Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13478 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.29/05/2017),  n. 13478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24806-2015 proposto da:

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

LIBIA 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALDO CAMPESAN, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ATTILIO FRIGGERI 13, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

BELLOTTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2966/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/04/2015 R.G.N. 7407/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. DE FELICE ALFONSINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GALIENA;

udito l’Avvocato BELLOTTI SERGIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma con sentenza in data 21/10/2015 ha riformato in parte la sentenza del Tribunale stessa sede n. 5306/2012, con la quale veniva respinto il ricorso, proposto da P.S. barista presso il punto ristoro della FAO di Roma, volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento allo stesso intimato dalla datrice di lavoro Serenissima S.p.a., per addebiti riguardanti la presunta disinvolta gestione dei flussi di cassa e delle ordinazioni. La domanda del P. era rivolta a sentire dichiarare il suo diritto alla reintegra nel posto di lavoro, e condannare la società al risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, nonchè al risarcimento per il carattere ingiurioso dello stesso, oltre al risarcimento per danno morale ed esistenziale causato al lavoratore dalle modalità del licenziamento, da calcolarsi in via equitativa, al pagamento delle differenze retributive con rivalutazione ed interessi. Il giudice di prime cure rigettava la domanda del ricorrente condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite.

La Corte d’Appello, nel riesaminare i fatti di causa, si è pronunciata dichiarando l’illegittimità del licenziamento, e condannando la Società a reintegrare il lavoratore, a risarcirgli il danno nella misura minima di cinque mensilità, oltre a rivalutazione e interessi, a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal momento del licenziamento all’effettiva reintegra, e a pagare le spese legali per entrambi i gradi del giudizio di merito.

P.S., nelle more del giudizio di Cassazione, dietro invito della Società a rientrare al lavoro, manifestava la propria scelta per la corresponsione dell’indennità sostitutiva della reintegrazione, che la datrice di lavoro gli corrispondeva per l’ammontare di Euro 25.560 come liquidazione in parte del risarcimento disposto dalla sentenza d’Appello, in parte dell’indennità sostitutiva opzionata dal lavoratore.

Avverso la sentenza d’Appello interpone ricorso in Cassazione Serenissima Ristorazione s.p.a., affidando le sue ragioni a quattro censure, a cui resiste con controricorso P.S., il quale presenta altresì memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di doglianza concerne la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo omesso la Corte d’Appello, secondo il ricorrente, di pronunciare sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 434 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Deduce parte ricorrente che la sentenza gravata avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, ai sensi del nuovo art. 434 c.p.c., perchè il ricorrente in appello aveva mancato di riportare il contenuto specifico e vincolato richiesto dalla norma, ossia l’indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva appellare, le proposte modifiche alla ricostruzione del fatto così come effettuata dal Giudice di primo grado e le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione della legge e la loro asserita rilevanza ai fini della decisione impugnata.

2. La seconda censura riguarda la diversa violazione, da parte della sentenza gravata, dei principi regolanti la valutazione delle prove da porre a fondamento della decisione (art. 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c.). La sentenza gravata avrebbe giudicato le testimonianze rese nel giudizio e la documentazione di causa prodotta dalla Società, inidonee a provare sia la fondatezza degli addebiti mossi, sia la riferibilità degli stessi al controricorrente.

3. La terza censura concerne ancora la mancata e/o errata valutazione delle prove documentali offerte dalla Società (art. 360, comma 1, n. 4). La sentenza gravata avrebbe ritenuto le prove documentali prodotte in giudizio, poco chiare e comprensibili, oltre che inidonee a provare i fatti contestati all’appellante.

4. La quarta censura denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, nella parte in cui la Corte d’Appello, in virtù del rifiuto opposto dal lavoratore all’offerta di reintegra della Società, ha ridotto al minimo di legge la misura del solo risarcimento del danno per l’illegittimo licenziamento e non anche quella relativa al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L’offerta di lavoro presso un’altra struttura gestita dalla stessa Società è stata considerata dal Giudice d’Appello quale offerta di reintegra nel posto di lavoro, e il rifiuto della stessa da parte del ricorrente atto idoneo a limitare al minimo di legge l’indennità risarcitoria, ma non già a ridurre in pari misura l’obbligo della Società a versare gli oneri contributivi di natura assistenziale e previdenziale a beneficio del lavoratore.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui ci si richiama in questa sede, “…Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c., se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte.(Cass., sez. 6^, n. 321/2016; anche Sez. Lav. n. 17712/2016; Sez. Lav. n. 2143/2015).

Ancora, secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, la censura di omessa pronuncia come error in procedendo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), è inammissibile se da un lato al giudice di merito non sono state rivolte domande, eccezioni o deduzioni autonomamente apprezzabili e, se dall’altro, tali domande, eccezioni o deduzioni non siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per Cassazione, con l’indicazione specifica altresì dell’atto difensivo o del verbale d’udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo la ritualità e la tempestività e in secondo luogo la decisività (Cass. n. 19275/2008).

Il ricorso della Società datrice di lavoro manca di autosufficienza sotto il profilo evidenziato, in quanto, dall’atto introduttivo del giudizio non è dato a questo Collegio valutare la fondatezza del vizio di omessa pronuncia, atteso che il ricorrente si limita a riferire genericamente presunte mancanze dell’atto d’appello, semplicemente parafrasando la nuova formulazione dell’art. 434 c.p.c., ma senza riportare nei loro esatti termini le ragioni denunciate, da cui la sentenza avrebbe dovuto far derivare l’inammissibilità del gravame.

Così come formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la proposizione del vizio di omessa pronuncia consentirebbe, dunque a codesta Corte di apprezzare la validità del motivo solo mediante l’esame dei fascicoli di parte e d’ufficio del giudizio di merito, il che è escluso dalla natura propria del giudizio di legittimità, e ciò non può che tradursi nella dichiarazione dì infondatezza del motivo di censura.

Il secondo e il terzo motivo possono essere valutati congiuntamente riguardando analoga censura alla sentenza gravata, laddove essa ha ritenuto l’inadeguatezza probatoria della difesa dell’appellante nel giudizio di secondo grado.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Innanzitutto essi appaiono generici e, così come formulati, vorrebbero sollecitare in questa sede processuale, un riesame dell’intera vicenda alla luce delle aspettative del ricorrente, circostanza esclusa per il giudizio di legittimità. Inoltre, le due censure sono erroneamente dedotte quali violazioni dell’art. 360 c.p.c., n. 3, là dove avrebbero dovuto più correttamente essere ricondotte al profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In ogni caso, quanto alla doglianza di una errata valutazione, da parte della Corte d’Appello, delle prove testimoniali sull’adeguatezza della misura disciplinare adottata e di quelle documentali sulla riconducibilità dei fatti contestati al lavoratore, le censure si appuntano su aspetti che costituiscono il fulcro della decisione d’Appello, cui nessun addebito può essere mosso sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale.

Quanto al quarto motivo esso è infondato, pacifica essendo la costituzione ex lege del rapporto previdenziale e la scissione di quest’ultimo dal rapporto di lavoro, nonchè l’insussistenza di un nesso di sinallagmaticità tra prestazione lavorativa e obbligazione contributiva. Il rapporto giuridico previdenziale in senso stretto, istituisce, infatti, un vincolo tra l’ente erogatore e i beneficiari dei trattamenti, con conseguenze pratiche sul rapporto di lavoro, tra le quali una delle più rilevanti risulta essere l’automaticità delle prestazioni ai sensi dell’art. 2116 c.c..

Deve, pertanto, ritenersi che il diverso inquadramento giuridico dell’obbligo contributivo rispetto a quello retributivo (e conseguentemente risarcitorio), valga a giustificare la statuizione del giudice d’Appello nell’aver ritenuto l’obbligazione contributiva del tutto indipendente dagli effetti del rifiuto da parte del lavoratore licenziato dell’offerta di reintegra, condannando la Società al pagamento dei contributivi previdenziali e assicurativi per l’intero periodo che va dal licenziamento all’esercizio del diritto di opzione del lavoratore per l’indennità sostitutiva (Sez. Un. n. 19665/2014; Sez. lav. n. 23181/2013 e n. 402/2012).

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va, pertanto, rigettato.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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