Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13475 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13475 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
Ricorrente
Contro
Barone Stefano, elett.te dom.to in Napoli alla piazza Sannazaro 71 presso lo studio dell’avv. Valerio
Barone dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
Controricorrente e ricorrente incidentale
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
235/45/2010

depositata il 12/7/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14)/4/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sorrentino;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Brone Stefano contro l’Agenzia del Territorio è stata defmita con la
decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 22712/11

contro la sentenza

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 29/05/2013

della CTP di Napoli n. 463/27/2008 che aveva accolto il ricorso avverso l’avviso di classamento
n. NA06923372006.
Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Resiste con controricorso il contribuente che ha
proposto ricorso incidentale. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo

il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 10/4/2013 per l’adunanza

Motivi della decisione
Con primo motivo ( con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 comma 2 del d.m.
701/1994, 8 e sgg. Del rdl 652/39, 8,6,7,9,14 e 61 del dpr 1142/49, dell’art. 54 del dpr 1142/49 e
dell’art. 11 comma I del d.l. 70/88 conv. in L. 154/88 e in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)
la ricorrente lamenta che la CTR abbia ritenuto obbligatoria l’attività di sopralluogo.
Con secondo motivo ( con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 comma 5 e 10
della L. 212/2000, nonché dell’art. 3 comma 58 L. 662/96 in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.)
la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto necessario un preventivo contraddittorio con la parte.
Con terzo motivo (con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della L. 241/90 e 7
della L. 212/2000 in relazione all’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell’atto, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita.
Il ricorso è palesemente infondato. Questa Corte ha già affermato ( sentenza n. 9629/2012; n. 12656
del 2012; 11371/2012; 11370/2012) che l’Agenzia del Territorio, quando procede all’attribuzione

d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare
se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità
immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente. La motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336
dell’articolo 11. 311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in
tal caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 11. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento. Qualora infine il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58

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Ordinanza

pag. 2

della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, il
provvedimento dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle
caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.

Quanto sopra ha effetto assorbente sul ricorso incidentale

compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, dichiarando compensate tra le
parti le spese del giudizio.
P’ si ente

Così deciso in Roma, 10/4/2013
dott

icala

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la

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