settimo motivo riguarda la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. quanto alla valutazione delle risultanze documentali da cui incongruamente è stata desunta l’intervenuta sanatoria;

3.8. l’ottavo motivo involge la pretesa omissione di pronuncia sulla mancata notifica degli atti della procedura;

3.9. il nono motivo coinvolge sia la violazione di legge che il vizio di motivazione su numerose violazioni dell’art. 567 cod. proc. civ.;

3.10. il decimo motivo si incentra sulla falsa applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ., per non essere configurabile la tardività dell’opposizione;

3.11. l’undicesimo motivo riguarda l’omessa pronuncia sulla nullità del pignoramento per carenza di sottoscrizione del creditore, questione che sfugge ai termini di cui all’art. 617 cod. proc. civ.;

3.12. il dodicesimo motivo riguarda l’omessa pronuncia sull’improcedibilità derivante dalla mancata produzione dei titoli giustificativi del credito del surrogante;

3.13. il tredicesimo motivo attiene all’omessa pronuncia sull’improcedibilità dovuta dalla produzione della documentazione ipocatastale senza la produzione dei titoli giustificativi del credito del surrogante;

3.14. il quattordicesimo motivo è relativo all’omessa pronuncia sull’improcedibilità causata dalla produzione della documentazione ipocatastale da parte del difensore della Banca Nazionale dell’Agricoltura, spendendo il nome del procedente senza averne procura;

3.15. il quindicesimo motivo attiene all’omessa pronuncia sull’improcedibilità od estinzione dovute alla tardività del deposito della documentazione ipotecaria o catastale, avutosi il 5.12.00;

3.16. il sedicesimo motivo riguarda l’omessa pronuncia sull’improcedibilità od estinzione che sarebbero state causate dall’omesso deposito della certificazione urbanistica;

3.17. il diciassettesimo motivo ha ad oggetto l’omessa pronuncia sull’improcedibilità od estinzione determinata, a detta del ricorrente, dall’omesso deposito dell’estratto di mappa;

3.18. il diciottesimo motivo riguarda l’omessa pronuncia sull’improcedibilità od estinzione che sarebbero derivate dall’incompletezza della relazione notarile;

3.19. il diciannovesimo motivo è relativo alla violazione di legge per la ritenuta esclusione della qualità di litisconsorti necessari in capo a tutti i creditori in opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi;

3.20. il ventesimo motivo si articola su tre profili: sull’omessa valutazione delle risultanze processuali o sull’imprudenza nella loro valutazione o sul vizio di motivazione: in ogni caso in ordine al fatto che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1144/05, avrebbe escluso l’esistenza di tutti i crediti della Banca Nazionale dell’Agricoltura, compresi quelli cambiari, mentre con la sentenza n, 1/08 avrebbe confermato l’inesistenza di essi; ed in relazione alla mancata considerazione della desistenza in data 17-18.3.08 della medesima Banca Nazionale dell’Agricoltura.

4. Degli intimati si costituisce, spendendo la qualità di procuratrice di Tiepolo Finance 2 srl, la Società Gestione Crediti BP spa, lamentando l’inammissibilità delle censure di vizio di motivazione e comunque la violazione del principio di autosufficienza o l’infondatezza dei singoli motivi di ricorso, ma concordando con l’esclusione della propria passiva legittimazione ad opera della gravata sentenza.

5. Una volta premesso che, con la riforma dell’art. 360 cod. proc. civ. di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è possibile anche nel ricorso straordinario per cassazione dedurre quale motivo il vizio di motivazione (così disattendendosi la relativa eccezione della controricorrente), va rilevato che tutti i motivi sono inammissibili o infondati:

5.1. quanto al primo, è violato il principio di autosufficienza, mancando nel ricorso la trascrizione degli atti da cui desumere che la residenza effettiva coincidesse con quella anagrafica, indicata come diversa dal luogo dove la notifica è stata effettuata; e comunque, restando i irrilevanti, di per sè considerate, le mere risultanze anagrafiche, rimane irrimediabilmente generica l’epoca di riferimento dei singoli e numerosi atti nemmeno trascritti, essendo necessaria invece la certa loro riferibilità all’epoca immediatamente precedente la data della notifica (aprile 1998); ed ancora, dinanzi alla riscontrata effettività della residenza nel luogo dove la notifica ha avuto luogo, non rileva che la residenza anagrafica si situi in un comune differente;

5.2. quanto al secondo, il quesito su cui esso si articola è con tutta evidenza astratto e non tale, quindi, da condurre ad una regula iuris in grado di incidere positivamente ed immediatamente sulla fattispecie in esame; ma esso tende con tutta evidenza, in modo altrettanto inammissibile, a sostituire la valutazione delle prove auspicata dalla parte a quella in concreto operata dal giudicante;

5.3. quanto al terzo motivo, è evidente che la valutazione di coincidenza del luogo dove è stata operata la notifica con la residenza effettiva non poggia su di uno solo di quelli, ma risulta dalla combinata valutazione di due elementi diversi, adeguatamente valorizzati in maniera critica nella loro interazione proprio per tale loro rapporto e tali da condurre ad un risultato finale inscindibile, cioè la pregressa residenza anagrafica (che pure di per sè sola non rileverebbe) e la dichiarazione del parente convivente che ha ricevuto la notifica (oltretutto, di età tale, cioè di pochi mesi inferiore ai quattordici anni, da rendere plausibile la veridicità delle sue l dichiarazioni al notificante):

pertanto, la motivazione sul punto è congrua e logica e si sottrae alle censure mossele;

5.4. il quarto motivo di ricorso è inammissibile, per vizio di formulazione del motivo e comunque perchè riferito al fatto che il giudice non avrebbe rilevato la nullità, mentre invece, come si evince dal tenore testuale della motivazione, egli ha motivato sulla verificazione della conoscenza concreta o almeno della conoscibilità della notificazione e dell’atto che ne era oggetto;

5.5. il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la dedotta nullità della notifica del pignoramento non rende inesistente l’intimazione, ma, al più, la inficia delle medesime irritualità: sicchè, escluse – anche solo in rito – queste ultime quanto alla notifica del pignoramento, va esclusa la loro propagazione all’intimazione in cui il pignoramento si esaurisce;

5.6. per il sesto motivo di ricorso va considerato che:

5.6.1. per ammissione della stessa ricorrente, tra la notifica del pignoramento e quella – avvenuta il 17.3.04 -del verbale dell’udienza di comparizione del 16.12.03 si era avuta anche la notifica del decreto di fissazione di quest’ultima;

5.6.2. la ritualità della notifica di tale atto intermedio è censurata soltanto in merito al luogo in cui essa è avvenuta (cioè, sempre il n(OMISSIS));

5.6.3. eppure, anche in questo caso il ricorso viola il principio di autosufficienza, non indicando parte ricorrente in quale atto del processo di primo grado sia stata avanzata la doglianza sulla ritualità di tale notifica di atto intermedio;

5.6.4. infatti, nel ricorso introduttivo, come trascritto nel ricorso per cassazione, è stata dedotta soltanto la carenza di notifiche di atti intermedi: cosa che, com’è evidente, integra una doglianza ben diversa;

5.6.5. in ogni caso, pure con riferimento a tale notifica non sono trascritti i passaggi degli atti e dei documenti essenziali, oltretutto riferiti al periodo coevo alla notifica dell’atto della procedura, da cui desumere gli elementi a sostegno della tesi dell’esclusione della residenza effettiva nel luogo in cui aveva avuto luogo la notifica dell’atto;

5.6.6. pertanto, esclusa l’ammissibilità degli argomenti sull’inesistenza di notifiche intermedie di atti della procedura esecutiva da cui desumerne comunque la pendenza, il termine per dolersi della nullità della notifica del pignoramento e di ogni altra doglianza riconducibile al paradigma dell’art. 617 cod. proc. civ. verificatasi in precedenza (e, come la prima, inidonea a ridondare sulla legittimità degli atti successivi) si era in ogni modo consumato dalla notifica quanto meno del decreto di fissazione dell’udienza del 16.12.03;

5.6.7. pertanto, perde rilevanza la questione della configurabilità o meno di una sanatoria, atteso che in ogni modo parte esecutata avrebbe avuto l’onere di fare valere le relative irritualità entro il termine di cinque giorni almeno dalla notifica dell’atto intermedio ricordato al punto precedente;

5.7. quante argomentato per il sesto motivo va ribadito in ordine al settimo (a parte i seri dubbi sull’ammissibilità del quesito che lo conclude, in quanto con esso si invoca una diversa valutazione del materiale probatorio già operata dal giudice del merito);

5.8. quanto argomentato per il sesto motivo va ribadito pure in ordine all’ottavo;

5.9. del nono motivo va rilevata l’inammissibilità, perchè il quesito è formulato in maniera riassuntiva e con non consentiti richiami ad altri atti del ricorso o perfino del processo;

5.10. ad analoga conclusione di inammissibilità e per le stesse ragioni deve giungersi quanto al decimo motivo;

5.11. l’undicesimo motivo è comunque infondato, essendo oramai consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel senso della non necessità di un’autonoma sottoscrizione del creditore (a meno di invocare altresì la carenza di sottoscrizione altresì del suo procuratore, cosa che non è stata fatta nel caso in esame) in calce al pignoramento (Cass. 17 marzo 2006, n. 5910);

5.12. del pari infondato è il dodicesimo motivo, perchè le relative doglianze, inquadrabili in concreto nella contestazione del solo quomodo della procedura esecutiva (sotto il profilo della mancata produzione di titoli giustificativi del credito al momento della surroga), sono evidentemente tardive per quanto argomentato al punto 5.6.;

5.13. infondato è pure il tredicesimo motivo, perchè le relative doglianze, inquadrabili in concreto nella contestazione del solo quomodo della procedura esecutiva sotto il diverso profilo della dedotta mancata produzione di titoli giustificativi del credito al momento del deposito della documentazione ipocatastale, sono evidentemente tardive per quanto argomentato al punto 5.6.;

5.14. inammissibile è il quattordicesimo motivo, per violazione del principio di autosufficienza, non essendo trascritti gli atti che si vorrebbero viziati e comunque non sussistendo alcuna irritualità nell’espletamento dell’attività, meramente materiale e non anche processuale in senso stretto, di produzione di documenti anche da parte di chi non fosse munito di procura ad litem da parte del creditore procedente;

5.15. infondato è il quindicesimo motivo, perchè il termine per depositare la documentazione di cui all’art. 567 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, era stato fissato al 30.6.01 dalla L. 3 agosto 1998, n. 302, art. 13 bis come sost. Dal D.L. 17 dicembre 1999, n. 480, art. 1 (convertito, con modificazioni, in L. 16 febbraio 2000, n. 25), nonchè dal D.L. 18 ottobre 2000, n. 291, art. 1 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14 dicembre 2000, n. 372), per tutte le procedure esecutive nelle quali l’istanza di vendita risultasse depositata entro il 30 aprile 2001: come è accaduto nel caso di specie, in cui (stando a quanto riferito da parte ricorrente a pag. 74 del ricorso) l’istanza di vendita è stata depositata il 3.7.98 e la documentazione ipocatastale il 5.12.00, con evidente tempestività di quest’ultima;

5.16. ancora infondato è il sedicesimo motivo, sulla base del precedente specifico di questa Corte in base al quale è escluso l’effetto estintivo predicato da parte ricorrente quale conseguenza dell’omesso deposito della certificazione urbanistica (Cass. 20 aprile 2009, n. 9348);

5.17. sulla base delle medesime argomentazioni già svolte nella giurisprudenza richiamata al punto precedente, può ritenersi che il tenore testuale della norma al tempo vigente escluda la possibilità di pronunciare l’estinzione in caso di deposito di relazione o certificazione notarile sostitutiva: con conseguente infondatezza del diciassettesimo motivo;

5.18. neppure può condurre ai risultati auspicati da parte ricorrente l’eventuale inadeguatezza o incompletezza della relazione notarile, resa oggetto del diciottesimo motivo di ricorso (tranne il solo caso, che qui non ricorre, di sua parzialità per essere riferita solo ad alcuni degli immobili, nella quale ipotesi potendo configurarsi un’estinzione parziale), tanto incidendo soltanto sulla valutazione del merito della documentazione, logicamente successiva al momento del deposito (ed ora – sia pure solo a seguito della riforma del 2006 – integrabile con apposito termine fissato dal giudice) e sempre che si superi anche in questo caso la valutazione di tardività della relativa doglianza per quanto argomentato sopra al punto 5.6.;

5.19. il diciannovesimo motivo è inammissibile, perchè il quesito non è pertinente per indeterminatezza, visto che il primo giudice afferma la sussistenza della qualità di litisconsorti necessari di tutti i creditori nel caso di opposizione agli atti esecutivi, modulandola invece in ipotesi di opposizione all’esecuzione a seconda della loro titolarità – o meno – di un credito assistito da titolo esecutivo: sicchè l’eventuale risposta positiva al quesito stesso non inciderebbe sulla ratio decidendi della gravata sentenza;

5.20. il ventesimo motivo è:

5.20.1. per un verso infondato, persistendo la qualità di parte dell’opposizione esecutiva in capo al creditore anche in caso di rinuncia all’intervento in sede esecutiva, attesi i principi generali del processo di cognizione, applicabili alle opposizioni di tal fatta, che integrano appunto ordinarie cause di cognizione;

5.20.2. inammissibile, per altro verso, per violazione del principio di autosufficienza, non essendo stato idoneamente riportato il tenore testuale della sentenza n. 1144/05 del Tribunale di Bari, da cui desumere l’affermazione dell’insussistenza anche di quegli specifici crediti cambiari riconosciuti invece nella gravata sentenza (si trattava invero di numerosi effetti cambiari, evidentemente azionati in tempi e modalità diverse) idonei a fondare almeno in parte – ed in corrispondente misura l’intervento della Banca Nazionale dell’Agricoltura, mentre l’altra sentenza riportata in ricorso (la n. 1/08 del medesimo Tribunale) non è stata resa anche nei confronti della C. e da essa oltretutto si evince invece che i titoli cambiari oggetto di questa sono diversi, in quanto in numero differente e soprattutto riferiti a scadenze differenti rispetto a quelle risultanti come poste a base dell’intervento.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato; e, quanto alle spese del giudizio di legittimità, esse vanno liquidate a carico della soccombente ricorrente in favore della sola intimata che ha depositato controricorso.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna C.R.M. al pagamento, in favore della Società Gestione Crediti BP spa quale mandataria di Tiepolo Finance 2 srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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