Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13478 del 30/06/2016
Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13478
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28395-2010 proposto da:
E.M. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato
NUNZIO AVALLONE, che la rappresenta e difende, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. (OMISSIS);
– intimato –
e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4937/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 06/08/2010 R.G.N. 8627/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito l’Avvocato RICCI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 4937 del 2010, la Corte d’appello di Napoli dichiarava inammissibile per decorso del termine di cui all’art. 325 c.p.c. l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato il diritto di E. M. all’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1 gennaio 2005. Compensava tra le parti le spese processuali del grado in considerazione della natura processuale della pronunzia.
Per la cassazione della sentenza E.M. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. L’ Inps si è costituito con mandato in calce alla copia del ricorso notificato, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e lamenta che la Corte d’appello non abbia liquidato in suo favore le spese del giudizio di secondo grado, malgrado la soccombenza della controparte.
2. Il motivo non è fondato.
Deve infatti ribadirsi, richiamando l’orientamento sul punto consolidato (v. da ultimo Cass. n. 1997 del 2015, ord., che richiama Sez. U, n. 20598 del 30/07/2008), che nel sistema di regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2 ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (applicabile nel presente giudizio, iniziato in primo grado nel 2004, considerato che la novella opera, per effetto della proroga del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, disposta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater convertito, con modif., nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, in relazione ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006), che ha introdotto la previsione dell’obbligo di esplicitazione dei “giusti motivi” sui quali si fonda la compensazione delle spese, trova applicazione il principio secondo il quale il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata”.
E’ stato altresì precisato che la scelta di compensare le spese processuali è riservata in tale regime processuale al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione può essere censurata in sede di legittimità quando siano illogiche o contraddittorie le ragioni poste alla base della motivazione, e tali da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v., fra le altre, Cass. n. 7763 del 2012 e n. 24531 del 2010).
2.2. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha giustificato la compensazione delle spese processuali sulla base della natura processuale della pronuncia (che precludeva di esaminare la già intervenuta liquidazione in sede amministrativa della provvidenza riconosciuta giudizialmente), nè alcuna censura viene specificamente mossa a tale motivazione, dolendosi la parte ricorrente esclusivamente della mancata applicazione del principio della soccombenza.
3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell’Inps, liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese nei confronti del Ministero, rimasto intimato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Inps, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti del Ministero.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016