Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13475 del 29/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017, (ud. 23/02/2017, dep.29/05/2017),  n. 13475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 147/2016 proposto da:

F.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 334, presso lo studio dell’avvocato CARLO FERRUCCIO LA

PORTA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN

PIETRO DALL’ARA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO,

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente –

e contro

NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 596/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/06/2015 R.G.N. 87/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIAN PIETRO DALL’ARA;

udito l’Avvocato ESTER ADA SCIPLINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.T. chiedeva al Tribunale di Ferrara nei confronti dell’INPS e della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. che venisse accertato il diritto alla ricostituzione della sua posizione previdenziale dal 2 giugno 1980 sulla base della contrattazione collettiva vigente; che la Cassa fosse condannata a pagare le contribuzioni dovute e che in ogni caso i convenuti fossero condannati a risarcire i danni previdenziali e pensionistici sofferti. Il ricorrente sottolineava che era passata in cosa giudicata la sentenza che aveva definitivamente accertata l’illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati nel tempo con la Cassa di Risparmio ed era stata accertata la sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato dal 2 maggio 1980. Il Tribunale di Ferrara rigettava la domanda e con sentenza del 12 maggio 2015 la Corte di appello di Bologna rigettava l’appello del F.. La Corte territoriale osservava che la domanda era infondata in quanto, alla luce del precedente accertamento passato in cosa giudicata, tra gli intervalli tra un contratto a termine ed un altro non vi era stata prestazione lavorativa e non vi era stata costituzione in mora del datore di lavoro. Non sussisteva quindi alcun obbligo contributivo posto che le retribuzioni richieste non spettavano; per la stessa ragione l’INPS non doveva richiedere alcun versamento in quanto non spettante; per le stesse ragioni non sussisteva alcuna responsabilità datoriale in ordine alla mancata regolarizzazione contributiva.

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il lavoratore la lavoratrice con 5 motivi; l’INPS ha rilasciato procura per la discussione ma non si è costituito, la intimata Soc. Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara spa è rimasta contumace.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si allega la violazione dell’art. 2909 c.c., nel combinato disposto con l’art. 324 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omesso esame di una circostanza decisiva dibattuta in primo e secondo grado in ordine alla violazione del CCNL 79 e violazione art. 112 c.p.c.. La progressione di carriera era automatica e conseguiva di diritto dall’anzianità stabilita nel precedente giudizio.

2. Il motivo appare infondato in quanto la Corte di appello ha già valutato le conseguenze del precedente giudicato ritenendo che in forza di questo si doveva escludere il diritto alle retribuzioni nei periodi non lavorati posto non solo che non vi era stata prestazione ma neppure una messa in mora del datore di lavoro. Pertanto, a prescindere dall’inammissibilità del motivo perchè in violazione dell’art. 369 c.p.c., la sentenza passata in cosa giudicata non è stata nè prodotta nè riprodotta nè si è ricostruito in alcun modo quali fossero state le domande di quel procedimento, in ogni caso la spettanza di ulteriori somme alla luce del detto procedimento deve escludersi per le ragioni già dette e conseguentemente il diritto ai connessi versamenti contributivi non risultando a monte un diritto alle correlative retribuzioni. Sembrerebbe dal motivo che si chieda una sorta di ricostruzione della carriera alla luce della sentenza di questa Corte invocata ma sul punto il motivo non è autosufficiente non indicando con esattezza come e quando questo diritto sia stato richiesto e con quali conseguenze e per quali ragioni non sia stato formulato nel precedente giudizio che ha escluso la spettanza di crediti di natura retributiva in conseguenza dell’avvenuta conversione dei vari contratti a termine in un unico rapporto.

3. Con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2115 c.c., nonchè l’omesso esame di questioni rilevanti e dibattute ivi compresa la violazione del CCNL e dell’art. 112 c.p.c.. Vi era stata una violazione del giudicato in quanto la Corte di cassazione con la sentenza n. 8903/2007 aveva definitivamente riunificato i vari contratti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato.

4. Il motivo appare infondato alla luce delle considerazioni già svolte in relazione al primo motivo.

5. Con il terzo motivo si allega la violazione dell’art. 1935 c.c., in relazione all’art. 2115 c.c., ed eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2115 c.c., in relazione agli artt. 3 e 38 Cost.. All’INPS era stata segnalata l’omissione contributiva che quindi doveva recuperare.

6. Il motivo appare infondato posto che alla luce di quanto sin qui detto non sussisteva alcuna omissione contributiva in relazione al precedente accertamento giudiziario e quindi l’INPS non aveva alcun obbligo di recuperare omissioni contributive inesistenti: ne consegue che la sollevata questione di costituzionalità non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio.

7. Con il quarto motivo si allega la violazione dell’art. 2115 c.c., in relazione all’art. 24 Cost., nonchè violazione dell’art. 2909 c.c..

8. Il motivo appare infondato per quanto già esposto: non emerge alcun obbligo contributivo in quanto manca la dovuta correlazione con obblighi retributivi; si richiama da parte del ricorrente peraltro su questo punto il motivo n. 1 che è già stato ritenuto inammissibile e comunque infondato.

9. Infine si deduce la violazione del CCNL 4.7.1979: spettavano comunque gli scatti di anzianità previsti dal contratto.

10. Anche tale doglianza appare infondata in quanto per le ragioni (anche in termini di autosufficienza del ricorso) già evidenziate in ordine al primo motivo.

11. Si deve quindi rigettare il ricorso: le spese di lite in favore dell’INPS e limitate alla sola discussione orale seguono la soccombenza e vanno liquidate come al dispositivo della sentenza.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1.500,00 per compensi professionali. Nulla nei confronti delle altre parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2017

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