Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13478 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 02/07/2020), n.13478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2662/2014 R.G. proposto da:

Hertz Italiana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gangemi Bruno e Giordano

Claudio, con domicilio eletto presso lo studio legale Macchi di

Cellere Gangemi, sito in Roma, via Giuseppe Cuboni, 12;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 234/9/13, depositata il 18 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre

2019 dal Consigliere Catallozzi Paolo.

Fatto

RILEVATO

Che:

– la Hertz Italiana s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 luglio 2013, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, ha respinto il suo ricorso per la condanna dell’Amministrazione finanziaria al rimborso di crediti i.v.a. maturati negli anni 2003, 2004 e 2005;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ha accolto il gravame dell’Ufficio, in ragione della tardività dell’istanza di rimborso, presentata dopo la scadenza del termine biennale previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, non ritenendo rilevante, quale dies a quo di tale termine, la data del pagamento dell’imposta effettuata a seguito di definizione agevolata del processo verbale di constatazione elevato nei confronti della società;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;

– il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il termine biennale previsto da tale disposizione normativa decorresse dalla data di registrazione delle operazioni e non già da quella del pagamento indebito;

– con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per aver il giudice di appello omesso di dichiarare l’inammissibilità, per novità della questione, del motivo di appello fondato sull’irripetibilità delle somme versate in esecuzione di una definizione agevolata di un processo verbale di constatazione;

– con il terzo motivo si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione al momento in cui si è realizzato e cristallizzato l’indebito pagamento dell’imposta;

– per una migliore comprensione della vicenda occorre rilevare che, in relazione ad alcune operazioni di acquisto di beni, la contribuente ha versato al cedente, a titolo di i.v.a. di rivalsa, un importo maggiore di quello che, in base alle pattuizioni contrattuale, avrebbe dovuto corrispondere e che, a seguito di riconoscimento dell’errore, la cedente ha provveduto all’emissione di relative note di credito, registrate dalla contribuente medesima, la quale ha, conseguentemente, provveduto alla corrispondente rideterminazione del saldo dell’1.v.a.;

– con riferimento a tali operazioni, l’Ufficio avrebbe provveduto, secondo la ricorrente, alla notifica di un processo verbale di constatazione con cui ha contestato l’indebita detrazione dell’1.v.a., omettendo di rilevare che (‘(originaria) applicazione dell’1.v.a. su un importo individuato in eccesso era stata corretta mediante relative note di credito e che la contribuente aveva contabilizzato, nella liquidazione dell’imposta, la corrispondente minor somma da detrarre;

– quindi, la società sarebbe addivenuta alla definizione con adesione del processo verbale di constatazione, versando l’importo convenuto;

– occorre esaminare prioritariamente, per motivo di ordine logico-giuridico, il secondo motivo di ricorso, che è infondato;

– in materia di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell’Amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d’ufficio anche in secondo grado, purchè emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, sicchè essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove (cfr. Cass., ord., 26 settembre 2017, n. 22399);

– pertanto, quand’anche la questione della irripetibilità delle somme versate in attuazione di una definizione agevolata del processo verbale di constatazione non fosse stata oggetto di specifica eccezione da parte dell’Amministrazione finanziaria in primo grado, ciò non preclude al giudice di appello di rilevare d’ufficio la decadenza della parte, sul presupposto della irrilevanza della data del pagamento di tali somme ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine decadenziale;

– comunque, nel caso in esame, non si sarebbe in presenza di un’eccezione in senso tecnico, soggetta al divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, cioè di un fatto che incide – in senso modificativo, impeditivo e estintivo – sulla pretesa creditoria della parte attrice, quanto nella prospettazione di una mera difesa, consistente nella irrilevanza del pagamento eseguito, a sostegno dell’eccezione di decadenza tempestivamente proposta;

– i motivi residui sono infondati;

– in tema di imposte sui redditi, poichè avverso l’accertamento definito per adesione è preclusa ogni forma d’impugnazione, devono ritenersi improponibili anche le istanze di rimborso in quanto esse costituirebbero una surrettizia forma d’impugnazione dell’accertamento in questione che, invece, in conformità alla ratio dell’istituto, deve ritenersi intangibile (cfr. Cass. 25 maggio 2018, n. 13129; Cass. 6 ottobre 2010, n. 20732);

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali, in assenza di attività difensiva spiegata dalla parte vittoriosa;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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