Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13479 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 24/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13479

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36548-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FLAVIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo

studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA COLUCCIA, che la rappresenta e

difende;

– controricorente –

avverso la sentenza n. 5692/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso la cartella di pagamento relativa ad IRES per l’anno d’imposta 2011;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che l’Ufficio, con il proprio operato, non teneva conto del fatto che il credito d’imposta di 345.623 Euro, relativo all’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione degli immobili, era stato attribuito per trasparenza dalla società Co.GIM alla società Flavia s.r.l. e pertanto da quest’ultima contabilizzato in contropartita alla posta di credito come provento e tale credito doveva essere necessariamente neutralizzato con una variazione in diminuzione, altrimenti si sarebbe incorsi in una illegittima doppia tassazione del medesimo importo.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale non si esprime in merito alla correttezza dell’inserimento della somma di 345.623 Euro sia tra le variazioni in diminuzione nella determinazione del reddito sia nel quadro RN quale credito d’imposta.

Il Collegio reputa opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte interessate dall’ordinanza interlocutoria n. 1913 del 2021 che, nel sollevare la questione del se, l’impugnazione della cartella di pagamento scaturente dal cd. controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine oppure no ad una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, si interroga sui confini del concetto di atto impositivo.

Ne consegue la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione nomofilattica.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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