Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13476 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 18/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 18/05/2021), n.13476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G.

27124/2020 sollevato dal Tribunale di Venezia con decreto n. cronol.

9070/2020 del 19/10/2020 nel procedimento vertente tra:

M.K., da una parte, UNITA’ DUBLINO, PUBBLICO MINISTERO PRESSO

la PROCURA della REPUBBLICA di (OMISSIS) dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CERONI FRANCESCA, che chiede

alla CORTE di dichiarare la competenza del Tribunale di Venezia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il cittadino pakistano M.K., richiedente la protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento del 3.9.2018 con cui l’Unità Dublino aveva disposto il suo trasferimento in Germania.

Il Tribunale di Roma, adito dal M., con decreto del 18.11.2019 ha declinato la propria competenza in favore del Tribunale di Venezia.

Con decreto del 19.10.2020 il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, così investito dal ricorso, ha richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c., il regolamento di competenza da parte della Corte di cassazione, dissentendo dalla decisione del Tribunale di Roma, ritenuto giudice competente con riferimento al luogo ove ha sede l’Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Le parti non si sono costituite.

Il Procuratore generale in data 24.11.2020 ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Venezia.

2. La giurisprudenza di questa Corte, correggendo il proprio precedente iniziale orientamento (Sez. 6 – 1, n. 18757 del 12/07/2019, Rv. 654721 – 01), si è ormai consolidata nel senso indicato dal Procuratore generale;

secondo una interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, convertito nella L. n. 46 del 2017, si deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., art. 47, di garantire un ricorso effettivo ad “ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018;

pertanto la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cosiddetta “Unità Dublino”, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio di prossimità, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14. (Sez. 6 – 1, n. 31127 del 28.11.2019, Rv. 656292 – 01; e poi ex plurimis: Sez. 6 – 2, n. 11873 del 18.06.2020, Rv. 658453 – 01; Sez. 6 – 3, n. 23108 del 22.10.2020, Rv. 659417 – 01; Sez. L n. 5112 del 25.2.2021; Sez. L n. 5113 del 25.2.2021; Sez. 6-1 n. 5096 del 25.2.2021; Sez. 6-1 n. 5097 del 25.2.2021; Sez. 6-1, n. 3892 del 16/2/2021); deve pertanto essere dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Venezia, non essendo stato revocato in dubbio dal provvedimento emesso da quel Tribunale che il ricorrente K.M. si trovi attualmente nel suo ambito territoriale;

nessun provvedimento sulle spese è dovuto, trattandosi di regolamento di competenza promosso d’ufficio.

PQM

La Corte:

dichiara la competenza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, dinanzi a cui il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge e che provvederà anche a regolare le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – sotto sezione prima, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA