Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13477 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 03/06/2010), n.13477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consiglie – –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso l’avvocato CAROLI

ENRICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati DELL’ANNA RAFFAELE, DELL’ANNA MISURALE GIUSEPPE,

DELL’ANNA MISURALE FRANCESCA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

MI.CR., S.C., D.C.E.;

– intimati –

e sul ricorso n. 13013/2005 proposto da:

MI.CR. (C.F. (OMISSIS)), S.C.

(C.F. (OMISSIS)), D.C.E. (C.F.

(OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato VITALE FABIO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE, M.C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 104/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. RORDORF Renato;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato E. CAROLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per la controricorrente Banca Pugliese, l’Avvocato DELL’ANNA

MISURALE G. che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato F.

VITALE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto

del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 9 febbraio 1996 il sig. M.C. cito’ in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la Banca Popolare Pugliese. Riferi di avere ottenuto da detta banca un’apertura di credito in conto corrente, poi revocata, e lamento’ che la banca medesima avesse preteso il pagamento di interessi usurari ed anatocistici, oltre che di commissioni di massimo scoperto non dovute. Chiese pertanto che il rapporto fosse risolto e che la convenuta venisse condannata a risarcire i danni da lui subiti ed a restituirgli gli importi indebitamente percepiti a titolo di interesse e di commissioni.

La banca si difese e propose domanda riconvenzionale per il pagamento del debito del correntista rimasto insoluto. Chiamo’ in causa anche i sigg.ri Mi.Cr., S.C. ed D.C. E., i quali avevano prestato fideiussione a garanzia delle esposizioni bancarie dell’attore.

I terzi chiamati, costituitisi a propria volta, aderirono alle tesi difensive dell’attore ed eccepirono la decadenza della garanzia per avere la banca erogato credito al debitore principale pur nella consapevolezza delle sue peggiorate condizioni patrimoniali e per non avere la stessa banca coltivato tempestivamente le proprie pretese nei confronti di detto debitore principale.

Con sentenza non definitiva, il tribunale rigetto’ sia le eccezioni sollevate dai terzi chiamati sia le domande del sig. M., fatta eccezione per quella riguardante la nullita’ della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di restituzione degli importi pagati in conseguenza. Dispose la prosecuzione del giudizio dinanzi a se’ per la determinazione del saldo di conto corrente, al netto della non dovuta capitalizzazione degli interessi, e per provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta dalla banca.

Chiamata a pronunciarsi sui gravami proposti dal sig. M. C. e dai terzi chiamati, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza resa pubblica il 28 febbraio 2004, confermo’ integralmente la decisione di primo grado. Ritenne, infatti, che non fossero fondate le doglianze degli appellanti relative all’applicazione da parte della banca di interessi usurari, non potendo le disposizioni della L. n. 108 del 1996 essere applicate ad un rapporto gia’ esaurito al momento della loro entrata in vigore; che non fosse ravvisabile nel comportamento della banca la violazione dei principi di correttezza e buona fede invocati dal correntista; che fossero generiche le contestazioni riguardanti il calcolo della valuta sulle operazioni in conto corrente e l’addebito delle commissioni di massimo scoperto, risultanti dagli estratti conto a suo tempo ricevuti e non contestati dal sig. M.; che, infine, fossero da disattendere le eccezioni solevate dai fideiussori, avendo costoro espressamente acconsentito alle aperture di credito cui si riferivano le garanzie da essi prestate ed essendo pienamente valida la pattuizione con cui avevano rinunciato ad avvalersi del disposto dell’art. 1957 c.c..

Per la cassazione di tale sentenza il sig. M.C. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi.

I sigg.ri S., D.C. e Mi.Cr., depositando controricorso, hanno formulato a propria volta quattro motivi di ricorso incidentale.

La banca intimata si e’ difesa con unico controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono preliminarmente esser riuniti, come dispone l’art. 335 c.p.c..

2. Il ricorrente principale, lamentando nel primo motivo la violazione della L. n. 108 del 1996, insiste nel postulare l’applicabilita’ alla presente fattispecie delle disposizioni dettate da quella legge in tema di interessi usurari.

La tesi prospettata dal ricorrente e’, pero’, manifestamente infondata.

Questa corte ha infatti gia’ ripetutamente chiarito che la citata L. n. 108 del 1996, come autenticamente interpretata dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, (legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394), ha fissato la valutazione della natura usuraia dei tassi d’interesse al momento della convenzione e non a quello della dazione, salvo che il rapporto contrattuale non si sia esaurito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, senza che rilevi la pendenza successiva di una controversia riguardante le ragioni di credito di una delle parti, dovendo trovare applicazione, in tale fattispecie, l’ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo, giacche’ la pendenza della controversia non implica che il rapporto contrattuale possa essere considerato ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito (si vedano Cass. 12 luglio 2007, n. 15621; Cass. 22 luglio 2005, n. 15497, ed altre conformi).

A tale principio si e’ puntualmente attenuta la corte territoriale nel caso di specie, ne’ il ricorso offre valide ragioni per discostarsene.

3. Col secondo mezzo il ricorrente principale si duole della motivazione dell’impugnata sentenza in ordine all’individuazione delle date di accredito e addebito di valuta nel rapporto di conto corrente da lui intrattenuto con la banca ed in ordine all’applicabilita’ a tale rapporto delle commissioni di massimo scoperto.

Anche tale censura deve esser disattesa.

La corte territoriale ha ritenuto che le doglianze gia’ formulate a tale riguardo nell’atto d’appello, sintetizzate nella motivazione della stessa sentenza qui impugnata, fossero inammissibilmente generiche. A tale giudizio il ricorrente si limita a contrapporre una propria diversa valutazione, senza peraltro neppure testualmente riportare il preciso tenore delle critiche a suo tempo rivolte alla decisione di primo grado, ma liberamente rielaborandole nel ricorso per Cassazione. Il che, oltre a non permettere di valutare se ed in quale eventuale misura le argomentazioni ora esposte siano nuove o fossero gia’ state enunciate nei gradi precedenti, non consente d’individuare alcun vizio logico della motivazione della sentenza in questa sede impugnata, ne’ autorizza il giudice di legittimita’ a sostituire una propria diversa valutazione a quella riservata al giudice di merito.

4. Destituito di fondamento appare anche il terzo motivo del ricorso principale, nel quale sono in parte ricalcate le argomentazioni gia’ svolte nei motivi precedenti per sostenere che i comportamenti della banca, contrari ai doveri di correttezza e buona fede su di essa gravanti, avrebbero dovuto condurre alla dichiarazione di nullita’ del contratto stipulato col correntista.

Si evince da quanto sopra, pero’, che l’unico comportamento illegittimo accertato dal giudice di merito a carico della banca e’ quello riguardante la capitalizzazione trimestrale degli interessi. E di questo accertamento la stessa sentenza impugnata ha tratto le conseguenze, disponendo che la pronuncia definitiva, nello stabilire l’importo dovuto dal correntista alla banca, non debba tener conto dell’indebita capitalizzazione degli interessi. Non residua percio’ spazio alcuno per ravvisare un comportamento contra ius della banca, da cui si possano trarre ulteriori rilevanti conseguenze.

D’altronde, deve anche osservarsi come l’eventuale violazione di regole di comportamento da parte di un contraente – al di fuori delle ipotesi di annullabilita’ del contratto per vizi del volere, che qui non e’ nemmeno adombrata puo’ implicare solo conseguenze sul piano risolutorio e risarcitorio, ma non di certo la nullita’ del contratto medesimo (in argomento si vedano sez. un. 19-12-2007, n. 26725).

5. I ricorrenti incidentali, nel primo motivo del loro ricorso, insistono nel sostenere che, avendo la banca fatto credito al correntista nella consapevolezza delle sue peggiorate condizioni patrimoniali, essi sarebbero stati liberati dal vincolo assunto con la fideiussione in virtu’ di quanto prevede l’art. 1956 c.c..

In realta’ il motivo di ricorso, piu’ che soffermarsi sulle condizioni in presenza delle quali la citata disposizione del codice civile contempla la liberazione del fideiussore, si dilunga in considerazioni di ordine generale sugli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti, assumendone la violazione da parte della banca. Ma cio’ postulerebbe l’avvenuto accertamento, in punto di fatto, dei comportamenti scorretti cui si accenna – e si e’ gia’ visto come un tale accertamento non vi sia invece stato – mentre, quanto ai profili rilevanti nell’ottica del citato art. 1956 c.c., i ricorrenti omettono completamente di confutare l’argomento decisivo in base al quale la corte d’appello ha negato che detta norma fosse applicabile nella specie: ossia che i fideiussori sono stati sempre a perfetta conoscenza del credito erogato al debitore principale e vi hanno espressamente consentito, essendo essi stessi ben consci della situazione patrimoniale di detto debitore.

La doglianza contenuta nel riferito motivo di ricorso appare, quindi, inammissibile.

6. Manifestamente infondato appare il secondo motivo del ricorso incidentale, in cui ci si duole di vizi di motivazione dell’impugnata sentenza e della violazione dell’art. 1957 c.c..

Avendo la corte d’appello escluso l’applicabilita’ nel caso di specie anche di quest’ultima norma, siccome espressamente derogata dal contratto sottoscritto dalle parti, i ricorrenti obiettano che tale deroga non esonerava la controparte dal dovere di comportarsi secondo buona fede. Non occorre pero’ ripetere che l’assunto secondo il quale la banca avrebbe operato in mala fede nella fattispecie in esame e’ del tutto apodittico; ne’ comunque implica l’operativita’ della decadenza specificamente contemplata dal citato art. 1957, volta che ne sia stata pattiziamente convenuta l’inapplicabilita’.

7. Gli ultimi due motivi del ricorso incidentale sono privi di autonoma valenza, risolvendosi in una piu’ sintetica enunciazione di tesi difensive gia’ esposte nel ricorso principale. E’ quindi sufficiente richiamare quanto sopra detto a proposito dell’infondatezza del menzionato ricorso principale.

8. Il rigetto di entrambi i ricorsi, per le ragioni dianzi esposte, induce a condannare in solido il ricorrente principale e gli incidentali al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’ sostenute dalla banca controricorrente; spese che vengono liquidate in Euro 4.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna in solido tutti i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente Banca Popolare Pugliese, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 4.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

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