Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13478 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19817-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MEDITERRANEA SRL, RISCOSSIONE SICILIA SPA – AGENTE RISCOSSIONE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2194/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la società Mediterranea s.r.l., impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la tardività dell’impugnazione proposta dall’Ufficio avverso la sentenza resa dal giudice di primo grado, pubblicata il 31 gennaio 2012. Secondo la CTR, infatti, l’appello era stato notificato il 19 marzo 2013 e, dunque, oltre il termine di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, non applicandosi il termine semestrale ridotto applicabile ratione temporis ai giudizi incardinati dopo il 4 luglio 2009, risultando invece quello in esame incardinato con ricorso notificato il 16.6.2009.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè degli artt. 112 e 327 c.p.c., oltre che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. La CTR avrebbe erroneamente considerato tardivo l’appello proposto, senza considerare che l’impugnazione era stata proposta il 18 marzo 2013, come risultava dalla spedizione del plico raccomandato timbrato e dall’avviso di accertamento ricevuto dalla società appellata.

La causa va rinviata a nuovo ruolo per consentire l’acquisizione del fascicolo di merito.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria di compiere le attività di cui alla parte motiva.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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