Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13476 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13476 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
115^~ ente
Contro
ati

Fiori Arturo e Troise Erminia

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
215/2010/52

depositata il 28/6/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 104/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sorrentino;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Fiori Arturo e Troise Erminia contro l’Agenzia del Territorio è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto

dell’appello proposto dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Napoli n. 589/40/2008 che aveva accolto

il ricorso avverso

l’avviso di classamento n. NA0693029 2006001.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività hanno svolto gli intimati

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 22783/11

Ordinanza pag. I

Data pubblicazione: 29/05/2013

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il
presidente ha fissato l’udienza del 104/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di
Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo ( con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 comma 58 della L.

amente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 1 cit. anziché l’art. 3 comma 58 cit.
Con secondo motivo ( con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’ari 11 comma I del dpr
1142/49, art. 4 c 21 del d.l. 853/1984 conv. in L. 17/85, art. 11 c. 1 d.l. 70/88 conv. in L. 158/88) la
ricorrente lamenta che la CTR abbia ritenuto obbligatoria l’attività di sopralluogo.
Con terzo motivo ( con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’ari 6 comma 5 e 10 della L.
212/2000, nonché dell’art. 3 comma 58 L. 662/96 in relazione all’art. 360 comma I n.3 c.p.c.) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto necessario un preventivo contraddittorio con
la parte.
Con quarto motivo (con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 7 della L. 212/2000 e
dei principi afferenti la motivazione degli atti catatstali, in relazione all’art. 360, I comma n. 3 c.p.c) la
ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell’atto,
essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione della categoria, della classe, della consistenza e
della rendita.
Il ricorso è palesemente infondato . Questa Corte ha già affermato ( sentenza n. 9629/2012; n. 12656
del 2012; 11371/2012; 11370/2012) che l’Agenzia del Territorio, quando procede all’attribuzione
d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare
se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità
immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente. La motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336
dell’articolo 11. 311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in
tal caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento. Qualora infine il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 22783/11

Ordinanza pag. 2

662/96, in relazione all’art. 360 comma I n. 3 c.p.c.) la ricorrente assume che la CTR avrebbe errone-

dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, il
provvedimento dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle
caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.

Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.

La Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 1e/4/2013

Depositata In Cancefieria

P.Q.M.

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