Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13477 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.29/05/2017),  n. 13477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24520-2015 proposto da:

P.A. C.F. (OMISSIS), domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO MAIURI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

ICA FOODS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE GATTI, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3165/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/04/2015 R.G.N. 1137/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. LORITO MATILDE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GABRIELE GATTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, rigettava le domande proposte da P.A. nei confronti della s.p.a. ICA Foods volte a conseguire la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatole in data 24/6/2011 con gli effetti reintegratori e risarcitori sanciti dalla L. n. 300 del 1970., art. 18.

La Corte distrettuale osservava, per quanto in questa sede rileva, che la società, all’esito di protratte assenze dal lavoro per motivi di salute, aveva irrogato la sanzione espulsiva in primo luogo, per giustificato motivo oggettivo, non potendo la dipendente più essere adibita alle mansioni di addetta al confezionamento, ed in assenza di ulteriori posizioni aziendali, anche inferiori, alle quali poteva essere assegnata; in subordine, per assenza ingiustificata quanto meno dal 17/5/2011, da quando, cioè, la società le aveva rivolto richiesta di riprendere servizio, risultando ingiustificate le assenze registrate successivamente a tale data; precisava che la ricorrente – a seguito di contestazione disciplinare del 27/5/2011 recante l’invito a riprendere servizio ed intervenuta dopo che con lettera 4/5/2011 la lavoratrice aveva chiesto la collocazione a riposo per motivi di salute – in data 4/6/2011 aveva richiesto di essere sottoposta a visita medica ai sensi del n. 81 del 2008, art. 41, comma 2, lett. c; richiamava, quindi gli esiti della visita svolta dal medico competente che, con certificato 20/6/2011 aveva attestato una inidoneità assoluta alle mansioni per un periodo di trenta giorni e di ulteriori 15 giorni per successive valutazioni a carico della azienda.

Deduceva, quindi, che “sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, la società appellante non poteva procedere immediatamente al licenziamento della appellata perchè…la certificazione del medico curante attesta la sussistenza di una inidoneità alle mansioni di appartenenza della P. solo temporanea”.

Sotto il profilo della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo rimarcava, tuttavia, che a giustificazione delle assenze protrattesi dal 6 maggio al 4 giugno 2011 non erano stati inviati, come doveroso, certificati medici attestanti lo stato di malattia di guisa che, anche ai sensi dell’art. 70 c.c.n.l. di settore (industrie alimentari), la assenza dal lavoro doveva ritenersi ingiustificata.

La cassazione di tale decisione è domandata dalla lavoratrice sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la società intimata.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009, art. 26, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si deduce l’erroneità degli approdi ai quali è pervenuta la Corte territoriale, perchè in contrasto con i dettami di cui alla citata disposizione, alla cui stregua il datore di lavoro deve sottoporre a visita medica il dipendente che sia assente per un periodo superiore ai sessanta giorni continuativi a causa di motivi di salute, prima della ripresa del lavoro, onde verificarne l’idoneità alla mansione.

Si argomenta quindi, che il mancato adempimento all’obbligo di legge, rende giustificata l’assenza della lavoratrice non essendo abilitata a riprendere il servizio in assenza della verifica di idoneità da parte dell’organo competente.

2. Al di là di ogni questione attinente alla inammissibilità del motivo per la novità del thema decidendum prospettata dalla società controricorrente che va comunque disattesa risultando prospettata dalla P. nel proprio atto di appello incidentale riportato nel presente ricorso per il principio di autosufficienza – lo stesso si palesa privo di fondamento.

La disposizione invocata dalla ricorrente a sostegno della critica formulata, prevede, invero, al comma 2 che:

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

((e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Al riguardo, non può tralasciarsi di considerare che le incombenze previste dalla lettera e ter) della citata disposizione, a carico della parte datoriale, presuppongono comunque che si versi in ipotesi di assenze giustificate del lavoratore, laddove nello specifico, è dato incontroverso che la lavoratrice, dal 6 maggio al 4 giugno 2011 sia rimasta assente ingiustificata, non avendo inviato alla società alcuna certificazione sanitaria idonea ad attestare lo stato di malattia in cui versava, presupposto per l’attivazione del meccanismo predisposto dall’ordinamento onde perseguire il fine della sorveglianza sanitaria.

Nell’ottica descritta, la statuizione oggetto di censura, non vulnera, quindi, i dettami di cui alla menzionata disposizione invocata a sostegno della censura.

3. Con il secondo motivo è dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si lamenta che il giudice del gravame abbia trascurato di considerare il comportamento in buona fede assunto dalla lavoratrice la quale, consapevole della serietà del compendio patologico da cui era affetta e della impossibilità di riprendere servizio, aveva di fatto attivato la misura della sorveglianza sanitaria.

4. La doglianza presenta profili di inammissibilità.

Le critiche formulate, tendono a pervenire, inammissibilmente, ad una rinnovata valutazione degli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, inibita nella presente sede di legittimità anche alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella versione di testo applicabile ratione temporis, di cui alla novella del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Nella interpretazione resa delle Sezioni Unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053), la disposizione va letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dal nuovo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), concerne, dunque, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo.

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto dì tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

5. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui delibata, non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Lo specifico iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde infatti ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità.

La Corte di merito ha, infatti, scrutinato nel dettaglio la complessiva condotta assunta dalla P. osservando che la richiesta di essere collocata a riposo per causa di servizio, non poteva essere considerata idonea a giustificare le assenze contestate in mancanza di produzione di idonea certificazione medica, onde la statuizione resiste comunque alla censura all’esame.

6. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., artt. 2106, 2119 e 1455 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, nonchè dell’art. 70 c.c.n.l. industrie alimentari, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si critica la sentenza impugnata in relazione al giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alle mancanze ascritte, in quanto elaborato sulla scorta di una inadeguata ricostruzione del complessivo comportamento assunto dalla lavoratrice, in assenza di una congrua valutazione della gravità della condotta anche sotto il profilo soggettivo. Si lamenta in particolare che la Corte di merito abbia interpretato in modo acritico l’art. 70 c.c.n.l. industrie alimentari laddove al n. 2 prevede il licenziamento immediato in caso di assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte all’anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie, senza tener conto che la norma pattizia disciplina l’assenza non giustificata e non il mancato invio del certificato medico, termini fra loro non equiparabili.

7. Il motivo va disatteso per plurime concorrenti ragioni.

Non può, in primo luogo, prescindersi dal richiamo all’orientamento espresso da questa Corte, e che va qui ribadito, in base al quale, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dalla disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., è necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (vedi Cass. 6/3/2012 n. 4220, Cass. 9/4/2013 n. 8569, cui adde Cass. 24/10/2014 n. 22607).

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, un contratto o un accordo collettivo prodotto in giudizio, postula quindi, che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

E’ stato altresì precisato che “l’onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purchè il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio onde verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito (vedi ex aliis, Cass. 7/7/2014 n. 15437).

Può quindi affermarsi che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi, come nella specie, della erronea valutazione di un contratto collettivo da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo (integralmente) agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi l’accordo in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto dello stesso.

Nello specifico, non solo non è stato riportato testualmente il tenore della disposizione contrattuale collettiva invocata, ma il contratto non risulta prodotto dalla ricorrente, tanto meno in forma integrale come prescritto, sicchè il motivo svolto non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità alla stregua dei dettami sanciti dall’art. 369 c.p.c., comma 2.

8. Sotto altro versante va rimarcato che il giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alle mancanze ascritte, si sottrae alle ragioni di censura.

Occorre premettere che la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratone deve essere svolta mediante un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonchè del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore. Inoltre, non può tralasciarsi di considerare, ai fini dell’applicazione del principio di proporzionalità della sanzione codificato dall’art. 2106 c.c., che si verte in ipotesi di clausola generale in materia di sanzioni, di portata ampia che connatura e condiziona il potere disciplinare, ed il cui scrutinio è devoluto alla discrezionalità del giudice di merito di guisa che, se correttamente motivato, così come nella fattispecie in questa sede delibata, non è suscettibile di scrutinio in sede di legittimità (vedi ex plurimis, Cass. 25 maggio 2012 n. 8293).

Nello specifico la Corte distrettuale, con motivazione esaustiva e priva di contraddizioni, ha rimarcato la gravità della condotta attorea, che si è esplicata in una prolungata assenza dal servizio non sostenuta da alcuna certificazione medica, con statuizione che, per quanto sinora detto, resiste alla censura all’esame.

9. In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso è respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio di legittimità segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza, a carico della ricorrente, delle condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, per il versamento a titolo di contributo unificato dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso principale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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