Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13476 del 02/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 02/07/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 02/07/2020), n.13476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. MATORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1223C-2017 proposto da:

T.S., T.F., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA C. CAMOZZI 1, presso lc studio dell’avvocato SAMBATARO DELFO

MARIA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7081/2016 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositat 11 18/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 20/12/2013 le Sigg.re T.S. e T.F. ricevevano la notifica dell’atto di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio, aveva rettificato i dati di classamento dell’unita immobiliare sito nel condominio di (OMISSIS), in Roma; in particolare era stata variata la classe con passaggio dalla classe 2 alla classe 7. La CTP di Roma respingeva il ricorso delle contribuenti e la CTR con sentenza n. 7081/3/2016 confermava tale decisione.

Avverso tale sentenza, che aveva ritenuto debitamente motivato l’atto di accertamento proponevano ricorso le contribuenti affidato a quattro motivi. L’intimata Agenzia si costituiva con controricorso. Le ricorrenti presentavano memorie integrative conclusionali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ad avviso di questa Corte il ricorso è inammissibile.

Innanzi tutto si rileva che esso è interamente basato sull’affermata inadeguatezza della motivazione dell’avviso di riclassamento dedotto in giudizio, ma quest’ultimo atto non viene trascritto nel ricorso per cassazione (quantomeno nelle parti essenziali ai fini della decisione), e neppure risulta a questo allegato. Non risulta depositato agli atti del giudizio di cassazione, da parte del ricorrente, alcun fascicolo dedicato ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), contenente l’atto impositivo della cui motivazione dovrebbe ragionarsi.

Ciò preclude la disamina della questione nell’ambito di un procedimento come quello di legittimità – per sua natura improntato a concentrazione, specificità ed autosufficienza. Particolarmente evidente è il difetto del requisito ex art. 366 c.p.c., n. 6); requisito di ordine generale (tra le molte: Cass. S.U. n. 7161 del 2 5/03/2010; S.U. n. 28547/2008; Cass. n. 124 del 04/01/2013; Cass. n. 7455 del 25/03/2013 ed innumerevoli altre) che deve sussistere, in quanto tale, anche in materia tributaria ed indifferentemente nei confronti tanto del contribuente quanto dell’ente impositore.

Si è, a quest’ultimo proposito, affermato – proprio con particolare riguardo alla correlazione tra il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione e la doglianza sulla idoneità contenutistica e di motivazione dell’atto tributario impugnato – che: “in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittima una cartella di pagamento ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato restando precluso al giudice di legittimità la verifica della corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente. (Cass. n. 16010 del 29/07/2015); e, inoltre, che: “nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento (nella specie, risultante “per relationem” ad un processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento” (Cass. n. 9536 del 19/04/2013).

Come detto, nel caso di specie l’avviso di classamento (che ha natura amministrativa e non processuale) non solo non risulta trascritto nel ricorso, ma (pur volendosi accedere al meno rigoroso criterio di ‘localizzazionè dell’atto), ne risulta indicata l’allegazione nel fascicolo di primo grado e non, nelle condizioni di sua immediata reperibilità, all’interno del fascicolo di legittimità.

Le spese vengono poste a carico di parte ricorrente.

PQM

La Corte – dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2050,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del contribuente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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