Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13477 del 30/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 30/06/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 30/06/2016), n.13477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20743-2010 proposto da:

R.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO CONCETTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA MANERBA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS),

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. CARTOLARIZZAZIONE

CREDITI INPS S.P.A., in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 330/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/08/2009 R.G.N. 526/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/04/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA per delega verbale Avvocato SGROI

ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 330 depositata il 29 agosto 2009, la Corte d’appello di Brescia dichiarava inammissibile l’appello proposto da R.A. avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede in data 19.3 – 3.4.2008, che aveva rigettato l’opposizione da lei proposta avverso il precetto notificatole dall’Inps, in applicazione dell’art. 616 c.p.c. nel testo sostituito dalla L. 14 febbraio 2006, n. 52, art. 14 operante ratione temporis. Avverso la sentenza R.A. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’Inps con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c., ultimo periodo, come sostituito dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 (applicabile ratione temporis nel presente giudizio). In particolare: contrasto dell’art. 616, ultimo periodo cit. con l’art. 3 Cost., error in iudicando de iure procedendi – questione di legittimità costituzionale L. 11 marzo 1953, n. 87, ex artt. 23 e 24.

La ricorrente propone eccezione di legittimità costituzionale della normativa richiamata, laddove prevedeva (prima della soppressione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2) l’inimpugnabilità delle sentenze di primo grado, per contrasto con l’art. 3 della Carta fondamentale e rileva che le contestazioni in opposizione esecutiva potrebbero avere ad oggetto elementi impeditivi, estintivi o modificativi del credito non conosciuti dal giudice della cognizione.

2. Il motivo non è fondato, considerato che la questione è già stata sottoposta alla Corte Costituzionale, che per ben due volte l’ha dichiarata inammissibile (C.Cost. n. 53 del 2008 e n. 6 del 2009) e che anche questa Corte ha già in più occasioni ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 616 cod. proc. civ., come novellato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 sia in relazione all’art. 3 Cost., in ragione della specificità della materia, nella quale la presenza di un titolo a monte, di natura giudiziale o negoziale, giustifica la prospettata disparità di trattamento rispetto a situazioni creditorie prive di analogo presupposto; sia in relazione all’art. 24 Cost., segnatamente evidenziandosi, sul punto, che l’unico limite imposto al legislatore ordinario è costituito dall’art. 111, comma 7 il quale mira a garantire per ogni sentenza, o provvedimento sulla libertà personale, la possibilità del ricorso in cassazione per violazione di legge, non anche il doppio grado del giudizio di merito (conf.

Cass. n. 12390 del 2014, ord., Cass. civ. 15 febbraio 2011, n. 3688;

Cass. civ. 18 gennaio 2008, n.976). Nè si ravvisano le condizioni per discostarsi da tali affermazioni, considerato che nel caso il titolo era costituito da un decreto ingiuntivo, sicchè sussiste la preventiva valutazione giudiziale di sussistenza del credito che giustifica il trattamento differenziato all’epoca previsto per l’impugnazione della sentenza del Tribunale dell’opposizione, non rilevando il tipo di eccezione proposta per paralizzare l’azione esecutiva.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, considerati il valore della controversia e l’attività processuale svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016

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