Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13476 del 03/06/2010

Cassazione civile sez. I, 03/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 03/06/2010), n.13476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (c.f. (OMISSIS)), B.E. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA INNOCENZO

IX 8, presso l’avvocato CASTELLANA ORAZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato SAVITO TOMMASO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso n. 23756/2005 proposto da:

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in

persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. BETTOLO 17, presso l’avvocato QUINTARELLI ALFONSO, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.G., B.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA INNOCENZO XI 8, presso l’avvocato CASTELLANA ORAZIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SAVITO TOMMASO, giusta procura a

margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 23/2005 della SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO –

CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 28/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

QUINTARELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 30.11.1992, P.G. e B. E. – premesso che la Banca popolare Ionica di Grottaglie, poi incorporata nella Banca Antoniana popolare Veneta S.p.A., aveva iscritto ipoteca giudiziale in loro danno, sulla base del decreto ingiuntivo emesso in suo favore e contro di essi, il 28.06.1986, per la somma di L. 83.583.313, oltre “interessi al tasso praticato usualmente sulla piazza dalle aziende di credito” dal 17.05.1986, che “secondo un progetto di fatto accettato dall’istituto bancario” avevano versato l’importo di L. 144.253.925, comprese le spese legali, ma la banca non aveva aderito al sistema di calcolo degli interessi, pur avendo a tale titolo gia’ ricevuto L. 53.514.306, chiedevano al Tribunale di Taranto di determinare il tasso di interesse applicabile e calcolare in maniera definitiva il residuo eventualmente da loro dovuto in relazione al menzionato decreto ingiuntivo.

Costituitasi in giudizio la banca convenuta osservava anche che per tasso di riferimento doveva intendersi non quello previsto dal D.P.R. n. 902 del 1975, ma quello applicato senza contestazioni nella fase corrente del rapporto creditizio in questione, che, inoltre, chiuso il c.c. n. (OMISSIS) intestato al P., i versamenti fatti dagli istanti erano stati imputati ex art. 1194 c.c. e non erano stati calcolati gli interessi anatocistici lamentati da costoro, per i quali, anzi, veniva chiesta in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento sulle somme ancora dovute.

Con sentenza del 18.02 – 21.07.2003, il Tribunale di Taranto, in base anche all’esito di due consulenze d’ufficio contabili, rigettava le domande degli attori, e, in accoglimento di quella riconvenzionale, li condannava a pagare all’istituto convenuto gli interessi maturati sulla somma ancora dovuta per interessi al tasso indicato, e le spese di lite. Con sentenza del 22.12.2004 – 28.01.2005, la Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto accolto per quanto di ragione l’appello principale del P. e della B. e respinto, invece, il gravame incidentale della Banca Antoniana popolare Veneta S.p.A., in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto confermava:

a) accertava il residuo debito degli attori nei confronti della banca convenuta, a titolo di interessi sullo scoperto di conto corrente al mese di (OMISSIS), nell’importo di Euro 20.658,00 e condannava il P. e la B. al relativo pagamento oltre interessi al tasso del 16 % annuo da tale epoca al soddisfo, detratte le somme gia’ eventualmente versate;

b) rigettava la domanda riconvenzionale spiegata nella comparsa di risposta depositata il (OMISSIS), dal convenuto istituto di credito;

c) compensava per intero le spese di lite.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro ed in sintesi:

che il richiamo generico ed inconferente “al tasso praticato usualmente sulla piazza dalle aziende di credito” per il computo degli interessi passivi dovuti dagli ingiunti, contenuto nel decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto portare alla declaratoria di nullita’ della pattuizione degli interessi ultralegali e quindi della relativa statuizione con conseguente riconoscimento in via sostitutiva degli interessi al saggio legale, il tutto pero’ se il provvedimento fosse stato opposto, come, invece, non era accaduto, sicche’ il provvedimento monitorio era divenuto incontestabile, ivi compresa la riferita statuizione, non conforme a legge;

che la domanda degli appellanti volta alla declaratoria di nullita’ per indeterminatezza ed indeterminabilita’ della suddetta statuizione era inammissibile perche’ nuova rispetto all’originario petitum;

che la medesima statuizione non contestata nell’unica sede consentita, non poteva nemmeno essere inammissibilmente interpretata nel senso di ritenere impossibile la determinazione del dovuto per interessi, e, peraltro, il CTU aveva valutato come corretto il comportamento della banca che aveva applicato il tasso passivo del 23% sullo scoperto di conto corrente per il periodo 1986-1989 e poi del 16% dal gennaio 1990 sino alla chiusura del conto, tasso che:

a) si rivelava in linea con le normali oscillazioni tra il Prime Rate ABI ed il Top Rate;

b) era stato comunicato al P., con lettera inviata al suo legale il 31.10.1991, per informarlo, senza ricevere specifiche contestazioni, di avere rimesso al cliente gli estratti conto (che non risultavano contestati per iscritto) con l’indicazione degli interessi passivi al 23%, lettera con cui si dava anche atto sia della riduzione, con decorrenza dal 1.01.1990, al 16% “al di sotto dello standard del 18,50% applicato attualmente da quasi tutte le banche su piazza a clientela normale per utilizzi contenuti nei limiti delle aperture di credito concesse in conto corrente “e si diceva che il tasso era stato indicato e pubblicizzato nei cartelli esposti nei locali dell’istituto” che, quindi, correttamente la banca popolare Jonica aveva applicato i tassi indicati, seguendo le indicazioni e i criteri menzionati, che, in quanto obbiettivamente riscontrabili dai debitori, erano idonei a fare ritenere certamente determinabile la residua loro moratoria a tale titolo:

che comunque, per definire la vicenda ben poteva farsi riferimento all’importo indicato dalla banca a suo credito, seppure in via transattiva, nella lettera del 27.05.1992, ossia ai riconosciuti Euro 20.658,00 (pari a L. 40.000.000), con l’aggiunta degli interessi al 16% dal giugno 1992 al soddisfo;

che andava accolto il motivo dell’appello principale con cui era stato impugnato l’accoglimento della domanda riconvenzionale della banca, inerente agli interessi anatocistici al saggio legale sulla somma ancora dovuta per interessi, interessi anatocistici che non potevano spettare sia perche’ non legittimati da un’eventuale clausola contrattuale che li avesse previsti e che poteva ragionevolmente reputarsi inserita nel contratto di conto corrente concluso fra le parti – che, giovava ripetere, nessuna di esse aveva prodotto – e sia per l’illiquidita’ del credito per interessi cui gli interessi in questione inerivano;

che, pertanto, la domanda riconvenzionale della banca doveva essere rigettata e, per l’effetto, pure il suo appello incidentale.

Avverso questa sentenza il P. e la B. hanno proposto ricorso per Cassazione notificato il 7.07.2005, affidato a quattro motivi. La Banca Antoniana popolare Veneta S.p.A. ha resistito con controricorso notificato il 30.09.2005 ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi, cui i ricorrenti hanno resistito con controricorso notificato il 9.11.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. A sostegno del ricorso principale il P. e la B. denunziano:

1. “Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: in particolare dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 161 c.p.c., comma 2;

nonche’ dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 633 c.p.c. e segg. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omessa e/o contraddittoria motivazione;

contraddizione tra motivazione e dispositivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Deducono, in sintesi, che l’impugnata sentenza viola le rubricate norme ed e’ sorretta da motivazione erronea e contraddittoria, e che e’ anche mancata la disamina delle loro doglianze, in quanto la Corte d’appello ha erroneamente affermato di non potere interpretare il provvedimento giudiziale e pur nell’impossibilita’ di determinare il loro residuo debito per interessi, ha stabilito l’entita’ del dovuto.

Il motivo non ha pregio.

L’interpretazione del giudicato, con l’individuazione del suo contenuto e della sua portata precettiva, puo’ costituire oggetto d’indagine e la Corte distrettuale non si e’ sottratta a questo compito ne’ e’ venuta meno al suo potere dovere di pronunciarsi sul gravame dei ricorrenti, avendo sostanzialmente rilevato che l’interpretazione che era abilitata a rendere e che si apprestava a dare, non poteva porsi in funzione correttiva del titolo giudiziale, assumendo errori di giudizio o nullita’ formali in esso contenuti e non debitamente impugnati nella competente sede, a ragioni d’impossibilita’ di attuare il titolo, quando poi il comando, si era palesato concretamente determinabile (pag. 13 della sentenza) e, quindi, attuabile, all’esito della disposta CTU. 2. “Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: in particolare degli artt. 183 e 189 c.p.c., nel testo in vigore anteriormente alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – Difetto di motivazione e/o contraddittorieta’ della stessa, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Deducono che la richiesta di accertamento della nullita’ della clausola statuizione costituiva non domanda nuova ma emendatio libelli come tale ammissibile, sicche’ gli interessi ultralegali avrebbero dovuto essere computati al saggio legale ai sensi dell’art. 1284 c.c. come invece non era avvenuto.

Anche questo motivo non ha pregio, posto gia’ che con esso la determinazione del tasso degli interessi passivi tramite rinvio agli usi bancari di piazza, impropriamente si prospetta come causa di nullita’ (non della relativa clausola convenzionale, estranea all’ambito della controversia ma) della statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo passato in giudicato, dato che la possibilita’ di una autonoma actio nullitatis avverso il titolo giudiziale, esperibile anche nei confronti del decreto ingiuntivo, resta limitata ai soli casi propriamente riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilita’ del decreto come provvedimento giurisdizionale, e non anche a quei casi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio (Cass. 199104833; in tema cfr.

anche Cass. 199401965; 198704741), quale il caso di specie, in cui non sussisteva un difetto di certezza e di liquidita’ del diritto agli interessi ultralegali, che era stato riconosciuto e che occorreva solo quantificare.

3. “Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge: in particolare degli artt 1284 c.c.; dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 633 c.p.c. e segg. – Omessa e/o contraddittoria motivazione relativamente ad un punto essenziale della decisione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”. Sostengono in sintesi:

a) che con motivazione abnorme, erronea e contraddittoria, pur avendo stabilito che il titolo giudiziale era intangibile, lo si e’ praticamente posto nel nulla e disatteso nella ricerca di criteri di riferimento estranei a quanto in esso statuito, finendo per giustificare l’operato della banca qualunque esso fosse stato;

b) che la determinazione conclusiva sul tasso si fonda su presupposti erronei e segnatamente irrilevanti (non coincidenza tra il Prime ed il Top Rate con il tasso su piazza, impossibile da determinare e verificare – il tasso indicato dalla banca nella lettera del 27.05.1992, non coincideva con quello del c/c intrattenuto in precedenza, il tasso ridotto al 16% era stato contestato perche’ non rivelatore di un uso di piazza);

c) che incomprensibile era la quantificazione del debito in aderenza a quello indicato in via transattiva dalla banca con la citata lettera del 27.05.1992, non verificato ed integrante null’altro che una contrastata pretesa unilaterale.

I profili di censura sub a) e b) sono inammissibili.

Essi ineriscono all’interpretazione del giudicato resa dai giudici di merito, la quale va effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non gia’ degli atti e negozi giuridici, e, quindi, i prospettati errori d’indole interpretativa si sarebbero dovuti dedurre, come non e’ stato, sotto il profilo della violazione di legge e segnatamente dei canoni ermeneutici prescritti dall’art. 112 c.p.c., e segg.

preleggi. (Cass. su 200724664; 200811501; Cass. 200921200).

Fondato e’ invece, per le ragioni in prosieguo esposte, e’ il profilo di doglianza sub e), al pari del primo motivo del ricorso incidentale; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento del quarto motivo del ricorso principale, con cui si denunzia “Violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Decisione ultra petitum”, sostenendosi che poiche’ la somma stabilita in appello supera quella determinata dal primo giudice, la statuizione e’ viziata per extrapetizione.

Meritano, dunque, favorevole apprezzamento sia la suddetta censura sub c) del terzo motivo del ricorso principale, che il primo motivo del ricorso incidentale, con cui la Banca Antoniana popolare Veneta S.p.A. deduce “Contraddittoria e illogica motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento al capo della sentenza relativo all’accertamento del residuo credito della banca”, dolendosi della relativa determinazione attuata in base ad una mera proposta transattiva, mai accettata dalle controparti.

In effetti, l’argomentazione secondo cui nella lettera del 27.05.1992, la banca “aveva sostanzialmente riconosciuto, pur se in via transattiva, il suo residuo credito in L. 20.000.000” e’ insufficiente a chiarire e ragioni dell’adottata determinazione, posto anche che cosi’ come sinteticamente esplicata e dati pure i contrari rilievi di tutte le parti, non consente nemmeno di ritenere che in essa si sia ravvisata una remissione parziale del debito del P. e della B..

Con il secondo motivo del ricorso incidentale la Banca Antoniana popolare Veneta S.p.A. deduce “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 1283 c.c.” Si duole del rigetto della sua domanda riconvenzionale, assumendo che essendo liquido ed esigibile il credito per capitale non poteva non esserlo quello per relativi interessi. Il motivo non e’ fondato.

Ai sensi dell’art. 1283 c.c., gli interessi anatocistici o composti presuppongono anche che gli interessi semplici cui accedono siano scaduti e, quindi, esigibili (cfr. Cass. 199700658). Pertanto legittimamente ne e’ stata esclusa la debenza, posto che nella specie gli interessi semplici non erano determinati ma determinabili, come tali esigibili solamente all’esito della pronunzia giudiziale determinativa del loro effettivo ammontare.

Conclusivamente vanno respinti il primo ed il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale nonche’ il secondo motivo del ricorso incidentale,’ vanno invece, accolti il terzo motivo del ricorso principale nei limiti in precedenza chiariti ed il primo motivo del ricorso incidentale, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale nei limiti di cui in motivazione ed il primo motivo del ricorso incidentale, rigetta gli altri motivi di entrambi i ricorsi, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

 

 

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